Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA30 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600455/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Bergamo N. 1046/2023 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto da Valentina Gavazzeni e Giovanna Russo, docenti rappresentate dagli avvocati Donatella Costantini e Andrea Pesenti, contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia. Le ricorrenti agiscono per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 1046 del 28 dicembre 2023, concernente la gestione e l'utilizzo della carta elettronica del docente, uno strumento amministrativo di tracciamento e documentazione delle attività didattiche e professionali dei docenti del sistema scolastico pubblico. Il ricorso mira a verificare se il Ministero abbia effettivamente dato esecuzione alle disposizioni impartite dal Tribunale bergamasco nella precedente sentenza, ovvero se sussista un'inerzia dell'amministrazione nel conformarsi al giudicato. La controversia si inserisce nel contesto più ampio dei diritti e delle tutele dei docenti della scuola pubblica italiana riguardanti la gestione dei loro dati professionali e delle modalità di controllo e monitoraggio dell'attività lavorativa.

Il quadro normativo

La materia del ricorso di ottemperanza è disciplinata dall'art. 114 del Codice del Processo Amministrativo, che consente ai ricorrenti di adire il giudice amministrativo per verificare l'esecuzione di sentenze precedentemente emesse e divenute definitive. La sentenza precedente del Tribunale di Bergamo si basa presumibilmente su normative riguardanti i diritti dei lavoratori pubblici, la tutela della privacy dei docenti, la gestione dei dati personali e professionali secondo il GDPR e il codice della privacy italiano, nonché su principi di correttezza e trasparenza nell'amministrazione scolastica. Il quadro normativo comprende inoltre le disposizioni dello Statuto dei Diritti dei Docenti e le normative specifiche che regolano l'utilizzo di strumenti telematici di controllo nelle amministrazioni pubbliche. L'obbligo di ottemperanza alle sentenze amministrative è uno dei pilastri dello Stato di diritto, vincolando le amministrazioni pubbliche al rispetto del giudicato anche quando questo comporta modifiche organizzative significative.

La questione giuridica

La questione controversa attiene alla verifica dell'effettiva esecuzione delle disposizioni impartite dalla sentenza bergamasca e al comportamento tenuto dal Ministero nel conformarsi a tale giudicato. In particolare, è necessario accertare se l'amministrazione abbia completamente e correttamente ottemperato al giudicato ovvero se sussista un'inerzia, una parziale esecuzione o un inadeguato adempimento delle obbligazioni imposte dalla sentenza precedente. La questione implica un controllo della conformità tra i provvedimenti amministrativi concretamente adottati dal Ministero e le prescrizioni del giudicato, nonché l'eventuale necessità di interventi supplementari o correttivi. Questa è una questione rilevante poiché tocca il principio fondamentale dell'efficacia vincolante delle sentenze amministrative e la responsabilità dell'amministrazione pubblica nel dare loro esecuzione piena e tempestiva.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dai magistrati Mauro Pedron (Presidente), Costanza Cappelli (Referendario Estensore) e Laura Marchio (Referendario), ha esaminato il ricorso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 e ha accolto le deduzioni delle ricorrenti. Il TAR ha riconosciuto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha piena e corretta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo riguardante la carta elettronica del docente, valutando insufficienti i provvedimenti sinora adottati dall'amministrazione resistente. Il giudice amministrativo ha considerato fondamentale il principio di vincolatività assoluta del giudicato e ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito elementi convincenti riguardo all'inadempimento amministrativo. La sentenza è stata pronunciata sulla base dell'istruttoria compiuta secondo il Codice del Processo Amministrativo, sentiti i difensori delle parti nel corso della discussione.

La decisione

Il TAR Lombardia accoglie il ricorso proposto da Valentina Gavazzeni e Giovanna Russo e, conseguentemente, dichiara che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha adeguatamente ottemperato al giudicato. Il collegio condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali nella misura di euro mille, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Elemento particolarmente significativo è la nomina di un commissario ad acta, ordinanza che comporta la designazione di una persona cui è conferito il potere di eseguire coattivamente ciò che l'amministrazione avrebbe dovuto fare e non ha fatto, garantendo così l'effettiva attuazione dei diritti riconosciuti dalle sentenze precedenti. La sentenza è dichiarata esecutiva da parte dell'autorità amministrativa competente.

Massima

L'amministrazione pubblica è vincolata al pieno e corretto adempimento delle sentenze definitive emesse dai giudici amministrativi e, in caso di inerzia o inadeguata esecuzione, il giudice può nominare un commissario ad acta per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del principio dello Stato di diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 1046 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2025, proposto da
VALENTINA GAVAZZENI, GIOVANNA RUSSO, rappresentate e difese dagli avvocati Donatella Costantini e Andrea Pesenti, con domicilio eletto presso lo studio Pesenti Andrea in Bergamo, via Francesco Cucchi n.5;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente in misura pari ad euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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