Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA30 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600445/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Brescia N. 686/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Loredana Gelsomino, docente della scuola italiana, ha presentato ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 686/2024 del Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, pubblicata il 6 giugno 2024. La controversia riguarda diritti del ricorrente connessi alla Carta Elettronica del Docente, uno strumento normativo destinato al personale docente per l'accesso a risorse per l'aggiornamento professionale e la formazione continua. Il Tribunale di primo grado aveva già emesso una sentenza favorevole a Gelsomino, decidendo il ricorso R.G. 2281/2022. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, convenuto nella causa, non ha provveduto a dare spontanea esecuzione alla sentenza, rendendo necessario un ricorso ulteriore per l'ottemperanza davanti al TAR, ricorso iscritto al numero 417 del 2025.

Il quadro normativo

La questione si inscrive nel diritto amministrativo relativo ai diritti dei pubblici dipendenti, specificamente del personale docente, e coinvolge l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti della pubblica amministrazione. L'articolo 114 del codice del processo amministrativo disciplina i ricorsi per l'ottemperanza, mediante i quali la parte vittoriosa in giudizio può ottenere l'esecuzione coattiva della sentenza quando l'amministrazione non provveda in maniera spontanea. La Carta Elettronica del Docente rappresenta uno strumento normativamente disciplinato per garantire ai docenti accesso a risorse formative, configurandosi quale diritto soggettivo tutelabile in sede giurisdizionale. Il procedimento di ottemperanza consente al giudice amministrativo di intervenire coattivamente quando l'amministrazione non adempie, ricorrendo anche alla nomina di un commissario ad acta quale organo sostitutivo dell'amministrazione inadempiente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia attiene all'obbligo dell'amministrazione scolastica di dare esecuzione a una sentenza sfavorevole già pronunciata, quale obbligo giuridicamente vincolante deriva dal principio dello stato di diritto e dalla certezza del diritto amministrativo. La questione rilevante è se il Ministero avesse correttamente ottemperato alla decisione del Tribunale di Brescia e, in caso negativo, quale fosse il rimedio più idoneo per garantire al ricorrente la piena tutela dei propri diritti. La questione assume ulteriore complessità sul piano procedurale, poiché il procedimento di ottemperanza esige un controllo rigoroso da parte del giudice amministrativo circa l'effettivo e corretto adempimento delle obbligazioni imposte dalla sentenza precedente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione non avesse dato corretto adempimento alla sentenza n. 686/2024, configurandosi un vero e proprio inadempimento degli obblighi imposti dal primo giudice. Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la documentazione fornita dalle parti durante la camera di consiglio del 8 gennaio 2026, ha riconosciuto il fondamento del ricorso proposto dalla ricorrente, accogliendo la domanda di ottemperanza e dichiarando l'inadempienza del Ministero. La decisione è stata corroborata dalla considerazione che l'amministrazione aveva l'obbligo giuridico inderogabile di eseguire spontaneamente la sentenza favorevole al ricorrente, e il mancato adempimento costituisce violazione del principio costituzionale dello stato di diritto. Il collegio ha quindi ritenuto opportuno non soltanto accogliere il ricorso, ma anche nominare un commissario ad acta quale strumento ulteriore di tutela per garantire l'effettiva esecuzione della sentenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da Loredana Gelsomino nei sensi della motivazione, dichiarando l'inadempienza dell'amministrazione e ordnando l'ottemperanza della sentenza precedente. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite pari a mille euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato a favore del difensore della ricorrente. In particolare, è stata disposta la nomina di un commissario ad acta quale organo sostitutivo incaricato di provvedere all'effettiva esecuzione della sentenza qualora l'amministrazione non vi provveda entro i termini stabiliti, garantendo così la piena tutela del diritto del ricorrente.

Massima

L'amministrazione pubblica è vincolata all'esecuzione spontanea delle sentenze sfavorevoli e il mancato adempimento, accertato dal giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza, legittima la nomina di un commissario ad acta quale organo sostitutivo e la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza n. 686/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2281/2022, del Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro, pubblicata in data 6 giugno 2024 e notificata in data 5 dicembre 2024, (Carta Elettronica del Docente)
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2025, proposto da:
Loredana Gelsomino, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Roma Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge in favore del difensore della ricorrente che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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