Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA20 marzo 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202600411/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Bergamo N. 567/2023 Sez. Lavoro - Docente - Retribuzione Professionale Docenti

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

I docenti Arena Roberta e Gullo Salvatore hanno ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con il verdetto n. 567/2023, nella quale era stata accertata una violazione dei loro diritti retributivi in quanto personale docente. Successivamente, di fronte all'inadempienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato, i ricorrenti hanno promosso un nuovo ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'ottemperanza forzata della sentenza di primo grado. Il ricorso, iscritto al numero 697 del 2025, è stato discusso in camera di consiglio il 18 marzo 2026 presso la sezione staccata di Brescia, dove il collegio giudicante ha esaminato se il Ministero avesse finalmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia precedente.

Il quadro normativo

La controversia rientra nella disciplina del pubblico impiego, in particolare nella materia della retribuzione professionale del personale docente della scuola statale, sottoposta ai princìpi stabiliti dal diritto del lavoro pubblico e dalle norme contrattuali collettive nazionali. L'articolo 114 del Codice di procedura amministrativa disciplina i ricorsi per ottemperanza, stabilendo le modalità attraverso cui il giudice amministrativo può verificare l'esecuzione di un precedente giudicato e disporre sanzioni nei confronti della pubblica amministrazione che non vi abbia dato seguito. Il diritto alla retribuzione equa e corretta rappresenta un diritto fondamentale riconosciuto anche dalle convenzioni internazionali e dalle norme costituzionali sulla dignità del lavoro.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era verificare se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse effettivamente ottemperato al giudicato della sentenza n. 567/2023 di primo grado oppure se perseverasse nell'inerzia amministrativa, continuando così a lesionare i diritti retributivi riconosciuti ai ricorrenti. La questione implicava valutare tanto l'adempimento materiale ed economico degli obblighi in capo al Ministero quanto il rispetto formale dei termini e delle modalità prescritti dalla sentenza di condanna.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento innanzi al TAR, è emerso che il Ministero ha provveduto, nel frattempo, a dare esecuzione al giudicato precedente, adempiendo così agli obblighi che la sentenza di primo grado gli imponeva nei confronti dei docenti ricorrenti. Questa circostanza comporta il venir meno della ragione della causa, poiché il provvedimento impugnato (o meglio, l'inerzia nel darvi esecuzione) ha cessato di produrre effetti lesivi nei confronti dei ricorrenti. Il collegio giudicante, costatato il sopraggiunto adempimento da parte dell'amministrazione, ha correttamente dichiarato estinta la lite, in quanto la materia del contendere non sussiste più. La pronuncia si inserisce nella consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'ottemperanza sopraggiunta nel corso del processo comporta la cessazione della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, determinando così l'estinzione del procedimento per venir meno della ragione della lite, dato che il Ministero ha provveduto a dare esecuzione al giudicato precedente. Pur in assenza di una pronuncia nel merito sulla fondatezza delle pretese, il tribunale ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di mille euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato eventualmente versato, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti. La sentenza è dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, sottolineando il carattere vincolante della decisione.

Massima

Quando la pubblica amministrazione adempie al giudicato nel corso del procedimento per ottemperanza, la materia della controversia cessa per sopravvenuta carenza di interesse, e il ricorrente ha comunque diritto al rimborso delle spese processuali affrontate per ottenere l'esecuzione forzata della sentenza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.567/2023 del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro (in materia di Retribuzione Professionale Docenti);
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2025, proposto da
Arena Roberta e Gullo Salvatore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Piotti per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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