Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600372/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Indennizzo Ex Lege 210/1992 - Ottemperanza Della Sentenza N. 220/20 Tribunale Di Bergamo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, già vincitore di una controversia dinanzi al Tribunale ordinario in Sezione Lavoro, si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per denunciare il mancato adempimento della sentenza favorevole pronunciata precedentemente. Il Ministero della Salute, benché obbligato dalla sentenza a corrispondere determinate somme al ricorrente, non ha ottemperato al provvedimento giudiziale nei tempi dovuti, rendendo necessaria l'attivazione del procedimento di ottemperanza. La natura della controversia originaria, riconducibile alla Sezione Lavoro del Tribunale civile, suggerisce una questione relativa a diritti del lavoro o risarcimenti derivanti da rapporti con l'amministrazione sanitaria. L'inerzia del Ministero della Salute ha reso indispensabile un nuovo intervento della magistratura amministrativa per forzare il rispetto della decisione giudiziale precedente.

Il quadro normativo

Il procedimento si svolge secondo le regole del giudizio di ottemperanza previste dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo, istituto processuale che consente a colui che ha già ottenuto una sentenza favorevole di ricorrere al TAR qualora l'amministrazione inadempiente non rispetti il provvedimento. La sentenza applica inoltre le disposizioni sulla privacy contenute negli articoli 52 del decreto legislativo 196 del 2003 e negli articoli 9 del Regolamento UE 2016/679, motivate dalla necessità di proteggere i dati sanitari delle parti coinvolte. Il sistema dell'ottemperanza amministrativa si configura come presidio essenziale del principio dello stato di diritto, garantendo che le sentenze non rimangono lettera morta e che la pubblica amministrazione non possa impunemente disattendere i propri obblighi giurisdizionali.

La questione giuridica

Il nucleo del contendere riguarda la forza vincolante delle sentenze giudiziali e i rimedi disponibili nei confronti delle amministrazioni che non ottemperano tempestivamente. In particolare, si discute se il TAR possa disporre misure coercitive dirette, come la nomina di un commissario ad acta, per costringere l'amministrazione inadempiente al pagamento delle somme ordinate dalla sentenza precedente. La controversia tocca il delicato equilibrio tra il rispetto dell'autonomia amministrativa e la supremazia della giurisdizione ordinaria, nonché i rimedi procedurali volti a prevenire l'ineffettività delle decisioni giudiziali e la violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto pienamente fondata la domanda di ottemperanza presentata dal ricorrente, accogliendo il ricorso nella sua interezza. La ragione della decisione risiede nella pacifica constatazione che il Ministero della Salute non ha provveduto all'adempimento spontaneo della sentenza favorevole pronunciata dal Tribunale ordinario, violando così il dovere di conformarsi ai provvedimenti della magistratura ordinaria. Di fronte a questa inerzia, il TAR ha ritenuto appropriato ricorrere sia a un termine ordinatorio, fissato a novanta giorni dalla notificazione, sia a una misura cautelare che garantisse l'effettivo pagamento mediante la nomina di un commissario ad acta, figura amministrativa dotata di poteri sostitutivi in caso di persistente inadempimento. Questa scelta rispecchia un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui la pubblica amministrazione non può sottrarsi ai propri obblighi giurisdizionali mediante semplice inerzia, e che occorrono strumenti coercitivi concreti per assicurare l'effettività delle sentenze.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso di ottemperanza e ordina al Ministero della Salute di adempiere all'obbligo di pagamento delle somme stabilite nella precedente sentenza del Tribunale ordinario entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, comprensivi degli interessi legali dalla data di deposito del provvedimento fino al soddisfo. Qualora il Ministero inadempiente non provveda entro il termine ordinatorio, il TAR nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, il quale avrà sessanta giorni ulteriori per effettuare il pagamento e compiere gli atti necessari, incluse eventuali modifiche di bilancio, con spese a carico dell'amministrazione. Infine, il Tribunale condanna il Ministero al pagamento di duemila euro di spese di giudizio a favore del ricorrente, oltre gli accessori legali e il contributo unificato versato.

Massima

La mancata ottemperanza spontanea di una sentenza giudiziale di condanna al pagamento da parte dell'amministrazione comporta l'accoglimento del ricorso di ottemperanza e l'emanazione di un ordine di adempimento con nomina coattiva di commissario ad acta quale strumento di coercizione amministrativa diretta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
- della sentenza, n. -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio RG -OMISSIS-, del Tribunale di -OMISSIS- -  Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto:
a) ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza, mediante corresponsione alla parte ricorrente delle somme stabilite nella sentenza n. -OMISSIS- ed alla stessa spettanti in virtù di tale sentenza, pubblicata in data-OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- – Sezione Lavoro con gli interessi dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo;
b) per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione intimata, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute, il quale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio;
c) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad acta (responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure presso il Ministero della Salute).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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