Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600369/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Bergamo N. 583/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Diomede Petillo, docente, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) per ottemperanza della sentenza n. 583/2024 resa dal Tribunale di Bergamo nella sezione del lavoro il 28 maggio 2024. La controversia trae origine dal mancato o scorretto adempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di quanto disposto dalla precedente sentenza del Tribunale di Bergamo in merito alla Carta Elettronica del Docente. La Carta Elettronica del Docente è lo strumento che consente ai docenti di spendere un credito annuale in formazione, aggiornamento professionale, acquisto di materiali didattici e accesso a spettacoli culturali. Il ricorrente lamenta che il Ministero non aveva eseguito correttamente le prescrizioni imposte dalla sentenza di Bergamo, creando una situazione di prolungata inadempienza amministrativa a danno del suo diritto di accesso e utilizzo della dotazione assegnata.

Il quadro normativo

La materia della Carta Elettronica del Docente è disciplinata dalla Legge 107/2015 (Buona Scuola), che istituisce questo fondo quale strumento per lo sviluppo professionale continuo dei docenti e per il finanziamento della loro formazione. La controversia si iscrive nel più generale ambito della responsabilità amministrativa e dell'obbligo di ottemperanza alle sentenze da parte della Pubblica Amministrazione, un principio fondamentale dello Stato di diritto sancito dalla Costituzione e dalla normativa sulla giustizia amministrativa. In particolare, il procedimento di ottemperanza è regolato dal codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui l'Amministrazione è tenuta a dare pronta e integrale esecuzione alle sentenze, pena l'esercizio di ricorsi e la possibilità di nomina di commissari ad acta per provvedere in via coattiva.

La questione giuridica

Il punto cruciale della controversia risiedeva nell'accertamento dell'avvenuto o mancato adempimento, da parte del Ministero, delle disposizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Bergamo. In astratto, una volta che una sentenza è divenuta esecutiva, l'amministrazione è obbligata a conformarsi integralmente alle sue determinazioni, senza margini di interpretazione o ritardi ingiustificati. La difficoltà giuridica stava nel verificare se il comportamento tenuto dal Ministero integrasse una vera e propria inottemperanza ovvero una interpretazione diversa degli obblighi imposti dalla pronuncia di primo grado. Inoltre, si poneva la questione della natura e dell'entità della tutela da concedere al ricorrente a fronte dell'inadempienza dimostrata.

La motivazione del giudice

Il collegio della Sezione Seconda ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente, accertando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato integrale e tempestiva esecuzione alle prescrizioni contenute nella sentenza n. 583/2024 del Tribunale di Bergamo. Il TAR ha considerato che l'obbligo di ottemperanza alle sentenze rappresenta un principio inderogabile dello Stato di diritto, e che non possono essere ammessi ritardi, omissioni o interpretazioni restrittive da parte dell'amministrazione pubblica quando già una sentenza ha definito i diritti delle parti. Il giudice ha ritenuto che la condotta del Ministero costituisse inadempienza manifesta, tale da giustificare non soltanto il riconoscimento del diritto del ricorrente, bensì anche la nomina di un commissario ad acta per forzare l'esecuzione e, nel contempo, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, quale sanzione per il comportamento dilatatorio e intemperante.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Diomede Petillo e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 583/2024 del Tribunale di Bergamo. Il TAR ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in mille euro, oltre gli accessori di legge a favore del difensore del ricorrente dichiarato antistatario. Inoltre, il TAR ha nominato un commissario ad acta, figura che provvederà coattivamente e direttamente a dare esecuzione alle disposizioni della sentenza precedente qualora l'Amministrazione non vi adempisse volontariamente entro il termine stabilito. La sentenza è stata sottoposta a esecuzione immediata dall'autorità amministrativa competente.

Massima

Quando un'amministrazione pubblica non esegue spontaneamente una sentenza amministrativa già esecutiva, il giudice può disporre la nomina di un commissario ad acta che provvede coattivamente all'adempimento, condannando nel contempo l'Amministrazione al risarcimento dei danni da inadempienza, quale sanzione per la violazione del principio di supremazia della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza n. 583/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2643/2023, del Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro, pubblicata in data 28 maggio 2024 e notificata in data 17 settembre 2024, (Carta Elettronica del Docente)
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2025, proposto da:
Diomede Petillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Napoli, via Luca Giordano n. 15 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge in favore del difensore del ricorrente che si dichiara antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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