Sentenza n. 202600364/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Tribunale Di Bergamo N. 1336/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Valerio Di Franco, insegnante, aveva presentato ricorso al Tribunale del Lavoro di Bergamo avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione alla gestione e all'erogazione della cosiddetta carta del docente, un contributo economico riconosciuto agli insegnanti per l'acquisto di beni e servizi funzionali all'aggiornamento e alla formazione professionale. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1336/2024 depositata il 18 dicembre 2024, aveva accolto le ragioni del ricorrente, pronunciandosi sulla materia della carta del docente e imponendo al Ministero determinati obblighi di esecuzione. Successivamente, Valerio Di Franco ha proposto il presente ricorso in ottemperanza al giudicato, chiedendo al TAR di verificare se il Ministero avesse effettivamente ottemperato agli ordini contenuti nella precedente sentenza del tribunale di Bergamo e di adottare i provvedimenti consequenziali.
Il quadro normativo
La carta del docente rappresenta uno strumento normativo volto a riconoscere agli insegnanti della scuola statale un contributo economico annuale destinato alla loro formazione continua e al miglioramento delle competenze professionali, disciplinato da una serie di disposizioni legislative e regolamentari che ne definiscono l'accesso, le modalità di fruizione e i controlli amministrativi. Il ricorso in ottemperanza è il mezzo di tutela cautelare e demolitorio previsto dal codice del processo amministrativo per accertare l'adempimento delle sentenze e dei decreti amministrativi e per ottenere l'adozione dei provvedimenti esecutivi necessari a dare piena efficacia al giudicato. Il TAR esercita il controllo sia sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che sulla loro corretta esecuzione nel tempo.
La questione giuridica
La controversia ruotava attorno all'effettivo rispetto dei diritti riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Bergamo, verificando se il Ministero dell'Istruzione avesse completato l'esecuzione degli obblighi imposti dal giudicato in materia di carta del docente. La questione principale era determinare se il Ministero avesse cessato la condotta illegittima o avesse completamente risarcito il danno e ripristinato la posizione giuridica del ricorrente secondo quanto disposto dal tribunale.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, esaminate le risultanze istruttorie e gli atti della causa, ha constatato che nella fase successiva al giudicato del Tribunale di Bergamo, il Ministero aveva adottato i comportamenti e i provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza di primo grado, dando piena esecuzione a quanto ordinato dal tribunale e cessando qualsiasi condotta lesiva nei confronti del ricorrente. Questa conformazione agli ordini della sentenza precedente ha comportato la venire meno della ragione sostanziale della controversia, in quanto il Ministero aveva già rimosso l'illegittimità accertata e non persistevano più i presupposti per l'ulteriore tutela giurisdizionale richiesta. Il TAR ha pertanto ritenuto che la materia del contendere fosse venuta a cessare per sopravvenuta ottemperanza del Ministero alle disposizioni dittate dal giudicato bergamasco.
La decisione
Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere, riconoscendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha eseguito le sentenze precedenti e ha rimosso le violazioni che avevano originato la controversia. Il Ministero è condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in mille euro, oltre agli accessori di legge, con distrazione dei compensi in favore dei procuratori del ricorrente che si sono dichiartati antistatari. Il TAR ordina infine che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nel caso fossero necessari ulteriori interventi esecutivi.
Massima
Quando l'amministrazione pubblica, nel corso del giudizio in ottemperanza, esegue integralmente i provvedimenti ordinati dal precedente giudicato e cessa la condotta dichiarata illegittima, viene meno la materia del contendere e il ricorso è dichiarato fondato per cessazione della lite, pur rimanendo l'amministrazione tenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro n. 1336/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta del docente. sul ricorso numero di registro generale 659 del 2025, proposto da VALERIO DI FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Luigi Branco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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