Sentenza n. 202600362/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Brescia N. 283/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Deborah Nachira, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro con sentenza n. 283/2024, pubblicata il 3 aprile 2024 e notificata il 23 aprile 2024, relativa alla controversia sulla Carta elettronica del docente e ai diritti connessi. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, destinatario del provvedimento giurisdizionale, non aveva provveduto all'ottemperanza spontanea della sentenza nei termini e nei modi richiesti dalla legge. Di fronte a questa inerzia amministrativa, Nachira ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione coattiva della sentenza precedente mediante gli strumenti giuridici a disposizione nel caso di inadempimento da parte della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto del diritto amministrativo relativo ai provvedimenti sulla Carta elettronica del docente e ai diritti patrimoniali e professionali connessi alla qualifica di insegnante. Il ricorso per l'ottemperanza è disciplinato dalle norme del codice del processo amministrativo, in particolare dall'articolo 114, che consente al ricorrente di denunciare l'inadempimento di una sentenza e di chiedere al giudice amministrativo di adottare provvedimenti coercitivi per garantirne l'esecuzione. Quando l'Amministrazione non adempie spontaneamente, il giudice può nominare un commissario ad acta con il compito di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sostituendosi all'Amministrazione inadempiente. Si tratta di uno strumento processuale essenziale per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il principio dello stato di diritto.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale riguardava l'obbligo dell'Amministrazione di ottemperare spontaneamente alle sentenze sfavorevoli, senza attendere un ulteriore intervento giurisdizionale e senza necessità di imposizione coattiva. La questione tocca il principio fondamentale della subordinazione della pubblica amministrazione alle decisioni del giudice e il diritto del cittadino a conseguire concretamente il beneficio della sentenza che lo riguarda. Quando un'Amministrazione rimane inerte nonostante la chiara pronuncia di una sentenza passata in giudicato, sorge la necessità che il giudice amministrativo intervenga con misure concrete, quali la nomina di un commissario ad acta, per salvaguardare il diritto e ripristinare l'effettività della tutela giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha esaminato la documentazione prodotta e ha verificato il mancato adempimento spontaneo della sentenza n. 283/2024 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Sulla base della configurazione della fattispecie come ricorso per l'ottemperanza, il giudice ha ritenuto fondato il ricorso della ricorrente e ha accolto le relative istanze. Il TAR ha considerato che l'inerzia amministrativa costituiva una violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e ha riconosciuto la necessità di adottare provvedimenti coercitivi per garantire l'esecuzione della precedente sentenza. La decisione di nomina di un commissario ad acta rappresenta il riconoscimento che solo un intervento sostitutivo potrebbe garantire il concreto adempimento di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale di Brescia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso di ottemperanza presentato da Deborah Nachira. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 1.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari. In particolare, ha nominato un commissario ad acta con il compito di dare concreta esecuzione alla sentenza n. 283/2024 del Tribunale di Brescia qualora l'Amministrazione non provvedesse spontaneamente nel termine che le sarà comunicato.
Massima
L'Amministrazione pubblica è obbligata a ottemperare spontaneamente e tempestivamente alle sentenze sfavorevoli, e il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per garantire l'esecuzione coattiva quando l'Amministrazione rimanga inerte nel dar seguito a una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza n. 283/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 868/2023, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 3 aprile 2024 e notificata in data 23 aprile 2024 (Carta elettronica del docente) sul ricorso numero di registro generale 395 del 2025, proposto da: Deborah Nachira, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio fisico nello studio di quest’ultima in Brescia Via Vittorio Emanuele II n. 60 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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