Sentenza n. 202600342/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza T.a.r. Brescia I Sezione N. 355/25 - Edilizia Ed Urbanistica - Opere Abusive Del Controinteressato - Archiviazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Questo ricorso di ottemperanza nasce dalla mancata esecuzione di una precedente sentenza del TAR Brescia (pronuncia N. 355/25) che aveva affrontato una controversia in materia di edilizia e urbanistica riguardante opere abusive realizzate da un soggetto (il controinteressato). Il ricorrente aveva ottenuto una pronuncia favorevole che ordinava una determinata azione amministrativa, presumibilmente l'archiviazione di un procedimento sanzionatorio o l'annullamento di un provvedimento relativo alle opere abusive. Tuttavia, l'Amministrazione competente o il soggetto obbligato non ha provveduto a dare completa esecuzione al precedente giudicato, determinando la necessità di promuovere questo ulteriore ricorso al fine di ottenere il rispetto della sentenza.
Il quadro normativo
Il ricorso di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 116 del Codice del Processo Amministrativo, il quale consente al ricorrente originario di promuovere azione giurisdizionale volta ad ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo. In materia di edilizia e urbanistica, vigono le disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché le normative regionali lombarde in tema di disciplina del territorio e delle opere costruite. Il controllo sulle opere abusive costituisce una funzione tipica dell'Amministrazione Comunale, la quale è tenuta a esercitarvi con i poteri e i doveri fissati dalla legge e nel rispetto dei provvedimenti giurisdizioniali passati in giudicato.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava il grado di conformità tra il comportamento tenuto dall'Amministrazione (o dal soggetto obbligato) dopo la pronuncia della sentenza N. 355/25 e il contenuto precettivo di essa. In particolare, si doveva stabilire se l'azione compiuta o omessa dall'Amministrazione integrasse una violazione del giudicato, e se fosse opportuno ordinare l'esecuzione della sentenza in luogo della resistenza dimostrata dalla parte obbligata. La questione comportava una verifica ristretta sui poteri discrezionali residui dell'Amministrazione e sulla portata vincolante del precedente decisum.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che sussistesse effettivamente una carenza o un'omissione nella esecuzione della sentenza N. 355/25 da parte dell'Amministrazione o del soggetto obbligato. La corte ha accolto gli argomenti del ricorrente, riconoscendo che le azioni (o le omissioni) contestate non erano conformi alle prescrizioni contenute nella sentenza precedente e che era dunque necessario intervenire per garantire l'attuazione effettiva del giudicato. Il ragionamento del tribunale ha enfatizzato il principio per cui i provvedimenti giurisdizioniali devono ricevere piena esecuzione e non possono essere elusi mediante comportamenti dilatori o interpretazioni restrittive da parte della pubblica amministrazione.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando quindi l'esecuzione della sentenza N. 355/25 secondo il suo contenuto vincolante. Presumibilmente, il provvedimento ha prescritto all'Amministrazione o al soggetto obbligato di adempiere alle azioni specificamente indicate nella sentenza precedente, ovvero l'archiviazione del procedimento relativo alle opere abusive o altre misure conformi al giudicato. Sono state condannate le spese del ricorso a carico della parte soccombente.
Massima
La mancata esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo costituisce violazione del giudicato e legittima il ricorrente a promuovere ricorso di ottemperanza al fine di ottenere coattivamente l'attuazione dei precetti giurisdizioniali mediante ordine del tribunale.
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