Sentenza n. 202600337/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Bergamo N. 894/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Simone Santini, insegnante di scuola pubblica, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro per contestare il comportamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione ai suoi diritti sulla Carta del Docente. Il Tribunale di Bergamo ha pronunciato sentenza il 1° agosto 2024 (n. 894/2024), passata in giudicato, accogliendo le ragioni del ricorrente e ordinando al Ministero di garantirgli l'accesso corretto alla Carta del Docente o di rimediare alla violazione subita. Successivamente, Santini ha proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lombardia per verificare se il Ministero aveva effettivamente osservato il contenuto della sentenza bergamasca e per costringerlo a farlo qualora continuasse nell'inadempienza. La controversia sorge in un contesto generale di applicazione del diritto riconosciuto ai docenti di beneficiare dei fondi destinati all'aggiornamento e alla formazione professionale tramite il voucher elettronico denominato Carta del Docente.
Il quadro normativo
La Carta del Docente è un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge italiana (DL 104/2013, convertito in L. 128/2013) a favore dei docenti di ruolo della scuola pubblica, che consiste in un contributo annuale di cinquecentootto euro destinato all'acquisto di libri e materiali di aggiornamento, alla partecipazione a corsi di formazione, al pagamento di iscrizioni a master e dottorati di ricerca, e a altre spese necessarie per la formazione permanente del personale insegnante. L'Amministrazione scolastica è obbligata per legge a garantire l'accesso a questo beneficio e a rispettare le decisioni giudiziali che ne ordinano il riconoscimento. Il processo amministrativo prevede il ricorso per ottemperanza come strumento processuale attraverso il quale il ricorrente può contestare l'inadempienza dell'Amministrazione rispetto a un provvedimento giudiziale passato in giudicato e pretendere l'esecuzione dello stesso.
La questione giuridica
La controversia verte sulla corretta ottemperanza da parte del Ministero della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, che aveva affermato il diritto di Santini alla fruizione della Carta del Docente. Il punto cruciale è se l'Amministrazione resistente abbia effettivamente rimosso gli ostacoli posti alla realizzazione del diritto riconosciuto dal precedente giudizio oppure se abbia continuato a comportarsi in modo difforme da quanto ordinato dalla sentenza passata in giudicato. La questione tocca il tema della tutela dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni e della responsabilità dell'Amministrazione che non ottempora agli ordini del giudice amministrativo. In tal senso, il ricorso riveste importanza anche nella prospettiva della garanzia dell'effettività della tutela giurisdizioneale, poiché un'eventuale persistenza dell'inadempienza comporterebbe l'elusione del diritto riconosciuto dal giudice.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, valutati gli atti della causa e ascoltate le difese delle parti nel corso della camera di consiglio del 4 marzo 2026, ha ritenuto che la materia della controversia fosse ormai "cessata", ossia che il contrasto tra il ricorrente e l'Amministrazione fosse venuto meno. Ciò significa che il Ministero dell'Istruzione ha ottemperato al contenuto della sentenza bergamasca, riconoscendo e garantendo a Santini l'esercizio del diritto alla Carta del Docente oppure che comunque la questione è stata risolta nel senso voluto dal ricorrente. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta, nel processo amministrativo, il riconoscimento che non sussiste più una controversia effettiva da dirimere, poiché il bene della vita richiesto dal ricorrente è stato conseguito. Il fatto che il TAR abbia comunque condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite indica che la difesa dell'Amministrazione è stata considerata infondata e che il ricorrente aveva ragione nel denunciare una situazione di inadempienza, anche se successivamente risolta.
La decisione
Il TAR Lombardia – Brescia ha dichiarato cessata la materia del contendere, una decisione che riflette il riconoscimento del diritto del ricorrente senza necessità di un pronunciamento di merito ulteriore. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di mille euro, oltre agli accessori di legge previsti dal ordinamento, con estinzione a favore dell'avvocato Marco Afeltra in qualità di professionista difensore antistatario. Ha inoltre disposto il non luogo a provvedere rispetto alla richiesta di rimborso del contributo unificato versato per il ricorso. Ha ordinato infine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, sottintendendo che il Ministero deve proseguire nell'ottemperanza ai propri obblighi verso il ricorrente senza ulteriori tentennamenti.
Massima
La violazione del diritto soggettivo alla Carta del Docente costituisce lesione lesiva della posizione giuridica dell'insegnante, e l'Amministrazione che non ottempora a una sentenza giudiziale che ne ordina il riconoscimento incorre nella responsabilità di rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente nel processo di ottemperanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo-Sez. Lavoro n. 894/2024 pubblicata il 01.08.2024, passata in giudicato, pronunciata all’esito dei procedimenti n. 1060/2024 R.G. e n. 1157/2024 R.G. (riuniti), in materia di c.d. Carta del docente. sul ricorso numero di registro generale 613 del 2025, proposto da Santini Simone, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Miele per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda): a) dichiara cessata la materia del contendere. b) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Marco Afeltra dichiaratosi antistatario; c) non luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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