Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA9 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600336/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Tribunale Di Brescia N. 1177/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Sara Bazzoli, docente della scuola statale, ha promosso un ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria nel 2024, contestando un atto del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo alla gestione della Carta del Docente. Il Tribunale, con sentenza n. 1177/2024 pubblicata il 6 novembre 2024, ha accolto le sue ragioni. Tuttavia, il Ministero non ha dato piena esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Di conseguenza, la ricorrente ha presentato un ricorso per l'ottemperanza della precedente sentenza, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal primo giudizio e di disporre i provvedimenti necessari per farli osservare.

Il quadro normativo

La Carta del Docente è uno strumento di diritto scolastico disciplinato dalla legge 107 del 2015 "Buona Scuola", che assegna annualmente a ogni docente di ruolo della scuola statale un bonus economico destinato alla formazione continua e allo sviluppo professionale. La gestione di tale strumento rientra nell'ambito della previdenza scolastica e del rapporto di lavoro pubblico nel settore dell'istruzione. I ricorsi per l'ottemperanza sono disciplinati dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che consente a chi ha vinto una controversia amministrativa di rivolgersi nuovamente al giudice quando l'amministrazione non esegue volontariamente la sentenza passata in giudicato. Il diritto del ricorrente trova protezione negli articoli 3 e 97 della Costituzione, che garantiscono l'uguaglianza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia risiede nell'inadempimento del Ministero rispetto alle prescrizioni contenute nella sentenza del Tribunale del Lavoro, che aveva riconosciuto in capo alla ricorrente un diritto relativo alla gestione, all'utilizzo o al rimborso della Carta del Docente. La questione riguarda l'efficacia del giudicato e la possibilità per l'amministrazione di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario adducendo difficoltà attuative o questioni procedurali. Nella giurisdizione amministrativa, l'ottemperanza rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che le sentenze non rimangano lettera morta e che i diritti riconosciuti in giudizio trovino effettiva tutela nel corso della loro esecuzione pratica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondata la doglianza della ricorrente in merito all'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il collegio ha accertato che l'Amministrazione non ha provveduto all'esecuzione spontanea della precedente sentenza nei termini e nei modi dovuti, violando così il principio di legalità e il dovere dell'amministrazione di ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali. L'accoglimento del ricorso per l'ottemperanza rappresenta una sconfessione dell'atteggiamento dilatorio dell'ente pubblico e una reaffermazione del primato della giurisdizione nel garantire l'effettività dei diritti. Il TAR ha riscontrato che non sussistevano impedimenti o cause di forza maggiore tali da giustificare il mancato adempimento dei doveri amministrativi derivanti dalla sentenza. La decisione di nominare un commissario ad acta sottolinea ulteriormente la gravità dell'inadempimento e la necessità di un'azione coattiva per far rispettare il giudicato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglie il ricorso per l'ottemperanza proposto da Bazzoli Sara e dichiara l'inadempienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'Amministrazione è condannata a rifondere le spese di lite alla ricorrente nella misura di 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, con importo da distrarsi in favore dei difensori designati come antistatari. In aggiunta, e soprattutto, il TAR nomina un commissario ad acta, figura che avrà il compito di dare esecuzione coattiva al provvedimento giurisdizionale laddove l'amministrazione non l'abbia fatto spontaneamente. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva e costituisce un ordine tassativo all'autorità amministrativa di adempiere alle sue obbligazioni.

Massima

Quando l'amministrazione manca di eseguire spontaneamente una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere coattivamente all'esecuzione, garantendo così l'effettività della tutela giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Brescia - Sez. Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria, n. 1177/2024, pubblicata il 6.11.2024, emessa nell'ambito del procedimento R.G.L. n. 85/2024 (in materia di c.d. Carta del docente);
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2025, proposto da
Bazzoli Sara, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Di Maula e Gabriele Sabbadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, e udito l’avv. Miele per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Non luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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