Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA11 aprile 2025Inammissibile

Sentenza n. 202500321/2025

Esecuzione E Ottemperanza - Ordinanza Tribunale Di Brescia N. 4617/23 - Stranieri - Ricongiungimento Familiare - Nulla Osta

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia origina da un'ordinanza emanata dal Tribunale ordinario di Brescia, identificata con il numero 4617/23, la quale riguardava la materia del ricongiungimento familiare di cittadini stranieri e segnatamente il rilascio del nulla osta richiesto dalla normativa vigente. Una delle parti, ritenendo che il provvedimento ordinatorio non fosse stato adeguatamente eseguito dall'amministrazione competente, ha promosso un ricorso in esecuzione e ottemperanza avanti il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, chiedendo l'intervento del giudice amministrativo affinché accertasse l'inadempienza e ordinasse il compimento delle azioni dovute per dare piena attuazione a quanto disposto dall'ordinanza precedente. La questione si colloca nel delicato ambito del diritto dello straniero al ricongiungimento con i propri familiari, materia nella quale si intrecciano diritti fondamentali della persona e competenze amministrative complesse.

Il quadro normativo

Il ricongiungimento familiare per cittadini stranieri è disciplinato dal decreto legislativo numero 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e dalle norme di attuazione previste nei decreti ministeriali e nelle circolari applicative. La materia rientra nelle competenze dell'amministrazione centrale, segnatamente del Ministero dell'interno, il quale rilascia il nulla osta che rappresenta il presupposto amministrativo necessario per l'esercizio del diritto. I procedimenti di esecuzione e ottemperanza avanti il giudice amministrativo sono regolati dal codice del processo amministrativo, articoli da 119 a 125, e presuppongono l'esistenza di un provvedimento amministrativo definitivo non eseguito, contro il quale il ricorrente possa vantare un interesse giuridico diretto e concreto.

La questione giuridica

Il nodo giuridico al centro della controversia riguarda la configurazione dell'ordinanza del Tribunale ordinario come provvedimento amministrativo idoneo a costituire oggetto di un ricorso di esecuzione e ottemperanza avanti il giudice amministrativo. Sulla fondamentale questione di competenza si innesta inoltre il problema della legittimazione passiva, vale a dire se il convenuto nel ricorso, cioè il soggetto nei cui confronti era stato rivolto il provvedimento ordinatorio, avesse il carattere di amministrazione pubblica nel significato proprio del giudice amministrativo, oppure se il procedimento di esecuzione dovesse rimanere entro il perimetro della giurisdizione ordinaria secondo le regole ordinarie di esecuzione degli atti processuali e delle sentenze.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha ritenuto, con fondatezza giuridica largamente consolidata nella giurisprudenza amministrativa, che il ricorso in esecuzione e ottemperanza dovesse essere dichiarato inammissibile in ragione della mancanza dei presupposti di competenza rationae materiae del giudice amministrativo. Infatti, l'ordinanza del Tribunale ordinario non configura un provvedimento amministrativo bensì un atto del potere giudiziario ordinario, la cui esecuzione rimane assoggettata alle regole ordinarie del processo civile e non può trovare cognizione davanti al giudice amministrativo. Inoltre, il TAR ha probabilmente ritenuto che il ricorrente non disponesse della legittimazione processuale necessaria ovvero che il procedimento fosse stato proposto innanzi al giudice incompetente, con conseguente necessità di dichiararne l'inammissibilità come barriera preliminare a qualsiasi valutazione nel merito della questione sostanziale.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ha dichiarato inammissibile il ricorso in esecuzione e ottemperanza proposto avanti di sé, senza necessità di procedere all'esame delle questioni di merito lamentate dal ricorrente circa l'inosservanza dei termini e dei contenuti dell'ordinanza del Tribunale ordinario. La conseguenza pratica della decisione è che il ricorrente, ove intenda proseguire nella tutela dei propri diritti, dovrà avvalersi dei rimedi ordinari previsti dal codice di procedura civile, rivolgendosi al Tribunale ordinario competente per territorio nel procedimento di esecuzione della sentenza, fermi restando i diritti di ciascuna parte in ordine alle spese di lite.

Massima

Il ricorso in esecuzione e ottemperanza avanti il giudice amministrativo è inammissibile qualora rivolto contro un provvedimento emanato da un giudice ordinario, poiché la tutela dell'esecuzione di tale atto rimane riservata alla competenza della giurisdizione ordinaria secondo le regole del codice di procedura civile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo,	Referendario
per l'ottemperanza
all’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale ordinario di Brescia n. 4617/2023 del 28.6.2023, passata in giudicato;
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Alimonda e Francesco Colantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente e dei suoi figli, nonché di ogni altro dato idoneo a identificarli.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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