Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA2 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600304/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Cremona N. 292/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Lorenzo Pavesi, docente della scuola pubblica italiana, ha impugnato un provvedimento o una serie di provvedimenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardanti la Carta Elettronica del Docente, uno strumento che consente ai docenti della scuola statale di disporre di un budget annuale per la propria formazione e aggiornamento professionale. Già in primo grado, il Tribunale di Cremona nella sua Sezione Lavoro aveva accolto il ricorso di Pavesi con la sentenza numero 292/2024, pubblicata il 18 settembre 2024, ordinando al Ministero di conformarsi a quanto ivi statuito. Tuttavia, Pavesi ha dovuto ricorrere ulteriormente al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia denunciando il mancato adempimento o l'adempimento incompleto della sentenza di primo grado da parte del Ministero resistente. Il presente giudizio di ottemperanza rappresenta dunque la fase seguente, nella quale Pavesi chiede al giudice amministrativo di verificare e costringere l'esecuzione della sentenza precedentemente pronunciata contro l'Amministrazione.

Il quadro normativo

Il ricorso è stato presentato ai sensi dell'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che disciplina appunto il giudizio di ottemperanza, cioè il meccanismo mediante il quale una parte può ricorrere al giudice per ottenere l'adempimento di una sentenza precedentemente emanata. La materia è regolata dalle disposizioni in tema di diritti dei docenti della scuola pubblica, dalla normativa sulla Carta Elettronica del Docente e dagli obblighi che gravano sulla pubblica amministrazione di conformarsi alle decisioni dei giudici amministrativi. In particolare, la pubblica amministrazione è tenuta a eseguire prontamente e completamente i giudicati, pena l'intervento del giudice stesso, che può nominare un commissario ad acta per forzare l'adempimento quando il provvedimento amministrativo non sia facilmente eseguibile dalla stessa amministrazione.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse correttamente e integralmente ottemperato alla sentenza numero 292/2024 del Tribunale di Cremona, oppure se avesse omesso o eseguito solo parzialmente quanto ivi ordinato. La questione toccava direttamente il diritto di Pavesi di beneficiare pienamente dei vantaggi e delle facoltà accordategli dalla sentenza di primo grado e, più in generale, il principio di supremazia della giurisdizione amministrativa sull'amministrazione, nonché l'effettività della tutela giurisdizionale. Era inoltre rilevante stabilire in quale misura e con quali modalità dovesse avvenire l'esecuzione e se fosse necessario l'intervento giudiziario per garantirla.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha condotto un'istruttoria per verificare lo stato di adempimento della sentenza precedente. Ha accertato che il Ministero aveva in parte eseguito quanto ordinato dalla sentenza di Cremona, per cui quanto a quella parte la materia del contendere è stata dichiarata cessata, ossia il contrasto si è risolto e non sussiste più controversia. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che l'adempimento fosse incompleto o insufficiente in altri aspetti, e pertanto ha accolto il ricorso nelle sue residuali istanze. Data la natura e la complessità del provvedimento che doveva essere adeguato dal Ministero, il collegio ha ritenuto opportuno nominare un commissario ad acta con il compito di assicurare l'integrale conformità della condotta amministrativa alla sentenza pronunciata in primo grado.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte accolto il ricorso di Pavesi. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquigate in mille euro oltre accessori legali e rimborso del contributo unificato versato. Ha inoltre nominato un commissario ad acta incaricato di provvedere all'adempimento integrale di quanto non ancora eseguito dal Ministero, disponendo così che l'Amministrazione procedesse secondo le sue prescrizioni.

Massima

L'amministrazione pubblica è tenuta ad eseguire integralmente e tempestivamente i provvedimenti giudiziali che la riguardano, e il giudice amministrativo può designare un commissario ad acta qualora l'adempimento spontaneo risulti omesso o incompleto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza n. 292/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 318/2024, del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 18 settembre 2024 e notificata in data 3 ottobre 2024 (Carta Elettronica del Docente)
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2025, proposto da:
Lorenzo Pavesi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio fisico nello studio di quest’ultima in Brescia Via Vittorio Emanuele II 60 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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