Sentenza n. 202600293/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Cremona N. 222/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Simone Bislenghi, docente della scuola pubblica italiana, aveva ricorso al Tribunale del Lavoro di Cremona chiedendo il riconoscimento del diritto di utilizzo della Carta Elettronica del Docente (CED), strumento mediante il quale i docenti di stato possono usufruire di un contributo economico annuale per attività di formazione e aggiornamento professionale. Il Tribunale del Lavoro, con sentenza 222/2024 pubblicata il 25 giugno 2024 e notificata il 26 giugno 2024, aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto al ricorrente e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire l'esercizio effettivo di tale diritto. Tuttavia, mesi dopo la notifica della sentenza, il Ministero non ha dato corretto adempimento ai contenuti del dispositivo, omettendo di garantire pienamente al ricorrente l'accesso e l'utilizzo dei benefici della Carta Elettronica del Docente. Dinanzi all'inerzia amministrativa e al mancato rispetto della sentenza, il ricorrente si è visto costretto a proporre un ricorso di ottemperanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'esecuzione forzata di quanto già ordinato dal giudice del lavoro.
Il quadro normativo
La Carta Elettronica del Docente è disciplinata dalle norme sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti della scuola pubblica italiana, e rappresenta uno strumento di diritto soggettivo riconosciuto ai docenti di ruolo. Il ricorso di ottemperanza è regolato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, il quale consente al ricorrente di ricorrere al giudice amministrativo qualora l'Amministrazione non ottemperi agli obblighi stabiliti da una precedente sentenza. Tale rimedio processuale garantisce l'effettiva attuazione dei diritti riconosciuti mediante decisione giurisdizionale e rappresenta una tutela essenziale contro l'inerzia amministrativa. L'ordinamento riconosce il principio cardine secondo cui le sentenze devono essere prontamente e pienamente eseguite dalle pubbliche amministrazioni, senza ritardi che eroderebbero la tutela già riconosciuta dal giudice.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la corretta e completa ottemperanza, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale del Lavoro che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla Carta Elettronica del Docente. La questione consisteva nel verificare se l'Amministrazione avesse compiuto tutti gli atti amministrativi necessari e sufficienti a rendere effettivo il diritto riconosciuto in sede giudiziale, ovvero se persistesse un inadempimento tale da frustrare la tutela già accordata dal giudice del lavoro. In particolare, il TAR doveva accertare se il ricorrente avesse potuto effettivamente e concretamente usufruire della CED secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla sentenza precedente, oppure se permanessero ostacoli amministrativi che impedissero l'esercizio del diritto medesimo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, esaminati gli atti della causa durante la camera di consiglio del 4 dicembre 2025 e ascoltati i difensori delle parti, ha ritenuto che l'Amministrazione ricorrente non avesse dato piena e corretta ottemperanza alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Cremona. Il collegio giudicante ha rilevato che nonostante il chiaro riconoscimento del diritto operato dal giudice del lavoro e la tempestiva notifica della relativa sentenza in data 26 giugno 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva adottato i provvedimenti amministrativi e operativi indispensabili per permettere al ricorrente di esercitare concretamente il diritto alla Carta Elettronica del Docente. Dinanzi a tale inerzia amministrativa e alla dimostrata difficoltà di fare affidamento sulla spontanea esecuzione da parte dell'Amministrazione, il TAR ha ritenuto opportuno e necessario ricorrere alla nomina di un commissario ad acta, figura che opera in sostituzione dell'Amministrazione, al fine di compiere direttamente gli atti amministrativi imprescindibili per l'attuazione della sentenza precedente.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso proposto da Simone Bislenghi e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in 1.000 euro oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato difensore. Ha inoltre ordinato l'immediata esecuzione della presente sentenza da parte dell'autorità amministrativa, provvedendo alla nomina di un commissario ad acta al quale è affidato il compito di adottare direttamente tutti i provvedimenti amministrativi necessari e idonei a garantire al ricorrente l'effettivo accesso, l'utilizzo e il pieno godimento della Carta Elettronica del Docente, in conformità a quanto già stabilito dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Cremona.
Massima
Quando l'Amministrazione non ottempera prontamente e completamente ai contenuti dispositivi di una sentenza che riconosce un diritto soggettivo al cittadino, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per sostituirsi all'Amministrazione medesima nell'adozione degli atti amministrativi necessari a rendere effettivo e concreto l'esercizio del diritto riconosciuto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza n. 222/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 169/2024, del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 25 giugno 2024 e notificata in data 26 giugno 2024 (Carta Elettronica del Docente) sul ricorso numero di registro generale 333 del 2025, proposto da: Simone Bislenghi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lucantoni, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Roma via Attilio Hortis n. 54 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero resistente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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