Sentenza n. 202600250/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Bergamo N. 523/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Laura Di Grazia e Federica Strati hanno promosso ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza già pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 16 maggio 2024 (sentenza n. 523/2024 nella sezione lavoro). Questa sentenza precedente, passata in giudicato il 17 aprile 2025, aveva accolto il ricorso RG 2113/2023 avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le ricorrenti, assistite dagli avvocati Donatella Costantini e Andrea Pesenti, hanno dovuto ricorrere in ottemperanza poiché l'amministrazione resistente non aveva volontariamente eseguito quanto stabilito dalla sentenza del tribunale del lavoro nel termine prescritto. Il ricorso è stato depositato presso il TAR Brescia nel febbraio 2026, richiedendo l'intervento del giudice amministrativo per costringere l'Amministrazione a conformarsi alla decisione passata in giudicato.
Il quadro normativo
La vicenda si inscrive nel contesto della tutela dei diritti dei dipendenti pubblici e, in particolare, della corretta interpretazione delle norme sulla carriera e i diritti contrattuali dei lavoratori della scuola. Il ricorso per ottemperanza trova fondamento nell'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che permette di ricorrere al giudice amministrativo quando un'amministrazione pubblica non ottempera a una sentenza passata in giudicato. La materia, originariamente decisa dal Tribunale ordinario nella competenza civile (sezione lavoro), rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza poiché coinvolge direttamente gli obblighi dell'amministrazione pubblica di eseguire le proprie condanne. Il principio cardine è che le sentenze definitive devono essere prontamente eseguite e che, qualora l'amministrazione sia negligente o contumace, il giudice può intervenire con misure coattive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda l'adempimento forzato di una sentenza passata in giudicato quando l'amministrazione pubblica non ottempera spontaneamente. Si tratta di determinare se l'inerzia o il rifiuto dell'amministrazione configuri un comportamento illegittimo e di conseguenza se sia necessario ricorrere a strumenti coattivi per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. La problematica è particolarmente delicata in ambito di pubblico impiego, dove l'amministrazione può sostenere ragioni organizzative, procedurali o normative per giustificare il mancato adempimento di una sentenza.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza proposto dalle ricorrenti, accogliendo la tesi secondo cui l'Amministrazione resistente era tenuta a dare pronta esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Il collegio giudicante ha valutato che l'inerzia dell'amministrazione costituisce comportamento illegittimo e che non sussistevano giustificazioni plausibili per il mancato adempimento nel termine ragionevole successivo alla notificazione della sentenza. Il TAR ha quindi ritenuto opportuno, oltre ad accogliere il ricorso, di procedere alla nomina di un commissario ad acta quale strumento di garanzia per l'effettiva esecuzione del provvedimento. Questa nomina rappresenta un'imposizione del giudice affinché un soggetto terzo, dotato di poteri sovraordinati, possa procedere all'esecuzione qualora l'amministrazione continui a non adempiere.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, nominando un commissario ad acta quale strumento coattivo per assicurare l'adempimento. Condanna inoltre il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che il giudice liquida in mille euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente. La nomina del commissario ad acta rappresenta il potere ultimativo del giudice: qualora l'amministrazione non ottemperi nemmeno a questa intimazione, il commissario può procedere all'esecuzione coattiva di quanto deciso, surrogando così la volontà dell'amministrazione negligente.
Massima
L'amministrazione pubblica è tenuta a dare pronta esecuzione alle sentenze passate in giudicato; il mancato adempimento nel termine ragionevole configura comportamento illegittimo che giustifica il ricorso per ottemperanza e la nomina di commissario ad acta per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 523 del 16.05.2024, resa sul ricorso R.G. n. 2113/2023, rilasciata ai sensi dell’art. 475 cpc notificata in data 05.08.2024, passata in giudicato come da attestazione del 17.04.2025. sul ricorso numero di registro generale 579 del 2025, proposto da Laura Di Grazia e Federica Strati, rappresentate e difese dagli avvocati Donatella Costantini e Andrea Pesenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente udito l’avv. Moretti per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →