Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA17 febbraio 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600234/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Mantova N. 230/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Grazia Tindara Bucolo, docente, ha ricorso in appello amministrativo contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione alla carta elettronica del docente. Il Tribunale di Mantova, nella sua sentenza n. 168/2024, aveva già pronunciato una decisione su questa materia, presumibilmente accogliendo in tutto o in parte le doglianze della ricorrente e ordinando all'Amministrazione scolastica di adottare specifici provvedimenti correttivi. Tuttavia, l'Amministrazione non ha dato esecuzione a quanto disposto dal Tribunale. Di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, la docente ha presentato ricorso al TAR Lombardia per l'ottemperanza al giudicato formatosi, richiedendo al giudice amministrativo di coercizzare il rispetto della sentenza precedente e di adottare i provvedimenti necessari affinché i diritti riconosciuti fossero effettivamente tutelati.

Il quadro normativo

La carta elettronica del docente è uno strumento di tracciamento professionale introdotto dal decreto-legge 104/2013, convertito in legge 128/2013, quale fascicolo personale digitale del docente in cui registrare la formazione continua obbligatoria e l'aggiornamento professionale. Essa si iscrive nel quadro della normativa sulla trasparenza amministrativa e sulla documentazione del percorso professionale dei dipendenti pubblici in ambito scolastico. Il giudizio di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del processo amministrativo, che consente al ricorrente di ricorrere al TAR quando l'Amministrazione non esegue una sentenza precedente divenuta definitiva. La mancata ottemperanza a un giudicato costituisce violazione della legalità amministrativa e della certezza del diritto, e il giudice può nominare un commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione.

La questione giuridica

Il profilo controverso ruotava attorno all'obbligo giuridico dell'Amministrazione di dare esecuzione ai provvedimenti disposti dalla sentenza del Tribunale di Mantova e alla responsabilità amministrativa derivante dal ritardo o dall'inadempimento. In particolare, si trattava di verificare se la mancata ottemperanza fosse dovuta a impossibilità oggettiva o costituisse una violazione ingiustificata dei diritti riconosciuti dalla sentenza precedente, e se fosse necessario ricorrere a un commissario ad acta per assicurare il rispetto della legalità amministrativa. La questione rifletteva il principio generale secondo cui nessuna Amministrazione può sottrarsi all'esecuzione di sentenze divenute giudicati, quale che sia il costo operativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel valutare il ricorso, ha ritenuto che la mancata ottemperanza fosse effettiva e non giustificata da ragioni di impossibilità legale o materiale. Il tribunale ha accolto le argomentazioni della ricorrente secondo cui l'Amministrazione aveva l'obbligo preciso e inderogabile di dare piena esecuzione al provvedimento disposto dalla sentenza precedente. Ha inoltre considerato che la persistenza dell'inadempimento, pur successivo a un giudicato definitivo, costituisse una violazione della legalità amministrativa e del principio della certezza del diritto. Il giudice ha quindi ritenuto opportuno e necessario non solo accogliere il ricorso, ma anche nominare un commissario ad acta, quale strumento coercitivo idoneo a garantire l'effettiva esecuzione della sentenza precedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso proposto da Grazia Tindara Bucolo e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in mille euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato della ricorrente. Cruciale è stata la nomina di un commissario ad acta con il potere di eseguire, in luogo e in vece dell'Amministrazione, le disposizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Mantova n. 168/2024. La sentenza è stata sottoposta a ordine di esecuzione immediata, conferendo all'ordinamento amministrativo il potere coercitivo necessario per garantire che i diritti riconosciuti alla docente venissero finalmente effettuati.

Massima

Quando l'Amministrazione non esegue una sentenza divenuta giudicato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per provvedere in sostituzione, al fine di garantire il rispetto della legalità amministrativa e la concreta tutela dei diritti riconosciuti dalla sentenza precedente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro n. 168/2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2025, proposto da
GRAZIA TINDARA BUCOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato Generoso Yuri Restina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash