Sentenza n. 202600020/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Cremona N. 317/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza è una decisione di ottemperanza rispetto alla sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, divenuta definitiva il 1 ottobre 2024 e passata in giudicato. I ricorrenti Maurizio Mazzeo, Serena Carmela Giovanna Leanza e Marianna Pacicca, tutti docenti della scuola italiana, avevano promosso un procedimento giudiziale avanti al Tribunale di Cremona per contestare un provvedimento o un comportamento omissivo del Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardante la gestione e l'assegnazione della Carta del docente, il beneficio economico riconosciuto agli insegnanti per l'aggiornamento professionale e la formazione continua. Poiché il Ministero non aveva ottemperato completamente alla sentenza del Tribunale di Cremona, i ricorrenti hanno presentato il presente ricorso per ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'esecuzione dei diritti loro riconosciuti dalla precedente sentenza passata in giudicato.
Il quadro normativo
La Carta del docente è uno strumento di finanziamento della formazione dei docenti introdotto dalla legge n. 107 del 2015 (Riforma Buona Scuola) che assegna annualmente a ogni insegnante delle scuole statali un bonus economico da utilizzare per attività formative, aggiornamento professionale, partecipazione a corsi, acquisto di libri e materiale didattico, iscrizione a università e master, e altre spese funzionali all'arricchimento della competenza professionale. La gestione di tale beneficio è affidata al Ministero dell'Istruzione e del Merito tramite la piattaforma telematica Carta docente, dove ogni insegnante deve registrarsi per accedere al buono e utilizzarlo presso i fornitori convenzionati. Il ricorso per ottemperanza è regolato dall'articolo 114 del Codice del processo amministrativo ed è lo strumento procedurale mediante il quale si chiede al giudice amministrativo di ordinate all'amministrazione il rispetto di una sentenza passata in giudicato quando questa non sia stata spontaneamente eseguita.
La questione giuridica
La controversia riguardava il mancato, parziale o tardivo adempimento da parte del Ministero delle prescrizioni contenute nella sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Cremona, sentenza che aveva accertato il diritto dei ricorrenti a specifici benefici o prestazioni relative alla Carta del docente oppure aveva dichiarato illegittimi comportamenti dell'Amministrazione nella gestione o nell'assegnazione del beneficio. Tra le questioni in gioco vi era la corretta interpretazione e applicazione delle norme sulla Carta del docente, il diritto soggettivo dei ricorrenti a ottenere il riconoscimento e il pagamento della somma spettante, nonché il dovere dell'Amministrazione di ottemperare rapidamente a un giudicato in materia di diritti dei pubblici dipendenti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR, composto da Mauro Pedron (Presidente), Ariberto Sabino Limongelli (Consigliere Estensore) e Laura Marchio (Referendario), ha effettuato un esame approfondito della situazione. Ha riscontrato che, in parte, il Ministero aveva nel frattempo adempito alle prescrizioni della sentenza precedente, giustificando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per quella porzione di ricorso. Tuttavia, per quanto riguarda i profili residui della pretesa dei ricorrenti, il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse completamente ottemperato o che persistessero violazioni dei diritti riconosciuti dal giudicato di Cremona. Il giudice ha quindi accolto il ricorso nei sensi e nei limiti della sua motivazione (non riportata nel testo brevemente estratto), condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite e procedendo alla nomina di un commissario ad acta per garantire l'esecuzione coattiva della decisione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sezione staccata di Brescia, ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere (per quanto già eseguito dal Ministero) e in parte ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di completare l'adempimento della sentenza n. 317/2024 nei termini ivi stabiliti. Ha inoltre condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquigate in euro mille, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata disposta come esecutiva per ordine dell'autorità amministrativa, e è stata nominata un commissario ad acta per soprintendere all'esecuzione coattiva qualora il Ministero non provvedesse spontaneamente entro i termini indicati.
Massima
L'Amministrazione è tenuta a ottemperare completamente e nei termini indicati a una sentenza passata in giudicato in materia di benefici economici dei docenti, e il mancato adempimento espone lo Stato al pagamento delle spese di lite e alla nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione coattiva.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza della sentenza n. 317/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 1.10.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del docente; sul ricorso numero di registro generale 419 del 2025, proposto da Maurizio Mazzeo, Serena Carmela Giovanna Leanza, Marianna Pacicca, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come precisato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte accoglie il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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