Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 febbraio 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600193/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Mantova N. 37/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Simone Napolitano, docente, aveva promosso ricorso dinanzi al Tribunale di Mantova contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per una controversia riguardante la carta elettronica del docente, provvedimento amministrativo che il Ministero aveva adottato. Con sentenza numero 37/2024 pubblicata il 7 febbraio 2024, il giudice ordinario ha riconosciuto ragione al docente e ha formato giudicato, cioè una decisione inoppugnabile che vincolava l'Amministrazione all'esecuzione. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, nonostante la sentenza passata in giudicato, non ha dato attuazione a quanto ordinato dal tribunale, omettendo di eseguire il provvedimento che la sentenza prescriveva. Di fronte a tale inerzia dell'Amministrazione, Napolitano si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, attraverso un ricorso per ottemperanza al giudicato, chiedendo che il giudice amministrativo ordinasse coattivamente all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza precedente. La questione riguarda specificamente l'attuazione di diritti del ricorrente in materia di benefits e strumenti per l'esercizio della professione docente.

Il quadro normativo

L'ottemperanza a sentenze pronunciate dai giudici ordinari costituisce una forma di tutela giurisdizionale amministrativa disciplinata dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo. Questa norma consente ai ricorrenti di proporre apposito ricorso dinanzi al TAR allorché l'amministrazione pubblica non adempia a quanto ordinato da una sentenza passata in giudicato, consentendo di ottenere l'esecuzione coattiva del provvedimento giudiziale. Quando la semplice pronuncia della sentenza non è sufficiente per ottenere l'adempimento dell'obbligo amministrativo, il giudice amministrativo ha il potere di nomina di un commissario ad acta, ossia un funzionario pubblico cui viene affidato il compito di provvedere in luogo dell'amministrazione inerte. La procedura di ottemperanza rappresenta quindi uno strumento di garanzia per i cittadini che hanno vinto in giudizio ma si trovano di fronte a un'amministrazione che non esegue spontaneamente le sentenze sfavorevoli.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se il Ministero dell'Istruzione fosse rimasto inerte rispetto alle prescrizioni contenute nella sentenza n. 37/2024 del Tribunale di Mantova e, qualora così fosse accertato, quale rimedio ordinare per costringere l'Amministrazione a dare finalmente esecuzione al giudicato. La questione riguardava quindi non più il merito della causa originaria, già deciso dal giudice ordinario, bensì esclusivamente l'obbligo di adempimento e i mezzi coattivi per farvi fronte. Il ricorso sollevava implicitamente una questione di responsabilità amministrativa dell'inerzia della pubblica amministrazione che, una volta soccombente in giudizio, continua a non rispettare l'ordine del giudice. Si trattava di accertare se e come il sistema giuridico potesse incidere direttamente sulla volontà amministrativa renitente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti nella camera di consiglio tenutasi l'8 gennaio 2026 e ha riscontrato effettivamente l'inerzia dell'Amministrazione nei confronti del giudicato formatosi sulla sentenza n. 37/2024. Sulla base di tale accertamento, il collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso e ha deciso che non era sufficiente emanare una nuova sentenza, bensì era necessario adottare misure concrete di coercizione amministrativa. Considerando che l'Amministrazione non aveva provveduto spontaneamente e che la semplice pronuncia giudiziale non era idonea a superare l'inerzia burocratica, il TAR ha deciso di ricorrere allo strumento della nomina di un commissario ad acta, quale rimedio più incisivo per garantire l'effettività della sentenza precedente. Il collegio ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, in misura di mille euro, quale sanzione per l'illegittimità della propria condotta omissiva e come compenso dovuto agli avvocati ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso proposto da Simone Napolitano, dichiarando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito deve dare esecuzione alla sentenza n. 37/2024 del Tribunale di Mantova. La sentenza ha condannato l'Amministrazione al pagamento di millesettecento euro quale rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, con distrazione della somma in favore dei suoi difensori, riconosciuti come antistatari per non aver percepito onorario dal cliente. Soprattutto, ha nominato un commissario ad acta, investendolo del potere e del dovere di provvedere in luogo del Ministero, garantendo così l'esecuzione coattiva del giudicato attraverso un funzionario pubblico indipendente. La sentenza è stata sottoscritta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026 dai tre magistrati componenti la sezione.

Massima

L'amministrazione pubblica rimasta inerte all'esecuzione di un giudicato può essere costretta al rispetto della sentenza attraverso la nomina di un commissario ad acta da parte del TAR, il quale provvede in luogo dell'ente deficitario al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 37/2024 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 7 febbraio 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2025, proposto da
SIMONE NAPOLITANO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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