Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 febbraio 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600183/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Cremona N. 154/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Flora Brunofero, una docente della scuola statale italiana, ha presentato un ricorso di ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in relazione alla Carta Elettronica del Docente. La controversia nasce dalla mancata esecuzione di una sentenza precedente, resa dal Tribunale di Cremona in data 14 maggio 2024 (sentenza n. 154/2024, R.G. 442/2023), con la quale il giudice aveva già condannato il Ministero a compiere specifici adempimenti nei confronti della ricorrente in materia di Carta Elettronica del Docente. Nonostante la pubblicazione e la notificazione della sentenza di primo grado, il Ministero non aveva provveduto a ottemperare alle disposizioni ivi contenute, rendendo necessario il ricorso di ottemperanza per costringere l'amministrazione a dare esecuzione al provvedimento giudiziale.

Il quadro normativo

La vicenda si colloca nel contesto dell'articolo 114 del codice del procedimento amministrativo, che disciplina il ricorso per ottemperanza quale strumento processuale attraverso il quale una parte può richiedere al giudice amministrativo di verificare il mancato adempimento di una sentenza precedentemente emanata. La Carta Elettronica del Docente rappresenta lo strumento informatico istituito per consentire ai docenti di scuole statali di utilizzare il contributo economico annuale di 500 euro destinato alla loro formazione e aggiornamento professionale. Il ricorso di ottemperanza costituisce un'azione autonoma e straordinaria volta a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale già concessa da una precedente decisione del merito.

La questione giuridica

Il profilo giuridico rilevante concerne l'obbligo costituzionale e legale delle amministrazioni pubbliche di conformarsi alle decisioni dei giudici amministrativi e ordinari, senza che possano opporre ostacoli o indugi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziali. In particolare, la questione attiene al diritto della ricorrente di vedersi concretamente riconosciuti gli effetti pratici della sentenza di primo grado e di ottenere dal Ministero l'adempimento delle obbligazioni imposte dal Tribunale di Cremona. La mancata ottemperanza spontanea pone il tema della responsabilità amministrativa dell'ente pubblico e della necessità di attivare meccanismi coercitivi quali la nomina di un commissario ad acta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la situazione di inerzia amministrativa e ha ritenuto fondata la doglianza della ricorrente, accogliendo il ricorso per ottemperanza. Il collegio giudicante ha evidenziato che il Ministero non poteva legittimamente sottrarsi al proprio dovere di eseguire la sentenza precedente, neppure tardivamente e neppure attraverso omissioni colpevoli o negligenza amministrativa. La decisione si fonda sul principio generale e inderogabile secondo il quale le sentenze dei giudici amministrativi vincolano le amministrazioni pubbliche e devono essere eseguite con sollecitudine e buona fede. La nomina del commissario ad acta rappresenta lo strumento estremo, ma necessario, per garantire l'adempimento coatto quando l'amministrazione non provvede spontaneamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di Flora Brunofero nei sensi della motivazione, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi alle disposizioni della sentenza di primo grado in relazione alla Carta Elettronica del Docente. L'amministrazione resistente è stata inoltre condannata al versamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente. Elemento decisivo della sentenza è la nomina di un commissario ad acta, figura delegata a provvedere d'ufficio all'esecuzione della sentenza qualora il Ministero continui a inadempienze dopo la pronuncia.

Massima

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a ottemperare spontaneamente e senza indugi alle sentenze del giudice amministrativo, e qualora restino inadempimeti il giudice può nominare un commissario ad acta per garantire l'esecuzione coatta del provvedimento giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza n. 154/2024 resa all’esito del giudizio R.G. 442/2023 del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 14 maggio 2024 e notificata in data 24 maggio 2024 (Carta Elettronica del Docente)
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2025, proposto da:
Flora Brunofero, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio fisico nello studio di quest’ultima in Brescia Via Vittorio Emanuele II n. 60 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio';
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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