Sentenza n. 202600150/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Brescia N. 969/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente Maurizia Baccoli, insegnante, aveva promosso un giudizio ordinario presso il Tribunale di Brescia, sezione Lavoro, riguardante controversie relative alla carta elettronica del docente. Con sentenza numero 969/2024, pubblicata il 20 settembre 2024, il Tribunale aveva pronunciato una decisione favorevole alla ricorrente, accertando presumibilmente un diritto o riconoscendo un'illegittimità nell'operato del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tuttavia, il Ministero non ha dato completa o corretta ottemperanza al giudicato nei termini e nei modi prescritti dalla legge. Per questo motivo, la Baccoli ha presentato ricorso per ottemperanza al TAR, richiedendo al giudice amministrativo di accertare l'inadempimento dell'amministrazione e di ordinare l'esecuzione forzosa della sentenza precedente, eventualmente mediante l'intervento di un commissario ad acta.
Il quadro normativo
I ricorsi per ottemperanza al TAR sono disciplinati dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo, che consente a chi ha ottenuto una sentenza favorevole in giudizio ordinario o amministrativo di ricorrere al giudice amministrativo al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento da parte dell'amministrazione e l'ordine di esecuzione coattiva. La materia della gestione dei dati e dei fascicoli dei docenti rientra nella competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e è soggetta a normative specifiche in materia di amministrazione scolastica e diritti dei dipendenti pubblici della scuola. Quando l'amministrazione non ottempera spontaneamente a un giudicato, il giudice amministrativo ha il potere di nominare un commissario ad acta, figura terza incaricata di eseguire quanto l'amministrazione non ha voluto o potuto compiere.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava l'inadempimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza di merito che aveva riconosciuto un diritto alla ricorrente in relazione alla carta elettronica del docente. La questione non era di natura meramente civilistica, ma amministrativa: si trattava di accertare se l'amministrazione scolastica avesse correttamente dato esecuzione al comando del giudice ordinario e se, in caso di rifiuto o inerzia, fosse necessario ricorrere a strumenti di coercizione amministrativa come la nomina di un commissario straordinario. La controversia sollevava inoltre problemi di trasparenza e corretta gestione dei dati personali e professionali dei docenti nel sistema informatico del Ministero.
La motivazione del giudice
Pur non essendo disponibile nel presente provvedimento una motivazione ampia e articolata, il collegio giudicante ha ritenuto fondata la tesi della ricorrente circa l'inadempimento dell'amministrazione. Il TAR ha accertato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato idonea e tempestiva esecuzione ai comandi contenuti nella sentenza di merito, violando così l'obbligo che grava su ogni pubblica amministrazione di conformarsi alle decisioni giudiziali. Questo accertamento di inadempimento costituisce il fondamento per l'esercizio dei poteri coercitivi disponibili al giudice amministrativo, primo fra tutti la nomina di un commissario ad acta. Il giudice ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, ritenendo che l'inadempimento fosse ingiustificato e che la ricorrente avesse ragionevolmente dovuto ricorrere in giudizio per ottenere l'esecuzione forzosa di un diritto già riconosciuto.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto integralmente il ricorso presentato da Maurizia Baccoli, accertando formalmente l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha ordinato all'amministrazione di eseguire immediatamente la sentenza di merito nei suoi integrali contenuti e ha nominato un commissario ad acta, figura che avrà il compito di verificare e garantire l'esecuzione concreta dei comandi giudiziali in materia di carta elettronica del docente. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in mille euro oltre gli accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalle competenti autorità amministrative.
Massima
L'amministrazione pubblica, anche in materia di gestione dei dati e dei fascicoli personali dei dipendenti pubblici, è tenuta a conformarsi prontamente e integralmente alle decisioni giudiziali e, in caso di ingiustificato inadempimento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per garantire l'esecuzione coattiva della sentenza e condannare l'amministrazione alle relative spese.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 969/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20 settembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente. sul ricorso numero di registro generale 523 del 2025, proposto da MAURIZIA BACCOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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