Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA9 febbraio 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600133/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Cremona N. 322/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Luca Manfredi, docente, ha presentato ricorso al Tribunale di Cremona (sezione Lavoro e Previdenza) contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardante la Carta del Docente, il programma che riconosce un credito annuale ai docenti di ruolo per attività di formazione e aggiornamento professionale. Il Tribunale, con sentenza n. 322/2024 depositata il 8 ottobre 2024, ha deciso favorevolmente sul ricorso di Manfredi, accogliendo almeno in parte le sue pretese. La sentenza è passata in giudicato il 7 maggio 2025 per mancata impugnazione nei termini previsti dalla legge. Tuttavia, il Ministero non ha dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale nei tempi dovuti, costringendo Manfredi a proporre al TAR Lombardia un ricorso di ottemperanza allo scopo di ottenere l'adempimento forzato della sentenza di primo grado.

Il quadro normativo

La materia della Carta del Docente è disciplinata principalmente dalla legge n. 107 del 2015 (Riforma della scuola), che ha istituito per i docenti di ruolo un diritto soggettivo all'accesso a una dotazione economica annuale destinata alla formazione continua e allo sviluppo professionale. Le sentenze amministrative e di merito relative all'esecuzione di tale diritto trovano fondamento nei principi generali del diritto amministrativo e nel diritto del lavoro pubblico, i quali impongono alle amministrazioni di conformarsi tempestivamente alle decisioni giudiziali passate in giudicato. Il procedimento di ottemperanza è regolato dal codice del processo amministrativo, in particolare dall'articolo 114, che consente al giudice amministrativo di verificare l'adempimento di sentenze precedenti e, in caso di inerzia amministrativa, di adottare provvedimenti coattivi anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La questione giuridica

Il nodo giuridico consisteva nel verificare se il Ministero avesse tempestivamente eseguito la sentenza del Tribunale di Cremona e, in caso di mancanza di esecuzione o di esecuzione parziale, nell'individuare i rimedi appropriati per garantire il diritto sostanziale del ricorrente. La questione investiva il tema della soggezione della pubblica amministrazione alle decisioni giudiziali divenute definitive, un aspetto fondamentale dello stato di diritto. Era in gioco altresì il diritto di accesso alla Carta del Docente come diritto soggettivo perfetto, non rimesso alla discrezionalità amministrativa una volta riconosciuto dal giudice.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando la documentazione della causa e ascoltato il rappresentante del Ministero in camera di consiglio del 4 febbraio 2026, ha ritenuto fondata la lamentela di Manfredi circa l'inadempimento della sentenza cremascense. Il collegio ha accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione al provvedimento giudiziale nei termini richiesti, operando una violazione del principio costituzionale per cui la sentenza passata in giudicato acquista forza di cosa giudicata e vincolante anche per l'amministrazione. Il giudice amministrativo ha quindi riconosciuto il diritto di Manfredi all'esecuzione della sentenza e al risarcimento dei danni derivanti dall'inerzia amministrativa, includendone l'importo forfettario quale compensazione delle spese di lite sostenute per conseguire il riconoscimento del diritto.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto integralmente il ricorso di ottemperanza di Luca Manfredi, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona e condannando l'Amministrazione a versare al ricorrente la somma di mille euro in compenso delle spese di lite, oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato dovuto. Elemento decisivo della sentenza è la nomina di un commissario ad acta, figura giudiziale straordinaria che assume in proprio i poteri amministrativi necessari per realizzare quanto disposto dalla sentenza di merito, qualora l'amministrazione continui a non adempiere spontaneamente.

Massima

La pubblica amministrazione è vincolata all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato indipendentemente dai suoi orientamenti, e il giudice amministrativo, riscontrata l'inerzia esecutiva, può nominare un commissario ad acta per realizzare forzatamente il diritto riconosciuto al ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Cremona n. 322/2024, depositata e resa pubblica il 08.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 560/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 22.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.05.2025 (in materia di c.d. Carta del Docente).
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2025, proposto da
Luca Manfredi, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Piotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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