Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA9 febbraio 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600132/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Brescia N. 996/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Maurizio D'Alessandro, docente della scuola statale italiana, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale ordinario di Brescia nella Sezione Lavoro in data 25 settembre 2024 in materia di Carta del Docente, il bonus annuale di 500 euro riconosciuto ai docenti per attività di formazione continua, aggiornamento professionale, acquisto di materiali didattici e tecnologie per la didattica. Questa sentenza aveva completato il suo iter processuale divenendo definitiva e inoppugnabile (passata in giudicato). Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, malgrado gli obblighi normativi e giurisprudenziali che gravano su ogni Amministrazione pubblica, non aveva provveduto a dare concreta esecuzione al provvedimento nei termini dovuti. Di fronte a questa inerzia amministrativa, il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'esecuzione forzata della sentenza mediante i rimedi specifici previsti dal codice del processo amministrativo.

Il quadro normativo

La Carta del Docente è uno strumento introdotto dal decreto legge 104/2013 convertito in legge 128/2013, che attribuisce ai docenti della scuola statale italiana un credito annuale di 500 euro destinato a spese di formazione, aggiornamento professionale, acquisto di libri, riviste, ebooks, hardware e softwares, nonché frequenza di corsi e seminari di perfezionamento. L'articolo 114 del codice del processo amministrativo disciplina il ricorso per ottemperanza, strumento processuale mediante il quale una parte può ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza amministrativa divenuta inoppugnabile allorché l'Amministrazione non provveda spontaneamente al suo adempimento. Quando l'inadempienza amministrativa persiste e non è possibile superarla attraverso meccanismi ordinari di ottemperanza, il giudice amministrativo dispone la nomina di un commissario ad acta, figura investita di poteri sostitutivi dell'Ente inadempiente, al fine di garantire la concreta realizzazione del contenuto della sentenza.

La questione giuridica

La questione centrale della controversia riguardava l'obbligo inderogabile dell'Amministrazione pubblica di conformarsi tempestivamente alle decisioni giurisdizionali una volta che queste acquistino stabilità mediante passaggio in giudicato. In particolare, era necessario accertare se il Ministero avesse effettivamente violato tale obbligo nel caso concreto e, qualora confermato, quale fosse il rimedio più efficace e proporzionato per garantire l'esecuzione della sentenza del Tribunale. La controversia toccava il delicato equilibrio tra l'autonomia amministrativa e il controllo giurisdizionale sulle Pubbliche Amministrazioni, nonché il diritto del cittadino a ottenere in concreto quanto riconosciutogli da una sentenza definitiva.

La motivazione del giudice

Il collegio del Tribunale Amministrativo ha ritenuto pienamente fondato il ricorso in ottemperanza, accertando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva effettivamente violato l'obbligo vincolante di conformarsi alla sentenza passata in giudicato. Il giudice amministrativo ha ribadito il principio consolidato secondo il quale l'obbligo di ottemperanza non è meramente programmatico bensì un dovere giuridico assoluto e incondizionato che grava indistintamente su tutte le amministrazioni pubbliche senza eccezioni di sorta. La nomina di un commissario ad acta è stata ritenuta il rimedio più idoneo e opportuno per garantire l'effettiva realizzazione degli obblighi contenuti nella sentenza originaria, poiché essa consente al potere giudiziario di penetrare, ove necessario, nella sfera dell'attività amministrativa e di sostituirsi all'Ente rimasto inerte. La responsabilità dell'Amministrazione è stata inoltre sanzionata attraverso la condanna al pagamento delle spese di lite, quale forma di risarcimento del danno derivante dal contegno processuale scorretto e dalla violazione dei diritti del ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia accoglie integralmente il ricorso proposto da Maurizio D'Alessandro e dichiara l'esigibilità della sentenza n. 996/2024 del Tribunale di Brescia del 25 settembre 2024 passata in giudicato. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di 1.000 euro in favore del ricorrente oltre ai relativi accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari. Dispone la nomina di un commissario ad acta con l'incarico di dare esecuzione al contenuto della sentenza originaria qualora il Ministero non provveda autonomamente entro i termini assegnati, e dichiara la sentenza esecutiva con efficacia vincolante immediata nei confronti dell'Amministrazione resistente.

Massima

L'inerzia amministrativa nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a nominare un commissario ad acta che sostituisca l'Amministrazione inadempiente, con condanna di questa al risarcimento delle spese processuali e al pagamento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 996/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.09.2024, passata in giudicato, in materia di c.d. Carta del Docente.
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2025, proposto da
Maurizio D'Alessandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Piotti per il Ministero resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Non luogo a provvedere sul rimborso contributo unificato, stante l’esenzione dal tributo dichiarata da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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