Sentenza n. 202600131/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Bergamo N. 489/2023 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Quattro insegnanti di scuola pubblica, Maria Caterina D'Agostino, Laura Ferri, Daniela Camossi e Paolo Cottinelli, avevano già ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Bergamo (sezione lavoro) il 8 giugno 2023, passata in giudicato l'11 marzo 2025, in materia di diritti riconosciuti dalla Carta del Docente. Questa sentenza aveva stabilito i loro diritti in relazione alla gestione e all'utilizzo del credito annuale previsto dallo strumento della Carta, probabilmente per il riconoscimento di un credito non erogato, il rimborso di spese sostenute o l'accredito di importi dovuti. Tuttavia, nonostante l'esecutività della sentenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva provveduto alla sua attuazione nel termine ragionevole richiesto, costringendo i ricorrenti a proporre un ulteriore ricorso per ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia a Brescia al fine di forzare l'adempimento dei propri diritti ormai certificati da una sentenza passata in giudicato.
Il quadro normativo
La Carta del Docente è uno strumento di politica scolastica introdotto dalla Legge 107 del 2015 (Buona Scuola) che attribuisce a ogni insegnante di ruolo della scuola pubblica un credito annuale destinato alla formazione continua, all'aggiornamento professionale e al miglioramento culturale attraverso l'acquisto di materiale didattico, libri, iscrizioni a corsi, partecipazione a spettacoli culturali e simili. La controversia si inserisce nel quadro della giurisdizione amministrativa in materia di rapporto di lavoro pubblico e si fonda su principi di corretta gestione delle risorse pubbliche e di rispetto dell'esecutività delle decisioni giurisdizionali. Il ricorso per ottemperanza, disciplinato dall'articolo 114 del codice del processo amministrativo, rappresenta lo strumento processuale attraverso il quale una parte può costringere l'amministrazione a dare esecuzione a una sentenza divenuta definitiva, qualora non l'abbia fatto volontariamente.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava l'obbligo dell'amministrazione di adempiere una sentenza ormai passata in giudicato e il rimedio processuale da applicare allorché tale adempimento risultasse ineseguito nel termine ragionevole dalla notificazione della decisione. I ricorrenti lamentavano che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva provveduto a riconoscere o erogare i diritti loro riconosciuti dalla precedente sentenza del Tribunale di Bergamo, nonostante il passaggio in giudicato della stessa. La controversia poneva il problema della tutela giurisdizionale effettiva nei confronti della pubblica amministrazione e della necessità di strumenti processuali idonei a garantire la concreta realizzazione dei diritti già accertati, specialmente quando l'amministrazione resista all'adempimento spontaneo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza, riconoscendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito era venuto meno ai propri obblighi di esecuzione della sentenza divenuta esecutiva. Il collegio giudicante ha accertato che il mancato adempimento nel termine ragionevole dalla notificazione della sentenza costituisce un inadempimento che legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza e giustifica l'intervento del giudice amministrativo per forzare l'esecuzione. Il TAR ha ritenuto necessario e proporzionato nominare un commissario ad acta, figura amministrativa dotata di poteri sostitutivi rispetto all'amministrazione inerte, al fine di garantire l'effettività della tutela e il compimento degli atti dovuti entro un termine perentorio. Tale scelta dimostra l'intenzione del giudice di non limitarsi a una mera dichiarazione di inadempimento, bensì di fornire uno strumento concreto per l'attuazione della sentenza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dai quattro insegnanti e ha nominato un commissario ad acta incaricato di eseguire gli obblighi scaturenti dalla sentenza di primo grado passata in giudicato. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di milleeuro, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari. La sentenza è stata ordinata di esecuzione immediata per autorità amministrativa, il che significa che il Ministero deve provvedere al compimento degli atti dovuti e alla sottomissione al commissario ad acta senza indugi.
Massima
L'amministrazione che non adempie spontaneamente una sentenza passata in giudicato può essere costretta dal giudice amministrativo tramite ricorso per ottemperanza, il quale legittima la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi per garantire l'esecuzione effettiva della decisione entro il termine ragionevole dalla notificazione della sentenza stessa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 489 del 08.06.2023, resa sul ricorso R.G. n. 125/2023, rilasciata ai sensi dell’art. 475 cpc notificata in data 04.04.2024, passata in giudicato come da attestazione del 11.03.2025 (in materia di c.d. Carta del Docente). sul ricorso numero di registro generale 521 del 2025, proposto da Maria Caterina D’Agostino, Laura Ferri, Daniela Camossi e Paolo Cottinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Donatella Costantini e Andrea Pesenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’Avv. Piotti per il Ministero resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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