Sentenza n. 202600107/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Mantova N. 356/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Emilio Strazzella ha proposto ricorso per ottemperanza avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito del mancato adempimento di quanto stabilito dalla sentenza n. 220/2024 del Tribunale ordinario di Mantova, pronunciata il 2 ottobre 2024 dalla sezione specializzata in materia di lavoro. La controversia trae origine da una questione di diritto del lavoro nel pubblico impiego, presumibilmente riguardante diritti patrimoniali o posizionali del ricorrente nel comparto dell'istruzione, rispetto ai quali la sentenza di primo grado aveva riconosciuto l'illegittimità di un comportamento omissivo dell'amministrazione. L'amministrazione ministeriale, tuttavia, non aveva spontaneamente eseguito quanto ordinato dal giudice ordinario, rendendo necessario un ulteriore intervento del giudice amministrativo mediante ricorso specificamente diretto ad ottenere l'esecuzione del provvedimento già definitivo.
Il quadro normativo
Il ricorso si colloca entro il sistema della tutela amministrativa in caso di inadempienza della pubblica amministrazione. Rileva primariamente l'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che disciplina i rimedi esperibili quando la sentenza non viene spontaneamente eseguita dall'amministrazione. La fattispecie riguarda l'obbligo, gravante su ogni pubblica amministrazione, di adempiere tempestivamente e integralmente ai provvedimenti giudiziali che ne vincolano l'azione. Costituisce principio consolidato che l'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione delle sentenze, neppure quando ritenuta in disaccordo con le stesse, e che qualora non ottemperi entro termini ragionevoli, il giudice amministrativo può intervenire con misure coercitive, quali la nomina di un commissario ad acta.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale era se l'inadempienza dell'amministrazione fosse rilevante e se il giudice amministrativo dovesse intervenire coercitivamente per ottenere l'esecuzione. A differenza dei ricorsi ordinari, nel giudizio di ottemperanza non si discute il merito della decisione precedente, già definitiva, ma esclusivamente la fattualità dell'inadempienza e la necessità di rimedi esecutivi. La questione riguardava dunque il corretto adempimento dell'obbligo amministrativo e l'individuazione del mezzo più efficace per costringere l'amministrazione a eseguire quanto il giudice ordinario aveva precedentemente stabilito.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Lombardia ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la pretesa dell'amministrato di ottenere l'esecuzione della sentenza di primo grado. Dalla denominazione dell'esito come nomina di commissario ad acta emerge che il giudice ha ritenuto necessario nominare una persona terza incaricata di compiere l'atto o la serie di atti che l'amministrazione avrebbe dovuto eseguire autonomamente. Questo rimedio, particolarmente invasivo dei poteri amministrativi, viene solitamente disposto quando l'amministrazione persiste nell'inadempienza pur risultando inequivocabilmente vincolata da un provvedimento giudiziale. La decisione di accogliere il ricorso è accompagnata dall'ordine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa stessa, con il sotteso monito che, in caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta procederà autonomamente.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso per ottemperanza e, conseguentemente, ha ordinato la nomina di un commissario ad acta. Tale nomina comporta l'attribuzione a un soggetto esterno incaricato dal giudice della facoltà di compiere l'azione amministrativa che era rimasta inadempiuta dal Ministero. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva. Inoltre, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori legali a favore dei difensori del ricorrente. Tale condanna al pagamento delle spese riflette la gravità della condotta dell'amministrazione nel non ottemperare spontaneamente a un ordine giudiziale.
Massima
La pubblica amministrazione è obbligata a eseguire integralmente e tempestivamente i provvedimenti giudiziali che la vincolano, e il mancato adempimento espone l'amministrazione stessa alla nomina di un commissario ad acta incaricato di compiere l'azione dovuta, nonché al risarcimento delle spese di lite sostenute dal privato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza n. 220/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 356/2024, del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro, pubblicata in data 2 ottobre 2024, corretta in data 9 ottobre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024, sul ricorso numero di registro generale 281 del 2025, proposto da: Emilio Strazzella, rappresentato e difeso dagli avvocati Quirino Mescia e Giuseppe Giglio, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Termoli Corso Mario Milano n. 27/C e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero resistente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge in favore dei difensori del ricorrente che si dichiarano antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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