Sentenza n. 202600105/2026
Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Cremona N. 189/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Franca Grillo e Flavia Sarracino, entrambe docenti, avevano ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale del Lavoro di Cremona (sentenza n. 189/2024, pubblicata il 31 maggio 2024) riguardante i loro diritti relativi alla Carta Elettronica del Docente, uno strumento che consente ai docenti di accedere a fondi stanziati dal Ministero per la propria formazione professionale e aggiornamento. Nonostante la sentenza passata in giudicato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non provvedeva ad ottemperarvi, mantenendo una situazione di inerzia amministrativa che pregiudicava concretamente i diritti delle ricorrenti. Dinanzi a questa inadempienza, le due docenti hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, al fine di ottenere l'esecuzione forzata della sentenza originale mediante l'intervento del giudice amministrativo.
Il quadro normativo
Il ricorso di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che attribuisce al giudice amministrativo il potere di intervenire quando un'amministrazione si rifiuta o omette di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato. Secondo questa normativa, il giudice può nominare un commissario ad acta, figura giuridica incaricata di eseguire d'ufficio ciò che l'amministrazione ha omesso di compiere, garantendo l'effettività della tutela giurisdizionale. La Carta Elettronica del Docente è disciplinata da una serie di provvedimenti normativi inclusi nel decreto legislativo n. 297 del 1994 e successive modificazioni, i quali attribuiscono ai docenti diritti soggettivi all'accesso e all'utilizzo dei fondi destinati alla propria crescita culturale e professionale. L'obbligo di ottemperanza alle sentenze rappresenta un cardine essenziale dello stato di diritto, fondamentale per garantire la corretta amministrazione e il rispetto della sovranità giurisdizionale.
La questione giuridica
La controversia verteva su un'ipotesi di inerzia amministrativa nella realizzazione di una sentenza precedentemente pronunciata in favore delle ricorrenti, specificamente sulla questione se il Ministero dovesse eseguire quanto disposto dalla sentenza originale del Tribunale di Cremona garantendo alle docenti l'accesso alla Carta Elettronica del Docente. La questione rilevante era altresì se, dinanzi a tale inerzia, il giudice amministrativo dovesse avvalersi dello strumento della nomina di un commissario ad acta al fine di imporre l'esecuzione coattiva. Si trattava di un tema giuridicamente significativo, in quanto coinvolgeva tanto il principio generale di effettività della tutela giurisdizionale quanto i diritti specifici dei docenti nei confronti dell'amministrazione scolastica.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto ampiamente fondato il ricorso presentato dalle ricorrenti, accertando l'incontestabile inadempienza del Ministero dell'Istruzione e del Merito nei confronti della sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Cremona. I magistrati hanno applicato la disciplina sulla ottemperanza, riconoscendo che l'inerzia amministrativa era priva di qualsiasi giustificazione legittima e che richiedeva l'intervento di strumenti processuali idonei a garantire l'esecuzione coattiva del precetto giuridico. Il collegio ha valutato la fondatezza delle argomentazioni dedotte dalle ricorrenti e ha respinto implicitamente qualsiasi eccezione dell'Amministrazione, ritenendole infondate o inadeguate a giustificare il mancato adempimento. Sulla base di tale valutazione, il TAR ha identificato nella nomina di un commissario ad acta lo strumento processuale più appropriato e incisivo per superare l'ostacolo dell'inerzia amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto completamente il ricorso proposto dalle signore Grillo e Sarracino contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di mille euro, oltre agli accessori di legge previsti, con distrazione della somma in favore dei procuratori che si erano dichiarati antistatari, nonché al rimborso del contributo unificato qualora versato dalle ricorrenti. Soprattutto, il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha nominato un commissario ad acta con il compito specifico di eseguire d'ufficio le operazioni necessarie per dare concreta attuazione ai diritti riconosciuti alle ricorrenti nella sentenza originale del Tribunale di Cremona, in particolare garantendo loro l'accesso e l'utilizzo della Carta Elettronica del Docente.
Massima
Quando un'amministrazione rimane inerte nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per eseguire d'ufficio i provvedimenti omessi, assicurando l'effettività della tutela giurisdizionale e la concreta realizzazione dei diritti riconosciuti al ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'ottemperanza della sentenza n. 189/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 176/2024 del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 31 maggio 2024 e notificata in data 25 giugno 2024 (Carta Elettronica del Docente) sul ricorso numero di registro generale 317 del 2025, proposto da: Franca Grillo e Flavia Sarracino, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio fisico nello studio di quest’ultima in Brescia Via Vittorio Emanuele II n. 60 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero resistente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari, e rimborso del contributo unificato se versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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