Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA30 gennaio 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600103/2026

Esecuzione E Ottemperanza - Sentenza Del Tribunale Di Cremona N.169/2024 Sez. Lavoro - Docente - Riconoscimento Diritto Carta Docente

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Emanuele Maria Baldo, docente, aveva promosso un giudizio dinanzi al Tribunale di Cremona Sezione Lavoro avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito relativamente a controversie riguardanti la Carta Elettronica del Docente. Con sentenza n. 169/2024, pubblicata il 21 maggio 2024, il Tribunale di Cremona aveva accolto il ricorso del docente, riconoscendo i suoi diritti. Successivamente, il Ministero non aveva dato completa esecuzione a quanto statuito dalla sentenza, dando così luogo a violazione dell'obbligo legale di ottemperanza. Il ricorrente ha dunque proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per richiedere l'esecuzione coatta della sentenza precedente e il riconoscimento dei danni causati dall'inadempimento amministrativo.

Il quadro normativo

La materia del rapporto di lavoro pubblico del personale docente è disciplinata dal decreto legislativo 297/1994, dal codice civile in quanto applicabile e da varie normative settoriali. La Carta Elettronica del Docente, introdotta dalla legge 107/2015, costituisce uno strumento di valorizzazione e aggiornamento professionale per i docenti della scuola pubblica, con finanziamento dedicato. Le sentenze dei giudici ordinari in materia di diritti dei lavoratori pubblici vincolano l'Amministrazione alla loro piena e puntuale esecuzione, in base ai principi costituzionali di legalità e di rispetto dei diritti riconosciuti. Nei procedimenti di ottemperanza, il TAR ha facoltà di nominare un commissario ad acta qualora l'Amministrazione non abbia osservato spontaneamente quanto statuito dal giudice.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava il mancato adempimento totale o parziale della sentenza n. 169/2024 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito nei confronti del ricorrente, docente. Si discuteva se l'Amministrazione avesse effettivamente adeguato i propri comportamenti alle statuizioni giudiziali relative al diritto del docente sulla Carta Elettronica, ovvero se sussistesse un ostacolo legittimo all'esecuzione. La questione era rilevante sul piano del principio dello stato di diritto, in quanto l'inottemperanza a una sentenza costituisce una violazione dell'ordine giuridico e della giustizia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, dopo aver esaminato gli atti prodotti dalle parti e verificato il comportamento dell'Amministrazione in sede di camera di consiglio, ha accertato l'effettivo inadempimento della sentenza precedente. Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso del docente Baldo, considerando che l'Amministrazione non aveva provveduto in modo completo e tempestivo a dare esecuzione ai precetti della sentenza del Tribunale di Cremona. Il TAR ha dunque accolto il ricorso e ha disposto conseguentemente misure coercitive e risarcitorie nei confronti del Ministero, ritenendo che l'inottemperanza dell'Amministrazione giustificasse pienamente l'intervento del giudice amministrativo e la nomina di un commissario ad acta. La condanna alle spese di lite è stata liquidata in misura moderata in considerazione della natura della controversia.

La decisione

Il TAR Lombardia sezione staccata di Brescia ha accolto il ricorso di Emanuele Maria Baldo, riconoscendo l'inadempimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e disponendo l'esecuzione della presente sentenza da parte dell'autorità amministrativa. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1000 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. Ha nominato inoltre un commissario ad acta, ossia un soggetto incaricato di eseguire coattivamente le misure ordinate, qualora l'Amministrazione continuasse a non adempiere spontaneamente.

Massima

L'Amministrazione Pubblica è tenuta al pieno e puntuale adempimento delle statuizioni contenute in sentenze esecutive, e il mancato rispetto di tali obblighi legittima il ricorso al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione coatta attraverso la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento del danno. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha pronunciato sentenza nel ricorso numero 267 del 2025 proposto da Emanuele Maria Baldo contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'ottemperanza della sentenza n. 169/2024 resa dal Tribunale di Cremona Sezione Lavoro in data 21 maggio 2024. Il ricorrente era rappresentato dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani. Il Ministero era rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. In esito ai giudizi sulla camera di consiglio dell'6 novembre 2025 con intervento della difesa del Ministero, il Tribunale Amministrativo Regionale, verificata l'inottemperanza della sentenza del Tribunale di Cremona da parte dell'Amministrazione, ha accolto il ricorso. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese di lite nella misura di euro 1000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e ha proceduto alla nomina di un commissario ad acta al fine di garantire l'esecuzione coatta dei provvedimenti ordinati. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio di Brescia in data 30 gennaio 2026.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
della sentenza n. 169/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 691/2023, del Tribunale di Cremona -  Sezione Lavoro, pubblicata in data 21 maggio 2024, notificata in data 28 maggio 2024 (Carta Elettronica del Docente)
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2025, proposto da:
Emanuele Maria Baldo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Lara Bianzani, con domicilio fisico nello studio di quest’ultima in Brescia Via Vittorio Emanuele II n. 60 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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