Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300965/2023
Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire In Sanatoria - Diniego Definitivo - Demolizione E Riduzione In Pristino
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento - della nota comunale n. -OMISSIS-portante comunicazione ai ricorrenti del diniego definitivo rispetto alla pratica edilizia in sanatoria -OMISSIS- – da essi presentata al protocollo dell'Ente al n. -OMISSIS-; - dell'ordinanza comunale n. -OMISSIS- portante ordine di demolizione e rimozione di opere e manufatti con ripristino dello stato dei luoghi (art. 31, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e SMI) sull'area sita in -OMISSIS- e identificata catastalmente al -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento anche non comunicato e non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 980 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Noschese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Spalto San Marco 1; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Italo Luigi Ferrari in Brescia, via Armando Diaz n. 28; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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