Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA26 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600080/2026

Edilizia Ed Urbanistica - Nuovo Insediamento Produttivo - Convenzione Accessoria - Somma Versata - Restituzione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Fornaci Calce Grigolin Spa, società operante nel settore della produzione di calce, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'accertamento dell'obbligo del Comune di Castenedolo di restituire la somma di trecentomila euro versata dalla ricorrente nel giugno del 2007. Tale versamento era stato effettuato in esecuzione di una Convenzione accessoria stipulata congiuntamente al rilascio del permesso di costruire numero 2707/2007, atto autorizzativo per la realizzazione di un nuovo insediamento. La vicenda ha origine quindi in un'operazione di trasformazione urbanistica e edilizia risalente a quasi venti anni prima della presentazione del ricorso, e il differimento nel tempo della domanda restitutoria suggerisce una controversia sorta successivamente circa la legittimità del mantenimento della somma da parte dell'ente locale o circa l'adempimento delle obbligazioni convenzionali da cui la ritenzione dei fondi era subordinata.

Il quadro normativo

La questione rientra nel diritto amministrativo urbanistico e nella disciplina delle convenzioni urbanistiche, strumenti mediante i quali i comuni regolamentano gli aspetti controprestazionali legati al rilascio di autorizzazioni edilizie. Le convenzioni accessorie ai permessi di costruire sono atti di diritto amministrativo che vincolano il proprietario e l'amministrazione comunale al reciproco adempimento di obbligazioni correlate alla realizzazione di interventi edili e alle loro opere di urbanizzazione. La legittimità di tali convenzioni e la persistenza dei vincoli da esse derivanti trovano fondamento nella normativa statale e regionale in materia urbanistica, nonché nei principi generali del diritto amministrativo riguardanti la validità, la efficacia e l'esecutorietà degli atti pubblici. La restituzione delle somme versate è sottoposta a regimi di prescrizione e decadenza stabiliti dal codice civile e da norme speciali, e il ricorso al TAR presuppone l'esercizio del diritto entro i termini di legittimità amministrativa.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sulla legittimità della perdurante ritenzione della somma di trecentomila euro da parte del Comune di Castenedolo a fronte della Convenzione del 2007. La ricorrente contestava apparentemente il diritto dell'ente locale a mantenere i fondi, asserendo probabilmente che le condizioni sottostanti alla Convenzione non fossero state adempite, oppure che il loro adempimento fosse divenuto impossibile, ovvero che fossero sopravvenute circostanze normative o fattiche che avessero comportato l'illegittimità originaria o sopravvenuta della ritenzione. In alternativa, la ricorrente poteva eccepire l'incostituzionalità della norma o della prassi amministrativa che legittimava il mantenimento dei fondi oltre un termine ragionevole, oppure la violazione di principi europei di proporzionalità e di tutela dell'affidamento del privato. La controversia ruotava quindi intorno al bilanciamento fra il diritto del Comune a garantirsi l'adempimento delle obbligazioni urbanistiche e il diritto della società a ottenere la restituzione di somme versate e non più giustificate.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona del magistrato estensore dott. Ariberto Sabino Limongelli, ha accolto la posizione difensiva del Comune di Castenedolo, ritenendo legittima la ritenzione della somma. Sebbene il testo della sentenza non esponga la motivazione nel dettaglio, il dispositivo di respingimento comporta che il collegio giudicante abbia ritenuto la Convenzione validamente stipulata e tuttora operante, oppure abbia ritenuto che le contestazioni della ricorrente cadessero sotto i termini di decadenza o prescrizione. Il giudice ha probabilmente riconosciuto al Comune il diritto di mantenere i fondi come garanzia dell'adempimento di obbligazioni urbanistiche ancora pendenti, ovvero ha ritenuto che le condizioni previste dalla Convenzione fossero state rispettate e che pertanto la restituzione non fosse dovuta. La compensazione delle spese di lite testimonia una valutazione equilibrata del contrasto sorto fra le parti, ma comunque prevalentemente favorevole alla resistenza.

La decisione

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto da Fornaci Calce Grigolin Spa, confermando il diritto del Comune di Castenedolo a trattenere la somma di trecentomila euro versata nel 2007. Le spese di lite sono state compensate, comportando che ciascuna parte sostenga le proprie spese legali senza obbligo di rimborso verso l'altra. La sentenza è passibile di appello presso il Consiglio di Stato, ove la ricorrente potesse ritenere che il TAR avesse errato nella sua valutazione della fattispecie o nell'applicazione del diritto amministrativo vigente.

Massima

La restituzione di somme versate in base a una convenzione urbanistica non può essere pretesa se la convenzione rimane valida e le obbligazioni in essa previste non abbiano trovato un adempimento definitivo che giustifichi l'eliminazione della garanzia cautelare rappresentata dalla ritenzione dei fondi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'accertamento
dell'obbligo di restituzione delle somme versate dalla ricorrente, pari a 300.000 Euro (trecentomila), in forza della Convenzione accessoria alla realizzazione di un nuovo insediamento, stipulata, in data 14 giugno 2007, unitamente al rilascio del permesso di costruire n. 2707/2007 e strumentale ad esso.
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2024, proposto da
Fornaci Calce Grigolin Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castenedolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castenedolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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