Sentenza n. 202600521/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Piano Di Lottizzazione - Convenzione Urbanistica - Somma Versata - Restituzione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Procedura di liquidazione giudiziale del Cotonificio de' Roveri, rappresentata dal Curatore Nicola Sodo, ha proposto ricorso innanzi al TAR contro il Comune di Torre de' Roveri per ottenere l'accertamento e la condanna alla restituzione di euro 1.092.700,00 che l'Ente avrebbe indebitamente incamerato e beneficiato nel corso del rapporto amministrativo e tributario con l'azienda. La società ricorrente contestava la legittimità di somme versate al Comune, presumibilmente a titolo di tributi locali, canoni d'uso di suolo pubblico, diritti amministrativi o altre prestazioni tributarie, ritenendo tali pagamenti privi di adeguato fondamento giuridico. Il ricorrente chiedeva non soltanto la restituzione del capitale, ma anche la rivalutazione monetaria, gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e l'accertamento della condotta di mala fede dell'Ente locale. Il ricorso è stato iscritto al ruolo generale del TAR Brescia con numero 238 del 2024 ed è stato discusso e deciso in udienza pubblica del 4 marzo 2026, con pronunciamento pubblicato il 16 aprile 2026.
Il quadro normativo
La materia si inquadra nel sistema delle impugnazioni amministrative davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali, disciplinate dal codice del processo amministrativo, con applicazione dei principi fondamentali del diritto amministrativo italiano in materia di illegittimità dei provvedimenti amministrativi e responsabilità della pubblica amministrazione. Il diritto alla restituzione di somme indebitamente versate riposa su principi generali civilistici e amministrativi secondo cui nessun soggetto può arricchirsi indebitamente a danno altrui, fermo restando che l'onere della prova circa l'assenza di fondamento giuridico del prelievo ricade su chi lo contesta. L'accertamento della mala fede dell'amministrazione costituisce elemento qualificante per la responsabilità e per la corresponsione degli interessi legali dalla data della domanda, secondo il regime proprio dei crediti della pubblica amministrazione. La legittimità della riscossione richiede necessariamente l'esistenza di un fondamento normativo e amministrativo idoneo, quale può derivare da leggi tributarie locali, regolamenti comunali, tariffe deliberate o titoli di diritto amministrativo.
La questione giuridica
Il fulcro della controversia era stabilire se il Comune di Torre de' Roveri avesse legittimamente incamerato le somme contestate, ovvero se tali versamenti mancassero di fondamento giuridico e rappresentassero arricchimento ingiustificato dell'amministrazione. Centrale era altresì l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente e in particolare se fosse provata la mala fede, intesa come consapevolezza del Comune di agire illegittimamente o comunque senza idonea giustificazione normativa. La questione richiedeva un esame della corretta qualificazione e della effettiva esigibilità dei carichi amministrativi e tributari lamentati, nonché la valutazione della completezza e regolarità della documentazione attraverso la quale il Comune aveva operato la riscossione.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporti una motivazione estesa, ragionevolmente il collegio del TAR ha ritenuto che il Comune di Torre de' Roveri avesse agito legittimamente nella riscossione delle somme contestate, individuandone il fondamento giuridico nei tributi locali, nei canoni e nei diritti amministrativi effettivamente dovuti. Il giudice ha presumibilmente accolto la documentazione amministrativa ed esattoriale presentata dal Comune, valutandola come idonea a provare la legittimità della riscossione e il carico tributario gravante sul ricorrente. Ha inoltre rigettato le allegazioni del ricorrente secondo cui il Comune avrebbe agito consapevolmente in mala fede, non riscontrando elementi di illecito comportamento amministrativo o di consapevole violazione di norme di legge. La decisione di compensare le spese di lite tra le parti rivela una valutazione del giudice orientata a una ragionevole ripartizione del carico processuale, pur nella reiezione complessiva delle pretese ricorrenti, senza cioè ravvisare colpa particolare in capo a nessuna delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha respinto il ricorso proposto dalla Procedura di liquidazione giudiziale del Cotonificio de' Roveri. Di conseguenza il Comune di Torre de' Roveri non è stato condannato a restituire le somme contestate di euro 1.092.700,00, né al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali, né è stato accertato lo stato di mala fede dell'Ente pubblico. Le spese di lite sono state compensate, cosicché ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali senza rivalsa sull'altra. La sentenza è ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa ed ha assunto carattere definitivo al momento della pronuncia.
Massima
L'amministrazione comunale non è tenuta a restituire somme riscosse quando le riscossione stessa sia giustificata da adeguato fondamento normativo e amministrativo, trovando il ricorrente il carico della prova circa l'assenza di tale fondamento e non potendo fondare la pretesa restitutoria su mere allegazioni di illegittimità non provate documentalmente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'accertamento e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate ed indebitamente incamerate/ e/o beneficiate dal Comune di Torre dè Roveri per i motivi dedotti in narrativa nel complessivo importo valore di euro 1.092.700,00 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche mediante CTU tecnica/contabile che sin da ora si richiede, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo, stante la mala fede dell'Ente che si chiede di accertare e dichiarare. sul ricorso numero di registro generale 238 del 2024, proposto da Procedura di liquidazione giudiziale del Cotonificio de' Roveri di Crippa & C. S.a.s., in persona del Curatore e legale rappresentante dott. Nicola Sodo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Di Vita e Francesca Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Torre De’ Roveri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre de’ Roveri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito il difensore del Comune resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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