Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 aprile 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600520/2026

Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire Rilasciato Al Controinteressato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Kharrat Ammar ricorre avanti al TAR Lombardia per l'annullamento del permesso di costruire numero 27491-2023, rilasciato dal Comune di Desenzano del Garda a Barbara Spedo per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale. Kharrat Ammar, presumibilmente titolare di diritti o interessi su aree limitrofe, contesta la legittimità del titolo edilizio e il 22 febbraio 2024 inoltral richiesta di annullamento in autotutela al Comune. L'Amministrazione comunale, con nota del 15 marzo 2024, ha però comunicato il rifiuto di provvedere all'annullamento volontario del permesso. Dinanzi a tale rifiuto, Kharrat Ammar propone ricorso al TAR al fine di ottenere l'annullamento sia del permesso di costruire sia della nota di diniego dell'autotutela, contestando nel contempo la scelta dell'Amministrazione di non esercitare i propri poteri di revisione del provvedimento.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal testo unico dell'edilizia (decreto legislativo 380/2001) e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dai criteri di legittimità amministrativa. Rilevante è anche l'articolo 21 nonies della legge 241/1990, che attribuisce alla Pubblica Amministrazione il potere di annullare in autotutela i propri provvedimenti illegittimi entro determinati termini. Il Comune detiene la facoltà di esercitare tale potere discrezionalmente, valutando l'opportunità e la convenienza dell'annullamento alla luce dell'interesse pubblico e della rilevanza dei vizi riscontrati. La legittimità dei permessi di costruire è sottoposta al controllo del giudice amministrativo, che può verificare sia la conformità del provvedimento alle norme edilizie sia l'esercizio corretto dei poteri dell'Amministrazione.

La questione giuridica

Il problema giuridico rilevante era se il permesso di costruire presentasse vizi di illegittimità tali da determinare il dovere del Comune di annullarlo in autotutela, ovvero se il diniego dell'Amministrazione fosse fondato su una corretta valutazione discrezionale della situazione. Implicava inoltre la valutazione della posizione giuridica di Kharrat Ammar: se cioè lo stesso fosse effettivamente titolare di un interesse legittimo concretamente lesionato dal rilascio del permesso, e se dunque potesse ricorrere al TAR per ottenere tutela. La controversia toccava questioni di conformità progettuale, legittimità del procedimento di rilascio e corretto esercizio dei poteri di autotutela.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR non affronta il merito della controversia, bensì dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ciò significa che nel corso del procedimento si è verificato un fatto che ha eliminato la necessità della tutela richiesta dal ricorrente, rendendo la controversia priva di rilevanza pratica. Potrebbe trattarsi della realizzazione dell'edificio, dell'annullamento del permesso per altre vie, del decorso dei termini di costruzione, o di altri eventi che hanno modificato la situazione fattuale originaria. In tali ipotesi la decisione del TAR nel merito diverrebbe inutile e priva di efficacia risolutiva. Il Tribunale, applicando il principio secondo cui la giurisdizione amministrativa cessa di essere esercitabile quando viene meno l'utilità della tutela, conclude per l'improcedibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR dichiara improcedibile il ricorso di Kharrat Ammar per sopravvenuto difetto di interesse. Il procedimento è quindi estinto senza pronunciamento nel merito, il che significa che la Corte non si esprime sulla legittimità o illegittimità del permesso di costruire. Le spese di lite sono compensate tra le parti, con conseguente ripartizione delle spese legali secondo la giurisprudenza consolidata in caso di improcedibilità. La sentenza è ordinata per l'esecuzione dell'autorità amministrativa.

Massima

Diviene improcedibile il ricorso avverso un permesso di costruire quando, nel corso del procedimento davanti al TAR, venga a mancare l'interesse del ricorrente alla tutela per il verificarsi di fatti modificativi della situazione fattuale controversa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 27491-2023 (doc. 2), rilasciato dall'Amministrazione resistente alla sig.ra Barbara Spedo per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale insistente sulle aree di proprietà di quest'ultima;
- della nota prot. n. 18119-2024 del 15.3.2024 a mezzo della quale l'Amministrazione comunicava al sig. Kharrat di non provvedere all'annullamento in autotutela del predetto titolo, richiesta dallo stesso con nota del 22.2.2024. (doc. 14);
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2024, proposto da
Kharrat Ammar, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Desenzano del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Spedo Barbara, rappresentata e difesa dall'avvocato Mary Pozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda e di Barbara Spedo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, viste le note di passaggio in decisione depositate dalle difese di parte ricorrente e di parte controinteressata, e sentito l’avv. Ministrini su delega dell’avv. Gorlani per il Comune di Desenzano del Garda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash