Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 aprile 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600519/2026

Edilizia Ed Urbanistica - Valutazione Ambientale Strategica (v.a.s.) - Piano Attuativo In Variante - Non Assoggettabilità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino, Pasquale Ruocco, ha impugnato davanti al TAR Lombardia un Piano Attuativo in variante al Piano Generale dei Trasporti (PGT) relativo all'ambito di trasformazione AT-A.6 ubicato in via Sostegno nel Comune di Brescia. Il Piano, promosso dalla Società G.C. s.r.l., era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16 febbraio 2023. L'autorità competente per la VAS aveva successivamente espresso, con atto protocollato il 10 luglio 2023, un parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS. Il Responsabile del Procedimento aveva poi confermato il Piano Attuativo con atto protocollato il 7 dicembre 2023. Il ricorrente ha contestato l'intero procedimento amministrativo, sostenendo presumibilmente che il Piano avrebbe dovuto essere sottoposto all'intera procedura di VAS anziché soltanto alla verifica di assoggettabilità.

Il quadro normativo

La questione si inscrive nel complesso sistema della valutazione ambientale strategica, disciplinato dal Decreto Legislativo 152/2006 e dalle norme regionali della Lombardia in materia di pianificazione e tutela ambientale. La VAS è uno strumento di prevenzione ambientale che valuta gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi. Tuttavia, la legge prevede una procedura preliminare di verifica di assoggettabilità mediante la quale l'autorità competente può escludere un piano dalla VAS qualora ritenga che lo stesso non produrrà effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica è regolato da criteri specifici e richiede il coinvolgimento delle autorità interessate e, talvolta, della consultazione pubblica.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava questioni relative al corretto svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS e alla legittimità del provvedimento conclusivo dell'amministrazione. La questione fondamentale era se, nel caso concreto, l'amministrazione avesse applicato correttamente i criteri normativi per escludere il Piano Attuativo dalla VAS, oppure se dovesse applicarsi la procedura completa di valutazione ambientale strategica per garantire una corretta protezione dell'ambiente e la partecipazione del pubblico interessato.

La motivazione del giudice

Durante il procedimento innanzi al TAR, precisamente con memoria depositata il 31 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire il ricorso. Tale dichiarazione ha determinato il sopravvenuto difetto di una condizione essenziale di ricevibilità del ricorso amministrativo, cioè l'interesse ad agire della parte ricorrente. Secondo l'articolo 35, comma 1, lettera c, del Codice di Procedura Amministrativa, il ricorso è improcedibile quando viene a mancare l'interesse della parte, anche se sopravvenuto durante il procedimento. Il collegio giudicante, verificati gli elementi formali della memoria e accertato il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire, ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

Il ricorso amministrativo è improcedibile quando il ricorrente dichiari sopravvenuta assenza di interesse ad agire nel corso del procedimento, venendo a mancare una condizione di ricevibilità della domanda giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell’atto prot. n. 0380518/2023 del 7 dicembre 2023 del Responsabile del Procedimento del Comune di Brescia avente ad oggetto “Piano Attuativo in variante al P.G.T. relativo all’ambito di trasformazione AT – A.6 Riscontro”;
- della Deliberazione di G.C. di Brescia n. 62 del 16 febbraio 2023 con la quale è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo in variante al P.G.T. relativo all’ambito di trasformazione AT – A.6 via Sostegno presentato dalla Società G.C. s.r.l. promotrice dell’intervento;
- dell’atto dell’Autorità Competente per la VAS del Comune di Brescia, prot. n. 0224063/2023 del 10 luglio 2023 con il quale è stato espresso il parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS del suddetto Piano Attuativo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali riguardanti il suddetto Piano Attuativo
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2024, proposto da:
Pasquale Ruocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
G.C. S.r.l., Provincia di Brescia, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;
Vista la memoria del 31 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Comune resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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