Sentenza n. 202600499/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire Rilasciato Al Controinteressato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Michelangelo Zucchi, titolare dell'Azienda Agricola Abbazia, ha presentato ricorso amministrativo innanzi al TAR Lombardia impugnando il permesso di costruire numero 7828 del 27 marzo 2024 e la deliberazione del Consiglio Comunale di Orzinuovi numero 40 del 27 novembre 2023. Il permesso era stato rilasciato a Rosangela Ritrovato, legale rappresentante della Società Agricola R.R., per consentire la ristrutturazione di una vasca di liquami coperta e la sua riconversione in porcilaia da ingrasso presso l'allevamento suinicolo situato in via Donizetti numero 11, frazione Coniolo. La controversia nasceva dalla concessione di una deroga alle distanze previste dal PGT (Piano di Governo del Territorio) per questa struttura agricola, una questione che toccava i legittimi interessi del ricorrente quale azienda agricola contigua o prossima al sito interessato dal provvedimento.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla legge regionale della Lombardia numero 12 del 2005, che regola i piani di governo del territorio e gli standards urbanistici, incluse le distanze da rispettare per le diverse zone edificabili. Le deroghe alle distanze costituiscono un'eccezione al regime generale e richiedono una deliberazione del consiglio comunale con apposita motivazione. Le strutture destinate ad allevamenti intensivi, e in particolare le vasche per il trattamento dei liquami, sono soggette a una disciplina specifica poiché presentano caratteristiche che possono incidere sulla qualità della vita delle popolazioni circostanti e sull'ambiente. La legge costituzionale e l'articolo 97 della Costituzione garantiscono il principio di legalità e di ragionevolezza degli atti amministrativi, principi che devono essere rispettati anche nelle deroghe urbanistiche.
La questione giuridica
Il punto controverso era se la deroga concessa dal Comune di Orzinuovi alle distanze dalle zone edificabili, per permettere la ristrutturazione e la riconversione della vasca liquami in porcilaia, fosse legittima e proporzionata rispetto ai limiti imposti dal PGT. Il ricorrente contendeva presumibilmente che la deroga non fosse stata correttamente motivata oppure che violasse i diritti e gli interessi legittimi della sua azienda agricola. La legittimità della deroga era quindi il fulcro della controversia, con implicazioni per la compatibilità urbanistica e per la tutela degli interessi privati potenzialmente compromessi.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza pubblicata risulti priva di una vera e propria sezione di motivazione, il TAR ha acquisito gli atti di ricorso e di costituzione in giudizio presentati da entrambe le parti convenute. Durante l'udienza pubblica del 18 marzo 2026, è stato relatore il consigliere Ariberto Sabino Limongelli, e è comparso l'avvocato difensore del ricorrente, mentre nessun altro si è presentato. Nel corso del procedimento, Zucchi Michelangelo ha deciso di rinunciare al ricorso, comportamento che il collegio giudicante ha preso in considerazione ai fini della conclusione della controversia, riconoscendo la libertà delle parti di disporre dei propri diritti.
La decisione
Il TAR Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, cessando quindi di esaminare nel merito la legittimità dei provvedimenti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, secondo la regola generale che vede ciascuna parte sopportare le proprie spese quando il ricorso viene rinunciato. Il colleggio ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente. L'effetto pratico è che il permesso di costruire e la deliberazione di deroga rimangono in vigore, non essendo stati annullati dal TAR a causa della rinuncia del ricorso.
Massima
La rinuncia al ricorso amministrativo prima del suo completamento comporta l'estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito e l'applicazione del principio della compensazione delle spese, salvo diversa volontà delle parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - del permesso di costruire, in deroga alle distanze dalle zone edificabili di PGT, n.7828 del 27 marzo 2024 rilasciato alla sig.ra Ritrovato Rosangela, quale R.L. della Società Agricola R.R. di Ritrovato Rosangela (doc.1); - della deliberazione del Consiglio Comunale di Orzinuovi n. 40 del 27/11/2023, avente ad oggetto la “Concessione deroga alla distanza da zone edificabili di PGT per ristrutturazione vasca liquami coperta per riconversione in porcilaia da ingrasso, dell''allevamento suinicolo in via Donizetti n. 11 Frazione Coniolo” (doc. 2); - di ogni altro atto e provvedimento ad essa connesso, presupposto, collegato o consequenziale, non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 306 del 2024, proposto da Zucchi Michelangelo, in proprio e quale rappresentante legale dell’Azienda Agricola Abbazia di Zucchi Michelangelo e C. s.n.c., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Orzinuovi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Società Agricola R.R. di Ritrovato Rosangela, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella Costantini e Alberto Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orzinuovi e della Società Agricola R.R. di Ritrovato Rosangela; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Bezzi per la parte ricorrente, nessuno comparso per le altre parti costituite; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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