Sentenza n. 202600493/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire In Sanatoria - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nel dicembre 2004 la signora Dorici Prima aveva presentato al Comune di Brescia una domanda di condono per costruzioni realizzate abusivamente in via San Gottardo, in una proprietà immobiliare ubicata nel catasto come foglio 128, particella 195. Passarono sedici anni, e solo il 22 ottobre 2021 il Comune, tramite il Settore Sportello Unico dell'Edilizia e Attività Produttive, rispose rigettando definitivamente la domanda di sanatoria attraverso una nota amministrativa. Nel frattempo, nel 2014, la proprietà era stata ereditata dal figlio della titolare originaria, il ricorrente Parissenti Sergio, il quale a distanza di alcuni anni decise di impugnare il provvedimento comunale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. La controversia riguarda dunque la legittimità del rifiuto opposto dal Comune a una richiesta di condono edilizia, sollevando questioni delicate circa i tempi di riesame, i presupposti sostanziali del condono stesso e la posizione successoria del ricorrente rispetto alla domanda originaria.
Il quadro normativo
Le domande di condono edilizia in Italia sono disciplinate da una pluralità di leggi speciali che hanno scandito diverse sanatorie edilizie nel tempo. In particolare, la disciplina più rilevante per una domanda depositata nel 2004 è stata quella contenuta nella legge 326 del 2003, che ha introdotto un ulteriore ciclo di regolarizzazione per gli abusi edilizi realizzati entro il 31 agosto 2003, con termini di presentazione anch'essi ristretti. Il Testo Unico dell'Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) fornisce invece il quadro generale per la disciplina delle costruzioni e delle loro irregolarità. In materia di successione mortis causa, il Codice Civile disciplina la trasmissione dei diritti e degli obblighi ereditari, incluse le posizioni processuali relative a domande amministrative pendenti al momento del decesso. Il Comune, nel rifiutare la sanatoria, doveva motivare il rigetto sulla base di una delle cause legittimamente ammesse dalla normativa sui condoni, quali ad esempio il mancato rispetto dei termini, l'assenza dei presupposti soggettivi od oggettivi, o l'eccezione di difetti procedurali nella presentazione della domanda stessa.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento comunale di rigetto, probabilmente allegando violazioni procedurali, difetto di motivazione, ovvero eccedenza di potere da parte dell'amministrazione. La questione centrale riguardava se il Comune avesse correttamente valutato la domanda di condono originaria presentata dalla madre decenni prima e se, successivamente, il rigetto potesse essere esteso anche al ricorrente quale nuovo proprietario. Un ulteriore profilo giuridico sotteso concerneva l'apprezzamento da parte dell'amministrazione del timing della decisione: infatti, ben sedici anni erano trascorsi tra il deposito della domanda e la risposta comunale, il che potrebbe aver sollevato dubbi circa la decadenza dell'amministrazione dal potere di rigetto o la violazione del principio della ragionevole durata dei procedimenti amministrativi. Infine, si poneva il tema della legittimità della trasmissione del diritto al ricorrente, quale erede, di impugnare una decisione amministrativa relativa a una posizione che era del de cuius al momento della sua morte.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nella sua breve sentenza, non esplicita dettagliatamente il percorso argomentativo seguito, il che rimanda generalmente a una valutazione conclusiva di infondatezza delle contestazioni prospettate dal ricorrente. Sulla base della struttura e dell'esito della decisione, può inferirsi che il collegio abbia ritenuto legittimo il rigetto opposto dal Comune, probabilmente fondandosi su uno o più dei seguenti elementi: la scadenza dei termini legali per la presentazione della domanda di condono, verificatisi prima ancora che il procedimento fosse formalizzato o comunque prima che il ricorrente acquisisse la titolarità dell'immobile; eventuali vizi sostanziali nella domanda presentata dalla madre, quali la mancanza di requisiti prescritti dalle leggi sui condoni in vigore al 2004; oppure la corretta applicazione da parte dell'amministrazione della disciplina allora vigente. Il rispetto del silenzio sulla motivazione estesa, tipico di talune pronunzie amministrative, comunemente indicia che il Tribunale ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo di prospettive di accoglimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso del signor Parissenti Sergio, confermando dunque la validità del provvedimento di rigetto emesso dal Comune di Brescia. Ne consegue che il Comune rimane autorizzato a mantenere il proprio rifiuto di sanatoria edilizia per la costruzione abusiva in questione, e il ricorrente conserva l'immobile nel suo status di edificazione illegittima senza possibilità, per questa via, di ottenervi regolarizzazione. Il collegio ha dichiarato che nulla è dovuto per le spese di lite, esercitando la propria discrezionalità al fine di non gravare economicamente il ricorrente della soccombenza. La sentenza è stata ordinata di immediata esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Il rigetto di una domanda di condono edilizia è provvedimento legittimo quando la domanda sia stata presentata al di fuori dei termini previsti dalle leggi speciali di sanatoria oppure quando sussistano difetti sostanziali nella stessa, indipendentemente dal successivo avvicendamento della proprietà per via ereditaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - della nota del Comune di Brescia – Settore Sportello Unico dell'Edilizia e Attività Produttive P.G. 270628/2021 cron. N. 11245/2021 del 22.10.2021 a firma del responsabile di settore Arch. Maurizio Roggero inerente al rigetto della domanda di condono presentata il 10.12.2004 P.G. 51415/2004 dalla Sig.ra Dorici Prima realizzate nel comune di Brescia via S. Gottardo SNC sez. NCT fg. 128 part. 195, madre dell’'odierno ricorrente cui è succeduto ex lege a far data dal 2014 con successione n. 26324-1/2014; - di ogni atto ad essi presupposto, connesso, collegato e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 131 del 2022, proposto da Parissenti Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato Piermario Strapparava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Brescia, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale, nessuno presente per il Comune intimato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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