Sentenza n. 202600368/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire Rilasciato Al Controinteressato - Petizione - Riconoscimento Monumentalità Piante
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente Alessandra Mollica ha presentato un'istanza al Comune di Brescia per ottenere il riconoscimento del carattere di monumentalità di alcuni alberi ubicati in un terreno situato tra via Campiani e via Zuccari, catastalmente identificato nei fogli 26, particelle 325 e 327. Il Comune, inizialmente, ha risposto con un atto del 12 dicembre 2024 nel quale, "da un sommario esame visivo a distanza" e senza effettuare un accesso alla proprietà, ha ritenuto che gli alberi, pur potendo presentare caratteristiche dimensionali rilevanti, non fossero meritevoli del riconoscimento di monumentalità in relazione al contesto ambientale e paesaggistico circostante. La situazione si è successivamente complicata per il fatto che nel medesimo contesto era stato emanato un permesso di costruire oneroso da parte del Comune, evento che ha indotto la ricorrente a proporre ricorso amministrativo per contestare sia il diniego di monumentalità che la legittimità del titolo edilizio. Nel corso del procedimento amministrativo e successivamente davanti al giudice, il Comune ha effettuato un sopralluogo nel febbraio 2025 e ha acquisito una relazione e una scheda redatta dal Gruppo Carabinieri Forestale, ai quali ha fatto seguire un preavviso di diniego formalizzato nel maggio 2025.
Il quadro normativo
La controversia investe la disciplina della tutela paesaggistica e della salvaguardia delle risorse naturali, materia ricompresa nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e nelle leggi regionali di settore che regolano le procedure di riconoscimento della monumentalità arborivenuta. Il procedimento di riconoscimento della monumentalità costituisce un istituto di diritto pubblico mediante il quale l'amministrazione competente, in questo caso il Comune, verifica se determinati alberi o gruppi di alberi posseggono caratteristiche tali da meritare una speciale protezione in ragione della loro rilevanza dimensionale, storica, ambientale o paesaggistica. La normativa richiede che la valutazione sia effettuata secondo criteri scientifici e con il supporto di documentazione tecnica idonea, in considerazione sia dei parametri metrici (circonferenza del fusto) che dei fattori contestuali di significato paesaggistico e ambientale. Il procedimento amministrativo deve inoltre rispettare i principi della trasparenza procedimentale e della corretta istruttoria, garantendo all'istante accesso alle documentazioni rilevanti per la decisione finale.
La questione giuridica
La controversia concerne sostanzialmente la legittimità e la correttezza della valutazione compiuta dal Comune nel negare il riconoscimento della monumentalità arborivenuta, con particolare riguardo alla metodologia impiegata per tal valutazione, alla completezza dell'istruttoria e ai criteri interpretativi applicati nel bilanciamento tra il dato dimensionale degli alberi e la loro rilevanza paesaggistica in relazione al contesto. La ricorrente contestava, in primo luogo, che la valutazione iniziale fosse stata effettuata da remoto senza accesso effettivo al terreno e senza consulenza specializzata adeguata, costituendo ciò un vizio procedimentale che inficiava la legittimità dell'atto. In secondo luogo, lamentava l'omissione della comunicazione di documentazioni rilevanti, in particolare il verbale della commissione paesaggio, che avrebbe dovuto essere reso disponibile già in fase di istruttoria. In terzo luogo, contestava il collegamento tra il diniego di monumentalità e l'emanazione del permesso di costruire, sostenendo che l'uno influenzasse illegittimamente l'altro.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame della documentazione acquisita nel corso del giudizio, inclusa la scheda redatta dal Gruppo Carabinieri Forestale in data successiva al sopralluogo effettuato il 10 febbraio 2025, considerando che il Comune aveva integrato la propria istruttoria con un'indagine tecnica concreta e approfondita. Il collegio ha ritenuto che, sebbene la valutazione iniziale fosse stata effettuata sommariamente e da distanza, il successivo sopralluogo e l'acquisizione della documentazione forestale rappresentassero una completamento idoneo della procedura amministrativa, idoneo a fugare i dubbi sulla serietà e sulla fondatezza della decisione adottata. Analogamente, il TAR ha considerato che la documentazione forestale fornisse una base tecnica sufficiente a supportare la conclusione secondo la quale, pur tenendo conto delle dimensioni degli alberi, questi non possedessero, nel loro insieme e in rapporto al contesto paesaggistico specifico, quelle caratteristiche di eccezionalità e monumentalità richieste dalla normativa vigente. Il giudice ha inoltre valutato che i profili procedurali lamentati, pur rappresentando aspetti di minore correttezza amministrativa, non fossero di entità tale da determinare l'annullamento dell'atto, specialmente considerato che la ricorrente aveva comunque acquisito accesso alla documentazione fondamentale attraverso gli istituti di accesso agli atti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso tanto nella parte introduttiva quanto nella parte relativa ai motivi aggiunti depositati successivamente, accogliendo pertanto la posizione del Comune di Brescia circa la corretta valutazione dell'assenza di monumentalità arborivenuta. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum presentato dal Condominio Corte dei Campiani, probabilmente per difetto di legittimazione procedurale a stante le specificità della controversia. Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, il collegio ha disposto la loro compensazione, una soluzione che riflette la natura tecnico-valutativa della controversia e la non totale assenza di profili procedurali critici, anche se non decisivi ai fini dell'esito finale. La sentenza è esecutiva immediatamente.
Massima
L'amministrazione comunale competente in materia di tutela paesaggistica può legittimamente negare il riconoscimento della monumentalità arborivenuta quando, anche successivamente a una valutazione iniziale sommaria, provvede a completare l'istruttoria mediante accesso ai luoghi e acquisizione di documentazione tecnica specializzata che supporti la conclusione dell'assenza dei requisiti di eccezionalità paesaggistica richiesti dalla legge, a prescindere da minori difetti procedurali nella comunicazione tempestiva di taluni atti amministrativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore A) Quanto al ricorso introduttivo: per l'annullamento per previa concessione di misura cautelare: - dell’atto prot. n. 413130/2024 del 12 dicembre 2024 del Comune di Brescia, a mezzo del quale a riscontro dell’istanza/petizione svolta dalla Sig.ra Mollica come prima firmataria, l’Amministrazione comunale ha ritenuto, pur senza aver effettuato alcun accesso alla proprietà interessata, che “da un sommario esame visivo a distanza, le piante, pur non escludendo che possano avere circonferenza misurata ad 1,3 metri da terra superiore al valore minimo di 250 cm necessario per poter inoltrare richiesta di attribuzione di monumentalità per il criterio dimensionale, non sembrano presentare carattere di monumentalità in relazione al contesto ambientale e paesaggistico in cui insistono”; - del permesso di costruire oneroso prot. 389655 del 25 novembre 2024 e relativa rettifica, ostesi alla ricorrente da parte del Comune di Brescia, a seguito di istanza di accesso agli atti, evasa in data 16 dicembre 2024; - per quanto occorra, del verbale della commissione paesaggio, non fornito con la pratica relativa al PdC da parte dell’Amministrazione, e, quindi, conosciuto dalla ricorrente solo a seguito di ulteriore accesso agli atti, formulato in data 16 dicembre 024 e riscontrato in data 13 gennaio 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, allo stato non conosciuto; B) Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 12 agosto 2025: per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 183287/2025 del 26 maggio 2025, del Comune di Brescia, avente ad oggetto “istanza per il riconoscimento del carattere di monumentalità di alberi siti nel terreno tra via Campiani e via zuccari identificato catastalmente al Fg. 26 part. 325 e 327. Ricorso al TAR in data 28.01.2025 della sig.ra Alessandra Mollica e Atto di intervento ad adiuvandum in data 13.02.2025, del Comitato promotore del Parco regionale delle colline e dell’agro-fluviale di Brescia e Atto di intervento ad adiuvandum in data 14.02.2025 del Condominio Corte dei Campiani. Diniego censimento e trasmissione fascicolo”; - della relazione redatta nell’interesse del Comune di Brescia in data 5 marzo 2025, a seguito del sopralluogo effettuato in data 10 febbraio 2025; - della presupposta scheda redatta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia, n. 9/B157/BS/03, datata 21 marzo 2025; - del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90, prot. 152878/2025 del 5 maggio 2025 emesso dal Comune di Brescia (doc.G); - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 90 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Alessandra Mollica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Asaro e Sara Palagiano, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Brescia, via Moretto n. 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Brescia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Campiani 21 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Brescia via Armando Diaz n. 9 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ad adiuvandum: Comitato Promotore Del Parco Regionale Delle Colline, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Apicella, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia via Malta n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Condominio Corte dei Campiani, rappresentato e difeso dall'avvocata Emanuela Verzeletti, con domicilio fisico presso nello studio della stessa in Brescia, via Moretto 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brescia e di Campiani 21 S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando: a) respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti; b) dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum del Condominio Corte dei Campiani; c) compensa le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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