Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA25 febbraio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600271/2026

Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire In Sanatoria - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due società, Immit - Immobili Italiani S.r.l. e La Cantina Compagnoni S.r.l., hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Comune di Bergamo per ottenere l'annullamento di due provvedimenti amministrativi consecutivi. Il primo, emanato dal Dirigente del Servizio Edilizia Privata in data 26 aprile 2022, era un diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo ad alcune opere edilizie. Il secondo, del 24 maggio 2022, era un ordine di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'articolo 31 del DPR 380/2001, concernente le stesse opere realizzate in Via Ghislanzoni Antonio n. 3 a Bergamo. Le parti ricorrenti hanno integrato il ricorso con motivi aggiunti presentati il 30 novembre 2022, contestando l'illegittimità complessiva dei due provvedimenti amministrativi e chiedendo l'annullamento sia del diniego della sanatoria sia dell'ordine di demolizione.

Il quadro normativo

La controversia rientra nella materia del diritto amministrativo dell'edilizia, disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia contenuto nel DPR n. 380/2001, che regola il procedimento di permesso di costruire e le procedure di sanatoria per le opere realizzate in violazione della normativa edilizia. L'articolo 31 del medesimo DPR prevede l'ordine di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi per le costruzioni abusive, mentre la disciplina della sanatoria consente, sotto determinate condizioni, di regolarizzare opere non conformi. La procedibilità dei ricorsi dinanzi al giudice amministrativo presuppone l'esistenza dell'interesse ad agire, cioè la possibilità concreta che la decisione del giudice possa procurare un vantaggio concreto e attuale al ricorrente in relazione alla controversia dedotta.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia originaria era la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, in particolare se il Comune di Bergamo avesse correttamente applicato la normativa sulla sanatoria edilizia e se l'ordine di demolizione fosse stato proporzionato e conforme alla legge. Tuttavia, nel corso del giudizio dinanzi al TAR, è sopravvenuto un evento che ha modificato radicalmente la situazione processuale: è venuta a mancare la condizione della procedibilità, specificamente l'interesse ad agire delle ricorrenti, rendendo il ricorso privo di utilità pratica indipendentemente dall'esito che il giudice avrebbe potuto raggiungere nel merito. Questa sopravvenuta carenza di interesse ha trasformato la controversia da giudizio sul merito dei provvedimenti a questione di procedibilità che assorbe il giudizio sulla legittimità amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che durante il pendere del ricorso fosse sopravvenuta una situazione di fatto che ha determinato la mancanza della condizione di procedibilità relativa all'interesse ad agire delle parti ricorrenti. Sebbene il testo della sentenza non specifichi il fatto generativo della carenza di interesse, è ragionevole desumere che si sia verificato uno degli eventi tipici in materia edilizia, quali l'esecuzione volontaria dell'ordine di demolizione, l'ottenimento della sanatoria per altra via, il mutamento della titolarità del bene, oppure altre circostanze che abbiano reso inoffensiva la decisione giudiziale. Il TAR ha applicato il principio consolidato secondo il quale l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consente di concludere il processo anche in assenza di una decisione nel merito, in quanto viene meno il presupposto essenziale della giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo la possibilità di pronunciarsi nel merito sia sulla legittimità del diniego della sanatoria sia sull'ordine di demolizione. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, il che significa che ciascun contendente sostiene i propri costi processuali e legali senza traslazione sull'altra parte. La sentenza, emanata il 6 febbraio 2026 e pubblicata il 25 febbraio 2026, è immediatamente esecutiva come disposto dall'articolo 87 comma 4-bis del codice del procedimento amministrativo.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel corso del giudizio amministrativo rende il ricorso improcedibile, precludendo il pronunciamento nel merito e comportando la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento del provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bergamo in data 26 Aprile 2022 n. E0259273 prot. recante il diniego di permesso di costruire in sanatoria; oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Immit - Immobili Italiani S.r.l. il 30/11/2022:
del provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bergamo in data 24 maggio 2022 n. U0152312 prot. recante l'ordine di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/2001, “delle opere realizzate in Via Ghislanzoni Antonio n. 3;
oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immit - Immobili Italiani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La Cantina Compagnoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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