Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA16 febbraio 2026DICHIARA CESSATA MAT
Sentenza n. 202600222/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF, Estensore Domenico Gaglioti, Primo Referendario Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - dell’ordinanza di ripristino opere abusive n. 16 del 6.06.2022, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Manutenzioni, notificata ai ricorrenti a mezzo messo notificatore in data 14.06.2022, con la quale il Comune di Manerba ordinava il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di opere “abusive”; - della nota 8.08.2022, ed in pari data pervenuta a mezzo pec, con la quale il predetto Responsabile, in risposta all’istanza di annullamento in autotutela presentata il 13.07.2022 dai ricorrenti in proprio (n. prot. 11805), nonché alla luce dei quesiti e considerazioni tecniche a firma Arch. Toselli del 26.07.2022 (n. prot. 12512) comunicava di non ritenere opportuno procedere all’annullamento in autotutela e, testualmente, di rimanere “in attesa della presentazione delle relative pratiche per l’esecuzione degli adeguamenti, così come peraltro anticipate”; - della successiva nota 31.08.2022 con la quale lo stesso Responsabile, in riferimento al Permesso di Costruire presentato dai ricorrenti in data 11.08.2022 inerente opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una parete a delimitazione della caldaia situata all’interno dell’autorimessa esistente, comunicava di sospendere la pratica “fino alla definizione della procedura di cui all’ordinanza n. 16 del 6.06.2022”; - nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque eventualmente connesso, anche se non conosciuto dagli odierni ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 809 del 2022, proposto da Marciano Maria Antonietta e Guarracino Antonino, rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Manerba del Garda, non costituito in giudizio; Mazzoleni Fulvio, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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