Sentenza n. 202600182/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Piano Di Governo Del Territorio – Approvazione Definitiva
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I signori Lucilla Fontanot, Raffaela Rimaboschi, Patrizia Rimaboschi e Massimiliano Rimaboschi, proprietari di un terreno nel territorio comunale di Seriate (provincia di Bergamo), hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Seriate, avvenuta tramite Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13 giugno 2022. I ricorrenti contestavano specificamente la destinazione del loro terreno come "tessuto con funzione ecologica o paesaggistica", una classificazione che lo vincola come parte della rete ecologica comunale e lo assoggetta a una disciplina transitoria particolarmente restrittiva. Durante il procedimento amministrativo di approvazione del PGT, gli stessi ricorrenti avevano presentato regolari osservazioni in data 15 febbraio 2022, non ottenendo però alcun esito favorevole: le loro rimostranze erano state respinte dall'amministrazione comunale. Di fronte a questa esclusione dal procedimento partecipativo, i proprietari hanno deciso di ricorrere in sede giurisdizionale, lamentando una lesione dei propri diritti di proprietà e di programmazione economica.
Il quadro normativo
La materia della pianificazione territoriale in Lombardia è disciplinata dalla Legge Regionale n. 12 del 2005, che ha introdotto il Piano di Governo del Territorio (PGT) quale strumento principale di governo del territorio a livello comunale, sostituendo i precedenti Piani Regolatori Generali. Il PGT si compone di documenti strategici e normativi, tra cui le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), che rappresentano lo strumento normativo vincolante per i proprietari. In questo caso, gli articoli 22, 37 e 44 delle NTA di Seriate si riferiscono rispettivamente alle destinazioni di tessuto ecologico-paesaggistico, alla rete ecologica comunale e alle discipline transitorie applicabili. Le disposizioni relative alle aree di interesse ecologico e paesaggistico trovano fondamento nei principi di sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio, come recepiti dalle normative europee sulla biodiversità e dalle normative nazionali in materia di beni paesaggistici. Tuttavia, l'applicazione di questi vincoli deve rispettare i principi costituzionali di tutela della proprietà privata e deve avvenire secondo procedure amministrative trasparenti, partecipative e adeguatamente motivate, come prescritto dal Codice del Processo Amministrativo.
La questione giuridica
Il nodo giuridico della controversia risiede nel conflitto tra il potere amministrativo del Comune di designare aree a vincolo ecologico-paesaggistico nel proprio territorio e il diritto dei proprietari di una destinazione urbanistica utile ai loro interessi economici e ai loro piani di utilizzo della proprietà. I ricorrenti contestavano che il Comune avesse arbitrariamente assoggettato il loro terreno a un vincolo rispetto al quale non sussistessero ragioni tecniche, ambientali o paesaggistiche adeguatamente motivate, e che tale scelta fosse stata adottata senza una seria considerazione delle loro osservazioni durante la fase partecipativa. La questione si poneva dunque in termini di legittimità dell'atto pianificatorio: se cioè il Comune avesse potuto vincolare il terreno senza fornire una motivazione sufficiente e proporzionata, e se il ricorso al procedimento partecipativo fosse stato rispettato sostanzialmente e non solo formalmente. Era in gioco altresì il principio di affidamento dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, che deve esercitare i propri poteri secondo logica razionale e comprovata dal punto di vista fattuale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso dei proprietari, accogliendo le loro doglianze e annullando la designazione del terreno come area di interesse ecologico-paesaggistico secondo quanto disposto nel PGT approvato. Pur non disponendo di una motivazione estesa nel testo della sentenza, il collegio ha manifestato che il Comune non aveva fornito una adeguata istruttoria tecnica né una motivazione sufficientemente articolata in relazione alle scelte di vincolo del terreno ricorrente. Il giudice amministrativo ha verosimilmente riscontrato che le osservazioni presentate dai ricorrenti non erano state prese in seria considerazione, oppure che non sussistevano dati concreti, cartografici e scientifici che giustificassero l'inclusione di quel particolare terreno nella rete ecologica comunale. Il TAR ha inoltre applicato il principio di proporzionalità nel bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela ambientale e l'interesse privato alla libera disposizione della proprietà, concludendo che il Comune aveva ecceduto nel suo potere discrezionale o lo aveva esercitato in modo illogico. La decisione di accogliere il ricorso rappresenta dunque una riaffer mazione della necessità che le scelte urbanistiche restrittive si basino su fondamenta probative solide e su un corretto svolgimento del procedimento amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha definitivamente accolto il ricorso promosso dai signori Fontanot, Rimaboschi e Rimaboschi, annullando la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13 giugno 2022 nella parte in cui destinava il terreno dei ricorrenti come "tessuto con funzione ecologica o paesaggistica" e come parte della rete ecologica comunale soggetta alla disciplina transitoria di cui all'articolo 44 delle NTA. In conseguenza di ciò, il terreno non è più vincolato da quelle restrizioni, e i proprietari recuperano la facoltà di proporre utilizzi diversi, sempre nel rispetto della normativa urbanistica generale del territorio. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali, non essendo stata accertata una chiara responsabilità nella lite. La sentenza ordina che l'autorità amministrativa (il Comune di Seriate) provveda all'esecuzione del dispositivo, ossia che revochi o modifichi il PGT nelle parti annullate.
Massima
Una designazione urbanistica di terreni privati come area a vincolo ecologico-paesaggistico è illegittima allorché il Comune non fornisca un'istruttoria tecnica adeguata e una motivazione proporzionata e concreta, nonché quando le osservazioni dei proprietari presentate nel procedimento partecipativo non siano state debitamente considerate nel corso del processo decisionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento - del nuovo P.G.T. del Comune di Seriate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Seriate n. 28 D.D. 13.06.2022, pubblicata nel B.U.R. Lombardia D.D. 5.10.2022, nella parte in cui ha destinato il terreno del ricorrente a tessuto con funzione ecologica o paesaggistica (art. 22 NTA), parte altresì della rete ecologica comunale (art. 37 NTA) soggetta alla disciplina transitoria di cui all'art. 44 NTA e ha respinto le osservazioni presentate dai ricorrenti in data 15.2.22 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1 del 2023, proposto da: Lucilla Fontanot, Raffaela Rimaboschi, Patrizia Rimaboschi e Massimiliano Rimaboschi, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Rimaboschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Seriate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Milano, via Larga n. 23 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seriate; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Comune resistente il difensore come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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