Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA12 febbraio 2026Respinto
Sentenza n. 202600164/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento con riserva di sospensiva dell'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi n. -OMISSIS- emessa dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- in data 22/09/2022 e notificata al ricorrente in data 27/9/2022, doc. 11, nonché della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 22/10/2021, doc. 8, e di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche qui non espressamente richiamato. sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Tempini e Andrea Bollani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, viste le note di passaggio in decisione depositate, rispettivamente, il 29.1.2026 dal ricorrente e il 30.1.2026 dal Comune resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente alle spese processuali in favore del Comune di -OMISSIS-, liquidandole in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali al 15%, IVA e CPA come per legge. Nulla quanto al controinteressato non costituito. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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