Sentenza n. 202600015/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Permesso Di Costruire - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Alexander Funke e Roxane Margaret Funke Tzanakakis hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando il diniego del permesso di costruire emesso dal Comune di Tremosine sul Garda in data 27 aprile 2022. I ricorrenti intendevano procedere al restauro conservativo e all'adeguamento funzionale della Villa Archetti, un edificio storico situato nella frazione di Campione del Garda, affacciato sul lungolago Vittorio Olcese. L'immobile, data la sua ubicazione in zona lacustre e la sua natura di edificio storico, risultava soggetto a una serie di vincoli paesaggistici e normativi che governano qualsiasi intervento di trasformazione territoriale. Il Comune aveva opposto il diniego sulla base delle disposizioni normative applicabili, ritenendo che il progetto presentato non fosse conforme ai criteri stabiliti per la tutela del patrimonio naturale e architettonico dell'area.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di costruire e della tutela paesaggistica del territorio lacustre lombardo è disciplinata dal Decreto Legislativo 42 del 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché dalle normative regionali e dai piani urbanistici comunali. In particolare, le aree intorno ai laghi prealpini come il Garda beneficiano di una protezione qualificata, sia per il loro valore paesaggistico intrinseco che per la necessità di preservare la qualità degli insediamenti storici e la leggibilità del territorio lacustre. Le disposizioni concernenti il restauro conservativo degli edifici storici impongono una conformità rigorosa ai principi della compatibilità con il contesto, della reversibilità degli interventi e del rispetto delle caratteristiche originarie dell'edificio. Anche le norme di livello comunale, attraverso i regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici vigenti, establecono vincoli specifici sulla realizzazione di lavori in zone di particolare rilevanza paesaggistica e storica.
La questione giuridica
Il profilo controverso riguardava la valutazione della conformità del progetto di restauro conservativo e adeguamento funzionale ai criteri normativi previsti per le aree lacustri tutelate. I ricorrenti contestavano il diniego sostenendo probabilmente che il progetto rispettasse i principi della conservazione e non violasse i vincoli paesaggistici applicabili. La questione si sostanziava nella corretta interpretazione delle norme di tutela e nella verifica se il Comune avesse correttamente valutato la compatibilità dell'intervento con la disciplina vigente. In gioco erano sia il diritto dei proprietari a utilizzare il loro immobile entro i limiti legali sia l'interesse pubblico alla preservazione del paesaggio e del patrimonio storico della zona.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, dopo l'udienza pubblica del 15 ottobre 2025, ha valutato la legittimità del provvedimento comunale nel suo procedimento di esame. L'organo giudicante ha ritenuto che il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali di controllo sulla conformità edilizia, avesse correttamente applicato la normativa di tutela paesaggistica e avesse fondatamente valutato che il progetto presentato non fosse conforme ai requisiti richiesti dalla disciplina vigente. Il collegio ha accolto le ragioni della resistenza comunale, determinando che il diniego non fosse infondato né arbitrario, ma risultasse motivatamente sorretto da considerazioni di merito relative alla tutela dell'interesse paesaggistico e alla preservazione dell'integrità del contesto lacustre. La decisione del TAR ha confermato quindi la legittimità del procedimento amministrativo comunale e la corretta applicazione delle norme sulla protezione del territorio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso presentato dagli Alexander Funke e Roxane Margaret Funke Tzanakakis, confermando la validità del diniego del permesso di costruire. Le spese di giudizio sono state compensate, comportando che ciascuna parte sostenga i propri costi processuali, secondo la prassi della giustizia amministrativa laddove non sussista una chiara prevalenza di responsabilità. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa, chiudendo pertanto il procedimento impugnatorio e consolidando la definitività del provvedimento di diniego comunale.
Massima
La tutela paesaggistica delle aree lacustri comporta il legittimo diniego del permesso di costruire per lavori che, sebbene qualificabili come restauro conservativo, non risultino pienamente conformi ai criteri di compatibilità ambientale e storico culturale stabiliti dalla normativa vigente, ivi compresa quella regionale e comunale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica di data 27 aprile 2022, con il quale è stato negato il permesso di costruire per il restauro conservativo e l’adeguamento funzionale dell'immobile denominato “Villa Archetti”, situato nella frazione di Campione del Garda, sul lungolago Vittorio Olcese; sul ricorso numero di registro generale 546 del 2022, proposto da ALEXANDER FUNKE, ROXANE MARGARET FUNKE TZANAKAKIS, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Vasta, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremosine sul Garda; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) respinge il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
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