Sentenza n. 202600147/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Scia – Opere – Esecuzione – Divieto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il sig. Gusmini Paolo ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune di Treviglio con l'obiettivo di realizzare una nuova recinzione nelle aree identificate catastalmente al foglio 50, mappali 21074 e 780, prevedendo la demolizione della recinzione esistente sul lato est del mappale 780, prospiciente via Sante Capitanio e Gerosa. Il Responsabile del servizio Edilizia privata del Comune di Treviglio ha successivamente emesso un provvedimento il 10 agosto 2021 (prot. n. 0042555/2021) ordinando al ricorrente di non effettuare l'intervento descritto nella SCIA. Il Comune ha reiterato questo divieto con provvedimento confermativo emesso il 8 ottobre 2021 (prot. n. 55669/2021). Successivamente, il 22 novembre 2023, il ricorrente ha aggiunto motivi di ricorso anche contro un provvedimento del Comandante della Polizia Municipale riguardante la concessione per occupazione suolo pubblico mediante ponteggio (prot. n. 2023/00517222). Il ricorrente ha dunque impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia la serie di provvedimenti che ostacolavano la realizzazione dell'intervento edilizio.
Il quadro normativo
La materia della presente controversia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 (Codice dell'Edilizia), in particolare dalle norme relative alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), le quali consentono ai privati di dare avvio a determinati interventi edili senza attendere una preventiva autorizzazione amministrativa. Tuttavia, il medesimo Codice prevede che l'amministrazione comunale possa disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori qualora la documentazione presentata non sia conforme alle norme edilizie e urbanistiche vigenti, o qualora l'intervento comporti violazioni di leggi e regolamenti. La disciplina della SCIA è stata ulteriormente integrata dal Decreto Legge 70 del 2011, che ha razionalizzato le procedure di comunicazione di inizio attività. Parallelamente, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dal Codice della Strada (Decreto Legislativo 285 del 1992) e dalla normativa regionale e comunale in materia di concessioni e permessi di occupazione. Queste normative sostanziano il principio fondamentale per cui l'amministrazione pubblica mantiene il potere di vigilanza e controllo sugli interventi proposti dai privati, anche quando trasmessi mediante SCIA.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti amministrativi che gli vietavano di realizzare l'intervento di recinzione, sostenendo presumibilmente l'illegittimità del divieto per ragioni procedurali, di motivazione inadeguata, o per mancanza di un fondamento normativo solido. Il nodo centrale della controversia risiedeva nella valutazione della conformità della SCIA alle normative edilizie e urbanistiche applicabili, nonché nella correttezza dei procedimenti amministrativi seguiti dal Comune per emanare i provvedimenti di sospensione. Era in gioco il delicato equilibrio tra il diritto del cittadino a realizzare interventi secondo le procedure normalmente vigenti (SCIA) e il potere dell'amministrazione di impedire interventi ritenuti illegittimi sotto il profilo edilizio o urbanistico. La questione comportava anche valutazioni tecniche complesse circa la conformità edilizia della recinzione proposta e la legittimità delle autorizzazioni relative all'occupazione di suolo pubblico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la causa nella seduta del 8 gennaio 2026, ha valutato complessivamente la legittimità dei provvedimenti impugnati concludendo che il ricorso doveva essere respinto nella sua totalità. Sebbene la sentenza non esponga in dettaglio le argomentazioni sottese alla decisione, dalla pronuncia emerge che il collegio giudicante ha ritenuto legittimi i provvedimenti del Comune di Treviglio, confermando pertanto il divieto di esecuzione dell'intervento di recinzione e la disciplina relativa all'occupazione del suolo pubblico mediante ponteggio. La valutazione del TAR ha presumibilmente riguardato la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti, la loro adeguata motivazione, e la conformità alle normative edilizie e urbanistiche vigenti. Il collegio ha ritenuto fondato il potere del Comune di sospendere l'esecuzione della SCIA, implicando che l'amministrazione avesse rilevato effettive violazioni o difetti nella documentazione presentata dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso numero 757 del 2021 e i motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2023, mantenendo in vigore i provvedimenti del Comune di Treviglio che vietavano al ricorrente di effettuare l'intervento edilizio. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in tremila euro più accessori di legge a favore del Comune di Treviglio. La decisione implica che il sig. Gusmini Paolo non può procedere all'esecuzione dell'intervento di recinzione secondo le modalità originariamente previste, dovendo necessariamente conformarsi alle esigenze di legittimità edilizia e urbanistica evidenziate dal Comune.
Massima
L'amministrazione comunale dispone della facoltà di sospendere l'esecuzione di interventi notificati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività quando riscontri violazioni delle normative edilizie e urbanistiche vigenti, restando tali provvedimenti di sospensione assoggettati al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in ordine alla loro corretta motivazione e conformità all'ordinamento giuridico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 0042555/2021 del 10.8.2021, mediante il quale il Responsabile del servizio Edilizia privata ordinava al sig. Gusmini Paolo di non effettuare l'intervento relativo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 0038889/20021, avente ad oggetto la formazione di una nuova recinzione delle aree identificate catastalmente al foglio 50 mappali 21074 e 780, con demolizione dell'esistente recinzione sul lato est del mappale 780, prospicente via sante Capitanio e Gerosa; nonché il successivo provvedimento, confermativo del primo, prot. n. 55669/202189 dell'8.10.2021; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2023: - del provvedimento prot. n. 2023/00517222 recante la concessione per occupazione suolo pubblico mediante ponteggio, emessa dal Comandante della Polizia Municipale Dott. Giovanni Vinciguerra del Comune di Treviglio. sul ricorso numero di registro generale 757 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gusmini Paolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Treviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Bugatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Treviglio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Treviglio le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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