Sentenza n. 202600112/2026
Edilizia Ed Urbanistica - Opere Abusive - Demolizione - Ordinanza
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ricorrente ha impugnato un'ordinanza di demolizione emessa dal Dirigente dell'area Servizi al Territorio di un Comune della Lombardia, allegando che gli ordini amministrativi violavano diritti e norme procedurali. L'ordinanza ordinava la demolizione di opere realizzate in assenza e in totale difformità dai titoli abilitativi richiesti, specificamente l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire. L'immobile interessato era una struttura individuata al Nuovo Catasto Terreni mediante il mappale numero 123 nel foglio 1. Il ricorso è stato depositato e discusso dinanzi al collegio del Tribunale Amministrativo Regionale nella sessione di Brescia, con udienza svoltasi il 6 novembre 2025, durante la quale sono intervenuti i legali delle parti per esporre le rispettive posizioni.
Il quadro normativo
Il giudizio amministrativo è regolato dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare dagli articoli 35 e 85, che disciplinano sia la ricevibilità dei ricorsi sia le modalità di impugnazione dei provvedimenti amministrativi. Nel caso in esame, la controversia riguardava provvedimenti di demolizione ex officio adottati dalla pubblica amministrazione, fondati sulle disposizioni in materia di edilizia e paesaggistica, che prevedono il potere-dovere dell'amministrazione di ordinare l'abbattimento di opere abusive quando realizzate senza i necessari titoli o in difformità da essi. La disciplina processuale prevede che i ricorsi, per essere ritenuti procedibili, devono essere fondati su un interesse attuale e concreto del ricorrente, il quale deve sussistere sia al momento della presentazione che al momento della pronuncia della sentenza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia concerneva la sopravvenienza di un evento che avrebbe fatto venir meno l'interesse del ricorrente a che il giudice amministrativo pronunciasse l'annullamento dell'ordinanza di demolizione. L'interesse del ricorrente, inizialmente presente al momento della presentazione del ricorso, si è trovato di fronte a una modificazione dei presupposti fattici o normativi sottostanti. Secondo la giurisprudenza consolidata, l'improcedibilità sopraggiunta del ricorso rappresenta un'eccezione rilevante anche d'ufficio, derivante dall'insussistenza del presupposto processuale della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia del giudice, poiché la sentenza verrebbe a pronunciarsi su una questione oramai priva di effetti pratici e concreti.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che nel corso del procedimento giudiziale si fosse verificato un sopravvenuto difetto di interesse, determinato da una modificazione dei fatti sottostanti al ricorso. Tale sopravvenienza potrebbe essere derivata dall'avvenuta esecuzione dell'ordinanza di demolizione, dalla regolarizzazione delle opere tramite il rilascio retroattivo dei titoli abilitativi, dal decorso dei termini per l'ottemperanza dell'ordinanza, oppure da altro evento che abbia determinato l'estinzione della controversia con riguardo agli effetti pratici ricercati dal ricorrente. Il giudice ha evidenziato che, qualora l'interesse non sussistesse più, la sentenza di annullamento non avrebbe alcun significato pratico, trasformandosi in una mera pronuncia astratta priva di conseguenze concrete per le parti. Di conseguenza, il collegio ha ritenuto opportuno concludere il giudizio dichiarando l'improcedibilità piuttosto che pronunciarsi nel merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, statuendo quindi il rigetto della domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione senza esaminarne il merito. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, significando che ciascuna sopporta i propri costi processuali senza condanna dell'una nei confronti dell'altra. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, e i dati personali della ricorrente sono stati oscurati nel testo accessibile al pubblico per garantire la tutela della privacy secondo il GDPR e il Codice della Privacy.
Massima
Quando nel corso del procedimento giudiziale viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente all'annullamento del provvedimento impugnato a causa di un sopravvenuto evento modificativo della situazione fattuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché privo di utilità pratica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente dell'area Servizi al Territorio del Comune di -OMISSIS-, recante l'ordine di demolizione per opere realizzate in assenza ed in difformità di titoli abilitativi (autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire) compendio immobiliare sita in -OMISSIS- distinta al NCT dal mappale n° 123 (ex 123,284,286) del foglio n 1 sul ricorso numero di registro generale 682 del 2022, proposto da: -OMISSIS-di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio fisico presso lo studio degli stessi in Brescia, via Armando Diaz n. 28 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia via Romanino n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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