Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA22 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202600560/2026

Commercio E Turismo - Locazione Turistica - Comunicazione D’inizio Attività - Divieto Di Prosecuzione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Stanislaw Jozef Adamski, proprietario di un immobile nel territorio comunale di Sirmione in provincia di Brescia, ha intrapreso un'attività di offerta di alloggi per finalità turistiche in regime di locazione breve. Il responsabile dell'Area Vigilanza e SUAP del Comune ha innanzitutto richiesto, con provvedimento del 10 aprile 2025, la conformazione dell'attività alla disciplina comunale vigente in materia di strutture ricettive non alberghiere, invocando a fondamento la legge sulla locazione e gli articoli applicabili della normativa urbanistica e turistica regionale. Successivamente, con nuovo provvedimento del 6 maggio 2025, ha vietato la prosecuzione dell'attività in base al rilievo che l'immobile non era dotato della dotazione minima di parcheggi pertinenziali, come prescritto dal regolamento comunale. La Provincia di Brescia ha quindi archiviato la richiesta di inserimento nel portale ROSS1000 e ha negato il rilascio del CIR, il Codice di Identificazione della Ricettività, bloccando così l'abilitazione ufficiale dell'attività.

Il quadro normativo

La disciplina degli alloggi per finalità turistica in regime di locazione è regolata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 sulle locazioni immobiliari e dall'articolo 1571 del codice civile, che stabiliscono i principi generali della locazione. A livello regionale, la Lombardia ha introdotto con la legge 1 ottobre 2015 n. 27 una disciplina specifica per le strutture ricettive non alberghiere, con rimando all'articolo 26 che consente ai comuni di stabilire requisiti qualitativi. Il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 all'articolo 53 affronta ulteriormente la materia degli alloggi per finalità turistica, attribuendo ai comuni poteri di regolazione. Il Comune di Sirmione ha esercitato tali competenze approvando, con deliberazione consiliare n. 3 del 26 gennaio 2022, un regolamento che fissa i requisiti qualitativi, inclusa la dotazione obbligatoria di parcheggi pertinenziali minimi.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che vietano l'esercizio dell'attività turistica e sulla validità del regolamento comunale che impone il requisito dei parcheggi pertinenziali. Il ricorrente contesta in primo luogo l'interpretazione e l'applicazione della normativa regionale e nazionale sulla locazione breve, asserendo che il Comune avrebbe ecceduto i propri poteri di regolazione imponendo requisiti eccessivamente stringenti. In secondo luogo, contesta la legittimità del regolamento comunale sotto il profilo della proporzionalità e della coerenza con la normativa sovraordinata. Infine, lamenta il diniego del CIR da parte della Provincia, ritenendolo conseguenza illegittima dei precedenti provvedimenti comunali. La questione centrale riguarda il bilanciamento tra il potere regolamentare e normativo dei comuni in materia turistica e i diritti del proprietario di esercitare l'attività economica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente le difese dell'amministrazione comunale e provinciale, respingendo in blocco tutte le contestazioni del ricorrente. Il collegio ha ritenuto che il regolamento comunale sia stato correttamente adottato nell'esercizio delle competenze attribuite dalla normativa regionale, senza eccesso di potere. Ha inoltre considerato legittima la imposizione del requisito dei parcheggi pertinenziali in quanto coerente con gli obiettivi di qualificazione delle strutture ricettive e di sostenibilità urbana perseguiti dal comune. Il giudice ha evidentemente ritenuto che il ricorrente non abbia provato il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento, oppure che comunque la sua attività non fosse conforme alle prescrizioni normative in vigore al momento dell'esercizio. La conseguente applicazione del divieto di prosecuzione e il diniego del CIR sono stati ritenuti provvedimenti legittimi e correttamente motivati dalle autorità competenti. Il TAR non ha riscontrato alcun vizio di merito, procedurale o di logicità nella catena decisionale che dalle disposizioni normative ha condotto ai provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso proposto da Stanislaw Jozef Adamski, confermando la legittimità di tutti i provvedimenti impugnati: il provvedimento di richiesta di conformazione, il divieto di prosecuzione dell'attività per carenza di parcheggi, il regolamento comunale n. 3 del 2022 e il diniego del CIR da parte della Provincia. Ha inoltre compensato le spese di giudizio tra le parti, non gravando alcuna di esse della soccombenza totale. L'effetto pratico della sentenza è che il ricorrente rimane privo della possibilità di esercitare l'attività di alloggio turistico nel territorio comunale fintantoché non si adegui ai requisiti fissati dal regolamento, in particolare per quanto riguarda la dotazione minima di parcheggi pertinenziali.

Massima

I comuni, nel quadro della normativa regionale sulle strutture ricettive non alberghiere, possono legittimamente adottare regolamenti che fissano requisiti qualitativi vincolanti per l'esercizio dell'attività di alloggio per finalità turistica, incluso il requisito della dotazione di parcheggi pertinenziali, e possono negare l'autorizzazione e il codice di identificazione della ricettività a chi non li possiede.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
-	del provvedimento del responsabile dell’Area Vigilanza e SUAP prot. n. 0010590 di data 10 aprile 2025, con il quale è stata chiesta la conformazione alla disciplina comunale dell'attività di offerta di alloggio per finalità turistiche in regime di locazione ai sensi degli art. 1 e 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e dell’art. 1571 del codice civile;
-	del provvedimento del responsabile dell’Area Vigilanza e SUAP prot. n. 0012856 di data 6 maggio 2025, con il quale è stata vietata la prosecuzione dell’attività per mancata dimostrazione della dotazione minima di parcheggi pertinenziali;
-	del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 26 gennaio 2022, che stabilisce i requisiti qualitativi per le strutture ricettive non alberghiere denominate “case e appartamenti per vacanze” (art. 26 della LR 1 ottobre 2015 n. 27) e per gli “alloggi per finalità turistica in regime di locazione” (art. 53 del Dlgs. 23 maggio 2011 n. 79);
-	del provvedimento della Provincia comunicato al difensore del ricorrente in data 4 giugno 2025, con il quale, sulla base del citato provvedimento comunale di data 6 maggio 2025, è stata archiviata la richiesta di inserimento nel portale regionale ROSS1000 ed è stato negato il rilascio del CIR;
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2025, proposto da
STANISLAW JOZEF ADAMSKI, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
COMUNE DI SIRMIONE, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Sirmione e della Provincia di Brescia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a)	respinge il ricorso;
(b)	compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash