Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA2 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600475/2026

Commercio - Mercato Comunale - Utilizzo Suolo Pubblico - Concessione - Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina titolare di autorizzazioni di tipo A per l'esercizio del commercio su area pubblica nel mercato bisettimanale di un comune della Lombardia, relativamente a due posteggi specifici nei giorni di sabato, è stata sottoposta a revoca di tali autorizzazioni da parte del Direttore dell'Ufficio Commercio su Area Pubblica del medesimo Comune. La revoca è stata comminata sulla base di una norma del Regolamento Comunale del Commercio che prevedeva l'automatica perdita delle autorizzazioni dopo soli diciassette giorni di assenza consecutivi dall'esercizio dell'attività commerciale. La ricorrente ha ritenuto illegittimo questo provvedimento e ha impugnato sia la revoca sia la disposizione regolamentare che la prevedeva, chiedendo l'annullamento del provvedimento e della norma che lo fondava.

Il quadro normativo

La materia del commercio su area pubblica è regolata dai regolamenti comunali che, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa municipale, devono comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo italiano, in particolare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento. Il regolamento del Commercio del Comune in questione conteneva all'articolo 7, comma 1, lettera b) una disposizione che collegava automaticamente la revoca dell'autorizzazione al superamento di una soglia temporale di assenza dal posteggio, senza prevedere alcuna valutazione discrezionale dell'amministrazione né alcun criterio di proporzionalità rispetto alla violazione commessa. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica costituiscono diritti acquisiti dalla ricorrente, suscettibili di protezione giurisdizionale contro provvedimenti ablatori che non rispettino i canoni di proporzionalità e correttezza procedimentale.

La questione giuridica

Il punto centrale era se una disposizione regolamentare potesse automaticamente e senza margini di discrezionalità revocare autorizzazioni commerciali consolidate sulla base di un periodo fisso di assenza, indipendentemente dalle circostanze specifiche del caso o dalla gravità della violazione. In altre parole, era in questione la conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza di una sanzione amministrativa che non contemplasse alcuna graduazione in base alle effettive circostanze di fatto e che privasse l'amministrazione di qualsiasi potere valutativo. La ricorrente faceva valere che una tale rigidità normativa, priva di elasticità e di considerazione del caso concreto, violasse i principi cardine del diritto amministrativo italiano e fosse idonea a produrre effetti sproporzionati e irragionevoli.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la disposizione regolamentare che prevedeva l'automatica revoca dopo diciassette giorni di assenza fosse effettivamente illegittima nella sua formulazione rigida e priva di flessibilità. Il giudice ha applicato il consolidato principio per cui le sanzioni amministrative, ancorché previste da regolamenti locali, devono comunque rispettare i criteri di proporzionalità, ragionevolezza e correlazione tra la violazione commessa e l'entità della sanzione. Una revoca automatica e senza discrezionalità, indipendente dalle specifiche circostanze del caso e dalla valutazione dell'effettiva gravità dell'assenza, è stata ritenuta contraria a tali principi. Il Collegio ha considerato che l'amministrazione comunale dovrebbe disporre di margini valutativi per considerare se l'assenza fosse dovuta a cause legittime, se la ricorrente avesse comunque mantenuto il posteggio in stato idoneo, o se fossero intercorse circostanze attenuanti. La rigidità della norma regolamentare, pertanto, non era idonea a tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione dei mercati pubblici in modo proporzionato e ragionevole.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso della ricorrente e ha annullato il provvedimento di revoca adottato dal Direttore dell'Ufficio Commercio su Area Pubblica del Comune. Contestualmente, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento del Commercio del Comune nella parte in cui prevedeva la revoca automatica delle autorizzazioni dopo diciassette giorni di assenza. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, e il giudice ha ordinato all'amministrazione comunale di dare esecuzione alla sentenza, ripristinando le autorizzazioni della ricorrente a meno che l'amministrazione non adotti un nuovo provvedimento di revoca che sia fondato su criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Massima

Le disposizioni regolamentari che prevedono la revoca automatica e incondizionata di autorizzazioni commerciali consolidate sulla base del solo decorso di un periodo temporale prefissato di assenza, senza alcun margine di valutazione discrezionale dell'amministrazione e senza considerazione delle circostanze concrete del caso, violano i principi di proporzionalità e ragionevolezza che informano il diritto amministrativo italiano e sono pertanto illegittime.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento adottato in data -OMISSIS- dal Direttore dell’Ufficio Commercio su Area Pubblica del Comune di -OMISSIS- con il quale sono state revocate alla ricorrente le autorizzazioni di tipo A n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- per il commercio su area pubblica nel mercato bisettimanale che si svolge nei giorni di sabato relative ai posteggi n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- in -OMISSIS-;
- degli atti preordinati (in particolare l’art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento del Commercio del Comune di -OMISSIS- nella parte in cui prevede che la revoca avvenga dopo 17 giorni di assenza), consequenziali e comunque connessi del procedimento;
e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Rabino e Tiziana Ratto, con domicilio fisico nello studio degli stessi in Asti via San Martino n. 43 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Giancarlo Cistriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione con annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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