Sentenza n. 202600545/2026
Autorizzazioni E Concessioni - Impianti Pubblicitari - Tariffe - Regolamento Provinciale Canone Di Concessione - Approvazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
CANDI SRL, società titolare di un'autorizzazione per l'installazione di un cartellone pubblicitario lungo la strada provinciale SPBS 469-bis Sebina Occidentale in provincia di Brescia, ha ricorso contro i provvedimenti della Provincia di Brescia relativi alla determinazione dei nuovi canoni per l'esposizione pubblicitaria. Nel corso del 2023 la Provincia ha modificato il regolamento disciplinante i canoni per le concessioni e autorizzazioni pubblicitarie, con decorrenza 1° gennaio 2024, aumentando significativamente gli importi dovuti dai titolari di autorizzazioni. La ricorrente ha ricevuto il rinnovo della sua autorizzazione per l'affissione nel gennaio 2024 ma con l'applicazione del nuovo importo del canone, calcolato secondo la nuova tariffa. CANDI SRL ha contestato questa variazione attraverso due distinti ricorsi amministrativi, il primo impugnando il rinnovo dell'autorizzazione e il decreto che modificava i canoni, il secondo contestando direttamente il nuovo regolamento approvato successivamente dalla deliberazione consiliare.
Il quadro normativo
La disciplina dei canoni per l'esposizione pubblicitaria su strade provinciali è regolata dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il Codice della Strada, e dall'articolo 1 commi 816-836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che attribuisce agli enti locali il potere di disciplinare mediante regolamento i canoni patrimoniali per concessioni, autorizzazioni e esposizioni pubblicitarie. Il regolamento deve contenere allegati che definiscono le tariffe sulla base di criteri di classificazione delle strade, delle aree e dei mezzi pubblicitari utilizzati. La normativa nazionale consente alle province di determinare autonomamente le misure dei canoni, ma esige il rispetto di principi generali di trasparenza, ragionevolezza e coerenza con i costi effettivi sostenuti dall'amministrazione. Le modificazioni alle tariffe devono essere introdotte mediante deliberazione consiliare e adeguatamente motivate.
La questione giuridica
La controversia investiva la legittimità della modificazione unilaterale dei canoni per l'affissione pubblicitaria e la sua applicazione ricorsiva a titolari di autorizzazioni già in corso di validità. CANDI SRL contestava fondamentalmente due aspetti della condotta amministrativa della Provincia: da un lato la correttezza sostanziale dei nuovi importi tariffari e dei criteri utilizzati per determinarli, dall'altro la legittimità di applicare il nuovo regolamento nel rinnovo di un'autorizzazione già anteriormente concessa. Era in gioco il diritto della ricorrente a una modificazione ragionevole e proporzionata dei canoni, nonché l'equilibrio economico della concessione già acquisita. La questione giuridica complessa investiva anche i profili procedurali di adozione del regolamento e la conformità dei criteri tariffari ai principi di trasparenza amministrativa.
La motivazione del giudice
Il collegio ha valutato differentemente la procedibilità e il merito dei due ricorsi. Quanto al primo ricorso, il tribunale ha ritenuto che la questione fosse divenuta in buona misura carente di interesse per la pendenza del ricorso sul regolamento stesso, nonché probabilmente viziata da tardività ricorsuale, determinandone la dichiarazione di improcedibilità. Rispetto al secondo ricorso, avente ad oggetto il regolamento nella sua versione deliberata nel dicembre 2024, il giudice ha invece accolto parzialmente le doglianze della ricorrente, riscontrando profili di illegittimità in determinate disposizioni regolamentari, segnatamente negli allegati B e C contenenti le tariffe per l'occupazione di spazi pubblici e i canoni per l'esposizione pubblicitaria. L'accoglimento parziale indica che il tribunale ha ritenuto legittimi alcuni aspetti del regolamento ma ha riconosciuto difetti significativi nella determinazione di talune tariffe o nelle modalità di calcolo applicate. Il giudice non ha annullato globalmente il regolamento ma ha limitato l'accoglimento ai profili specificamente vizíati.
La decisione
Il tribunale ha riunito proceduralmente i due ricorsi, dichiarando improcedibile il ricorso n. 185 del 2024 e accogliendo parzialmente il ricorso n. 282 del 2025 nei limiti della motivazione, il cui contenuto specifico non è esplicitato nel presente testo di sentenza. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in entrambi i ricorsi, a significare che la controversia ha presentato profili di complessità suscettibili di valutazioni contrapposte. Il contributo unificato relativo al secondo ricorso è posto integralmente a carico della Provincia di Brescia, decisione che riflette la soccombenza sostanziale dell'amministrazione nei profili principali della controversia. La pronuncia ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza medesima.
Massima
L'illegittimità del regolamento provinciale sui canoni per l'esposizione pubblicitaria può essere ravvisata nella determinazione iniqua delle tariffe qualora non fondata su criteri trasparenti, proporzionati ai costi amministrativi reali e non discriminatori tra operatori equiparati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Laura Marchio', Referendario per l'annullamento (a) quanto al ricorso n. 185 del 2024: - del provvedimento del responsabile del Settore delle Strade e dei Trasporti n. 10 di data 4 gennaio 2024, con il quale è stata rinnovata alla ricorrente l’autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la posa di un cartellone pubblicitario lungo la strada SPBS 469-bis Sebina Occidentale, nella parte in cui definisce la misura del nuovo canone e le modalità di calcolo dello stesso; - del decreto del Presidente della Provincia n. 315 di data 25 ottobre 2023, che ha determinato i nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2024, dei canoni disciplinati dal regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 novembre 2020, sostituendo in particolare l’allegato A (Elenco delle strade provinciali divise in classi tariffarie [K]), l’allegato B (Tariffario occupazioni di aree e spazi pubblici), l’allegato C (Canone accessi ad attività che producono reddito posti fuori dai centri abitati), e l’allegato D (Mezzi pubblicitari) del suddetto regolamento; - delle tariffe del canone degli impianti pubblicitari inserite nell’allegato D; - dell’elenco delle strade provinciali divise in classi tariffarie di cui all’allegato A; - del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione consiliare n. 43/2020; (b) quanto al ricorso n. 282 del 2025: - della deliberazione consiliare n. 45 di data 18 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi da 816 a 836 della legge 160/2019, e in particolare dell’allegato B (Tariffe per occupazioni di aree e spazi pubblici) e dell’allegato C (Tariffe del canone non ricognitorio ex articolo 27 Codice della Strada); - della relazione istruttoria di verifica del gettito 2023, costituente l’allegato 3 alla deliberazione consiliare n. 45/2024; - della nota illustrativa costituente l’allegato 2 alla deliberazione consiliare n. 45/2024; sul ricorso numero di registro generale 185 del 2024, proposto da CANDI SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI CAPRIOLO, non costituitosi in giudizio; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 282 del 2025, proposto da CANDI SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI CAPRIOLO, non costituitosi in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) riunisce i ricorsi; (b) dichiara improcedibile il ricorso n. 185/2024; (c) accoglie parzialmente il ricorso n. 282/2025, nei limiti precisati in motivazione; (d) compensa le spese di giudizio in entrambi i ricorsi; (e) pone il contributo unificato del ricorso n. 282/2025 a carico della Provincia. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
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