Sentenza n. 202600111/2026
Appalti Pubblici Di Lavori - Edifici Scolastici- Realizzazione Nuovo Polo Scolastico - Esclusione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società BEGEN INFRASTRUTTURE SRL ha partecipato a una procedura di gara d'appalto indetta dal Comune di Brescia per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico e community hub nel quartiere Don Bosco, nell'ambito di un programma di sviluppo urbano sostenibile finanziato dalla strategia di sviluppo territoriale (SUS) "La scuola al centro del futuro. La rigenerazione dell'area sud-ovest di Brescia". La ricorrente ha depositato la propria offerta attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione per la gara, tuttavia il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha dichiarato la sua offerta tardiva mediante note successivamente confermate, escludendola dalla procedura concorsuale e dai successivi approfondimenti tecnici. La ricorrente, ritenendo illegittima questa esclusione, ha impugnato gli atti della procedura lamentando in particolare il malfunzionamento della piattaforma digitale di presentazione delle offerte e sostenendo che non fosse equo attribuire a essa il rischio tecnico di un guasto infrastrutturale al di fuori della sua sfera di controllo.
Il quadro normativo
La materia in questione è quella degli appalti pubblici, disciplinata principalmente dal Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo numero 36 del 2023) e dalle relative regole procedurali. Le procedure di gara, in particolare quelle relative a lavori pubblici di rilevo urbano e culturale finanziati da programmi europei di sviluppo territoriale, sono sottoposte a stringenti termini perentori per la presentazione delle offerte, allo scopo di garantire certezza, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici concorrenti. Le piattaforme telematiche utilizzate per il ricevimento e la gestione delle offerte rappresentano il principale mezzo di comunicazione nelle moderne procedure di gara, e la loro corretta funzionalità è presupposto per l'effettività della partecipazione alla gara. La normativa processuale del contenzioso amministrativo disciplina altresì i presupposti di ricevibilità del ricorso, inclusi i termini di proposizione, che sono anch'essi perentori e non derogabili.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità dell'esclusione dalla gara per tardività dell'offerta, in contesto di presunto malfunzionamento della piattaforma telematica di presentazione delle stesse. Dalla ricorrente si poneva il tema della distribuzione del rischio tecnico derivante da un guasto infrastrutturale: se tale rischio dovesse ricadere interamente sulla parte che partecipa alla gara o se l'amministrazione, quale committente e gestore della piattaforma, avesse dovuto operare diversamente per rimediare o prevenire il disservizio. Correlata era la questione sulla possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo per impugnare atti di esclusione da una procedura di gara, considerando i termini previsti dalla normativa processuale e la titolarità dell'interesse ad agire dopo l'esclusione dalla competizione.
La motivazione del giudice
Pur non esplicitando nella sentenza una motivazione estesa, il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il ricorso improcedibile, il che significa che il giudice non ha potuto entrare nel merito della controversia a causa di un difetto procedurale insuperabile. La dichiarazione di improcedibilità, tenuto conto degli articoli 35 comma 1-c e 85 comma 9 del Codice del Processo Amministrativo citati nella sentenza, suggerisce un problema relativo ai presupposti di ricevibilità del ricorso, quali potrebbe essere una violazione dei termini perentori di proposizione, una carenza di ricorribilità di taluni atti impugnati, oppure una questione di interesse ad agire della ricorrente. Il TAR ha dunque concluso che non sussistevano i presupposti affinché potesse procedere all'esame del merito della dedotta illegittimità amministrativa, impedendo di fatto al ricorrente di ottenere una valutazione nel merito della fondatezza delle sue contestazioni.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile, determinando così l'estinzione del giudizio senza pronunciamento sulla fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente. Di conseguenza, gli atti della procedura di gara, inclusa l'esclusione della ricorrente e le note del RUP sulla tardività dell'offerta, rimangono fermi e non sono stati annullati. Il giudice ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che comporta che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali senza condanna dell'una a favore dell'altra.
Massima
Nei ricorsi avverso esclusioni da procedure di gara per presunta tardività dell'offerta, il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito qualora il ricorso sia stato proposto in violazione dei presupposti di ricevibilità previsti dal Codice del Processo Amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente, Estensore Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - degli atti della procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico/community hub nel quartiere Don Bosco, nell’ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile (SUS) “La scuola al centro del futuro. La rigenerazione dell’area sud-ovest di Brescia” - Strategia ID 4351827 - Operazione 6 ID 4967705 AZ06 - LOTTO 1, nella parte in cui dispongono l’esclusione della ricorrente dalla gara; - delle note del RUP di data 18 marzo 2025, 20 marzo 2025 e 2 aprile 2025, con le quali è stata dichiarata e confermata la tardività dell’offerta della ricorrente; - della nota del RUP di data 11 aprile 2024, con la quale è stato comunicato che sono ancora in corso gli ulteriori approfondimenti tecnici resisi necessari a seguito del richiesto riesame da parte della ricorrente; - di tutti i verbali gara, ancorché non conosciuti; - della legge di gara, se interpretata nel senso che anche in caso di malfunzionamento della piattaforma telematica tutti i rischi siano a carico dell’operatore economico; - con richiesta, in subordine, di condanna al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara e quindi all’esecuzione dell’appalto; sul ricorso numero di registro generale 497 del 2025, proposto da BEGEN INFRASTRUTTURE SRL, in relazione alla procedura CIG B5A62940AF, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Zaccone e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia; COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. Gisella Donati, Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, corsetto Sant'Agata 11b; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia; Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando: (a) dichiara improcedibile il ricorso; (b) compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
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