Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA3 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202600484/2026

Ambiente - Autorizzazione Paesaggistica - Chiusura Portico Coperto - Parere Negativo - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto privato proprietario di un immobile ha presentato ricorso amministrativo al TAR della Lombardia per impugnare il diniego dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla chiusura di un portico coperto situato sulla propria proprietà. L'amministrazione competente aveva negato l'autorizzazione basandosi su un parere negativo formulato dall'ente preposto alla tutela del paesaggio, il quale aveva ritenuto che l'intervento non fosse compatibile con la conservazione dei caratteri paesaggistici del sito. Il ricorrente contestava questa decisione ritenendo che il diniego fosse fondato su una valutazione non corretta della situazione fattuale e giuridica, e che la chiusura del portico non dovesse comportare un pregiudizio paesaggistico di tale rilevanza da impedire l'intervento.

Il quadro normativo

La materia delle autorizzazioni paesaggistiche è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo numero 42 del 2004, il quale stabilisce che gli interventi su beni paesaggistici sono sottoposti ad autorizzazione dell'amministrazione competente previa acquisizione di pareri vincolanti da parte della Soprintendenza o di organismi equivalenti. Le norme in questione prevedono un sistema discrezionale che deve comunque operare secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza con i criteri normativi fissati dalla legge e dagli strumenti di pianificazione paesaggistica applicabili. La valutazione della compatibilità paesaggistica deve fondarsi su elementi concreti e deve essere adeguatamente motivata nel provvedimento di negazione.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del parere negativo della Soprintendenza e del conseguente diniego amministrativo in materia di chiusura di un portico coperto. La questione rilevante era se la valutazione della incompatibilità paesaggistica fosse supportata da elementi fattuali adeguati e se fosse coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità applicabili in materia di valutazioni discrezionali nel settore paesaggistico. Il ricorrente contestava la mancanza di una motivazione esplicita e approfondita in merito ai motivi specifici della incompatibilità con il paesaggio circostante, e la presunta applicazione di criteri troppo ristrittivi.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo, dopo esame della documentazione amministrativa e delle doglianze del ricorrente, ha ritenuto che il parere negativo della Soprintendenza e il conseguente diniego fossero viziati da eccesso di potere per difetto di idonea motivazione ovvero per mancanza di un fondamento logico coerente con le caratteristiche concrete del sito e dell'intervento proposto. Il giudice ha riscontrato che l'amministrazione non aveva adeguatamente valutato la circostanza che la chiusura del portico, per le modalità costruttive proposte e per il contesto specifico dell'immobile, non incidesse negativamente sulla percezione paesaggistica complessiva dell'area in maniera tale da giustificare un diniego assoluto. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso ritenendo che la decisione amministrativa non trovasse un adeguato supporto motivazionale in ordine ai presupposti di fatto e di diritto.

La decisione

Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, rimettendo la questione all'amministrazione competente affinché emetta un nuovo provvedimento motivato in conformità ai principi dettati dalla sentenza. La sentenza ha quindi ripristinato la possibilità per il ricorrente di ottenere l'autorizzazione paesaggistica a condizione che l'amministrazione valuti nuovamente la istanza tenendo conto delle osservazioni critiche del TAR circa la necessità di una valutazione più rigorosa e coerente della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Massima

L'autorizzazione paesaggistica non può essere negata sulla base di un parere vincolante che manchi di motivazione esplicita e logicamente coerente con le caratteristiche concrete dell'intervento e del paesaggio interessato, sussistendo l'obbligo per l'amministrazione di valutare ogni istanza secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

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