Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300226/2023
Ambiente - Impianto Per Recupero Rifiuti - Autorizzazione Integrata Ambientale – Diniego
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario Quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’atto dirigenziale n. 484/2021, della Provincia di Brescia, Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile, proposta n. 150/2021 avente ad oggetto: proponente Agrinatura S.r.l. conclusione (negativa) della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14 ter L. n. 241/1990 e dell’articolo 4, comma 3 bis, L.R. Lombardia n. 5/2010, relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti da FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano), finalizzato alla produzione di compost e di biometano, da realizzarsi in Comune di Leno (BS), Loc. Torri Olmo Sopra del 2.2.2021, comunicato in pari data; - del verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria del 29.12.2021, comunicato alla ricorrente in data 1.02.2021, avente a oggetto la richiesta di provvedimento unico autorizzatorio regionale (P.A.U.R.) (articolo 27 bis D.Lgs. n. 152/2006, L.R. Lombardia n. 5/2010) relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto del nuovo impianto di recupero finalizzato alla produzione di compost e biometano da ubicarsi in Comune di Leno (BS), località Casina Torri Olmo sopra e relativi allegati; - della nota della Provincia di Brescia del 5.11.2018 prot. n. 145971 di riapertura dei termini del procedimento; - della comunicazione, della Provincia di Brescia, di motivi ostativi ex articolo 10 bis L. n. 241/1990 del 21.02.2019 prot. n. 25237; - delle note della Provincia di Brescia prot. n. 23.12.2019 prot. 171946, prot. n. 162057 del 4.12.2019, ove intesa quale conferma di motivi ostativi, prot. n. 54173 dell’8.04.2020 di richiesta di integrazioni prot. n. 100840 del 10.07.2020 e prot. n. 1044637 del 17.07.2020; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare: - dei pareri resi dal Comune di Leno (BS), con riferimento al progetto di cui è causa, con particolare riferimento al parere/osservazioni pg. 1334 del 13.08.2020, relativa conferma del successivo 29.1.2021 prot. n. 2034, richiesta di rettifica del verbale del 1° febbraio 2021, alla nota registrata al PG provinciale 143760 del 30.10.20148 n. 150490 del 14.11.2018, n. 169580 del 18.12.2019, n. 3523 del 1.01.2020, 16061 del 31.01.2020 n. 120633 del 17.08.2020; - dei pareri/contributi tecnici generale, rumore e qualità dell’area di ARPA Lombardia registrati al P.G. provv. n. 130265 del 6.09.2020, confermato in data 19.01.2021; - dei pareri di ATS Brescia registrate al PG. Provinciale n. 16887 del 20.12.2018 e n. 125059 del 27.08.2020 e del precedente parere del 20.12.2018; - dei pareri resi dalla Provincia di Brescia, con riferimento al progetto per cui è causa, con particolare riferimento al parere giudizio di impatto paesistico di cui all’articolo 39 delle NTA del vigente PRF del 27.01.2021, fasc. paesistico n. 2019/2754; - del verbale del sopralluogo del 15.12.2020, con la partecipazione del solo Comune di Leno e della Provincia di Brescia, allo stato sconosciuto; - della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Leno, allo stato non conosciuta, ovvero altro atto di delega con il quale si è disposta la partecipazione alle conferenze di servizi per esprimere il prescritto parere al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente; e per l’accertamento del diritto di Agrinatura S.r.l. di conseguire l’autorizzazione richiesta o dell’obbligo della Provincia di Brescia di consentire, rispetto ai motivi di diniego di cui alla conferenza di servizi del 29.11.2021, il contraddittorio ai sensi dell’articolo 10 bis L. n. 241/1990 e dell’articolo 4, comma 6 bis, L.R. Lombardia n. 5/2010; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno derivante dalla illegittimità degli atti adottati e dal comportamento dalle stesse serbato nel corso dell'iter autorizzatorio; Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato da Agrinatura S.r.l. in data 19 novembre 2021: per l’annullamento, previa sospensiva, - del parere di ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Dipartimento di Brescia, U.O. Attività produttive e controlli, fasc. n. 2018.3.42.11; - del parere sulla tematica rumore comunicato alla ricorrente dalla Provincia di Brescia con nota prot. n. 153855/2021 del 13.09.2021; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso; Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato da Agrinatura S.r.l. in data 29 aprile 2022: per l’annullamento, previa sospensiva, - dell’Atto dirigenziale n. 617/2022 della Provincia di Brescia, Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile del 4 marzo 2022, comunicata in data 7.03.2022 alla ricorrente atto conclusivo della conferenza decisoria svoltasi in data 28 febbraio 2022; - del verbale della conferenza di servizi decisoria del 28 febbraio 2022 e relativi allegati, avente ad oggetto “procedimento seguito all'Ordinanza Tar n. 159/2021 in merito al provvedimento provinciale n. 484 del 02/02/2021, avente ad oggetto “conclusione ella conferenza decisoria, ai sensi dell’art. 4, comma 3 l.r. 5/2010, relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di un nuovo impianto di recupero rifiuti da FORSU, finalizzato alla produzione di compost e biometano, da realizzarsi in Comune di Leno (BS), Loc. Torri Olmo di Sopra, Proponente: Agrinatura s.r.l., Sistema regionale SIlVIA VIA85NS”; - del Parere di ARPA Lombardia, Prot. Generale (n° PEC) Brescia, (data PEC) Class. 6.2 Fascicolo n° 2018.3.42.11 (protocollato dalla Provincia di Brescia con n. 32070/2022 del 22-02-2022, del parere di ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento di Brescia, U.O. Attività produttive e controlli, fasc. n. 2018.3.42.11 ed il parere sulla tematica rumore comunicato alla ricorrente dalla Provincia di Brescia con nota prot. n. N. 153855/2021 del 13.09.2021; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ivi compreso per quanto occorrer possa i motivi ostativi del 9.06.2021 comunicati dalla Provincia di Brescia, a seguito di ordinanza Collegiale propulsiva del Tar Brescia n. 159/2021; - del parere di ATS acquisito al protocollo della Provincia di Brescia con il n. 34749/2022 del 24.02.2022 e, per quanto occorrer possa, parere ATS del 27.08.2020 e 20.12.2008, nonché la nota della Provincia protocollo partenza n. 129862/2021 del 31.07.2021 e protocollo partenza n. 183772/2021 del 25.10.2021; e per l’accertamento del diritto di Agrinatura S.r.l. di conseguire l’autorizzazione richiesta e/o di veder riavviato l’iter procedimentale ovvero in subordine dell’obbligo della Provincia di Brescia di consentire, rispetto ai motivi di diniego di cui alla conferenza di servizi del 28.02.2022, il contraddittorio ai sensi dell’articolo 10 bis L. n. 241/1990 e dell’articolo 4, comma 6 bis, L.R. Lombardia n. 5/2010. sul ricorso numero di registro generale 192 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Agrinatura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberta Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Brescia– Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale, in Brescia, Palazzo Broletto, piazza Paolo VI n. 29; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio; Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, non costituita in giudizio; Regione Lombardia, non costituita in giudizio; Comune di Leno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brescia, via Romanino n. 16 Solat (Società Agricola Cooperativa), non costituita in giudizio; Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno, non costituito in giudizio; dott. Piovani Marino, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e del Comune di Leno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui due relativi ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce: a) dichiara improcedibile il ricorso principale; b) dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti; c) respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti; d) compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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