Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA8 aprile 2026Respinto

Sentenza n. 202600489/2026

Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento - Iscrizione Ipotecaria

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società agricola Galli Costantino ha ricevuto nel febbraio 2009 una cartella di pagamento emessa dalla Regione, poi gestita in riscossione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bergamo, relativa a debiti nel settore agricolo. A distanza di circa quindici anni, precisamente nel marzo 2024, la stessa Agenzia delle Entrate ha notificato una nuova intimazione di pagamento che chiedeva il versamento della somma complessiva di euro 457.631,97, costituita da un prelievo supplementare e dai connessi interessi e oneri di riscossione. Il ricorrente ha impugnato questo atto ritenendolo illegittimo, probabilmente sulla base di argomenti riguardanti la tempestività della riscossione, la corretta quantificazione degli importi dovuti ovvero la legittimità stessa del procedimento di recupero avviato così tardivamente. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ente pubblico competente in materia di aiuti e contributi agricoli, è intervenue nel processo quale parte controinteressata, assumendo una posizione difensiva rispetto alle contestazioni del ricorrente.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dello Stato, disciplinata dal decreto legislativo numero 193 del 2000 in materia di riscossione coattiva, nonché dalle disposizioni specifiche relative alla gestione dei contributi e delle erogazioni nel settore agricolo affidate ad AGEA. Rilevano inoltre le norme sulle cartelle di pagamento, sulla loro notificazione e sulla tempestività nel procedimento di riscossione, sia sotto il profilo della corretta liquidazione degli importi sia sotto quello della prescrizione dei crediti amministrativi. Il procedimento si inscrive nel sistema generale di protezione dei diritti del contribuente e degli obbligati al pagamento, che prevede specificiche garanzie procedurali e limiti temporali entro i quali l'Amministrazione può esercitare le proprie pretese. La materia agricola, in particolare, è sottoposta a regime speciale per quanto concerne le modalità di erogazione e il successivo recupero di importi a titolo di aiuti, sovvenzioni ovvero contributi quando risultino indebitamente percepiti.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiedeva nella legittimità dell'intimazione di pagamento del 2024 emessa a distanza di quindici anni dalla cartella originale, e nella corretta quantificazione della somma richiesta in relazione ai calcoli degli interessi e degli oneri accessori. Si poneva il problema se l'Agenzia della Riscossione potesse legittimamente procedere al recupero attraverso un nuovo atto esecutivo contenente elementi supplementari rispetto alla cartella iniziale, oppure se taluni vizi procedurali, la decadenza dalla pretesa ovvero l'intervenuta prescrizione rendessero illegittima la riscossione tardiva. Secondo il ricorrente, probabilmente, le modalità di calcolo degli interessi e degli importi accessori non rispettavano le regole stabilite dalla legge, ovvero il lungo decorso temporale avrebbe ormai consolidato una situazione di fatto dalla quale derivava un diritto alla non molestia ulteriore. Centrale era altresì la ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra l'Agenzia delle Entrate e AGEA nella gestione del procedimento di recupero.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti prodotti dalle parti durante il giudizio, ha ritenuto che l'Agenzia della Riscossione disponesse di titolo legittimo per procedere all'emissione dell'intimazione del 2024, non ravvisando i vizi di illegittimità eccepiti dal ricorrente. Il collegio non ha accolto le contestazioni sulla tempestività del procedimento di riscossione, considerando presumibilmente che il decorso del tempo non estinguesse il diritto dell'Amministrazione di recuperare importi dovuti, salvo che non fossero intervenuti specifici termini di prescrizione non raggiunti nel caso concreto. Per quanto attiene ai calcoli degli interessi e degli oneri di riscossione, il TAR ha evidentemente verificato che gli stessi fossero stati effettuati secondo la disciplina applicabile e che quindi non ricorressero errori materiali o errori di diritto nella quantificazione della somma richiesta. Il collegio ha inoltre ritenuto corretta l'azione congiunta di AGEA e dell'Agenzia della Riscossione nel procedimento, senza che potessero rilevarsi vizi sul piano della ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti pubblici interessati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso proposto da Azienda Agricola Galli Costantino, dichiarando legittima l'intimazione di pagamento del marzo 2024 emessa dall'Agenzia della Riscossione nella parte relativa al prelievo supplementare, agli interessi e agli oneri di riscossione. Ne consegue che la società ricorrente rimane obbligata al pagamento della somma di euro 457.631,97. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria per la quale ogni parte sostiene le proprie, mentre l'atto è stato dichiarato esecutivo per ordine dell'Amministrazione.

Massima

L'Agenzia della Riscossione può procedere al recupero coattivo di importi dovuti a titolo di erogazioni agricole anche a distanza di molti anni dalla cartella originale, purché non sia intervenuta la prescrizione del credito e la liquidazione dei calcoli rispetti la disciplina normativa applicabile alle modalità di riscossione e al calcolo degli interessi accessori. Nota sulla motivazione La sentenza prodotta contiene esclusivamente l'epigrafe e il dispositivo, senza la motivazione estesa. Come frequentemente accade nelle sentenze di ottemperanza o nei provvedimenti amministrativi di natura tecnica, il documento disponibile non include il percorso argomentativo dettagliato sviluppato dal collegio giudicante. Quanto sopra descritto nella sezione relativa alla motivazione rappresenta pertanto un'inferenza costruita sulla base della natura della controversia, dei soggetti coinvolti, della struttura del ricorso e dell'esito sfavorevole al ricorrente, ricavandosi i probabili orientamenti del giudice dal contesto normativo e dalle questioni tipicamente controverse in materie di riscossione agricola.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
-	dell’intimazione di pagamento n. 019 2024 90024158 50/000 di data 15 marzo 2024, emessa dall''Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, nella parte in cui è stato chiesto il pagamento della somma di € 457.631,97 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna indicata nella cartella di pagamento della Regione n. 019 2020 72800463 23/000 (notificata il 4 febbraio 2009);
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2024, proposto da
AZ. AGR. GALLI COSTANTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI BERGAMO, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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