Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA24 marzo 2026Inammissibile
Sentenza n. 202600419/2026
Agricoltura - Quote Latte - Ricalcolo Del Prelievo Supplementare - Istanza – Diniego
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Domenico Gaglioti, Primo Referendario Costanza Cappelli, Referendario, Estensore per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - del diniego in data 15 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0046938 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per la declaratoria dell'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; con i motivi aggiunti: - dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 90053859 20/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa al ricorrente Bonini Roberto via PEC in data 06/07/2023 e dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 90053858 20/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa al ricorrente Bonini Pierlugi in data 14/07/2023 con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 207150034759502 asseritamente notificata il 13.03.2015 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso); - per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a. e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso, - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore, operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. sul ricorso numero di registro generale 831 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da AZ. AGR. BONINI PIERLUIGI E ROBERTO, PIERLUIGI BONINI, ROBERTO BONINI, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; APL- ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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