Sentenza n. 202600371/2026
Agricoltura - Attribuzione Codice Stalla - Istanza - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Carla Borgognoni, titolare dell'Azienda Agricola Borgognoni Carla, ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento del direttore del Servizio Civico Distretto Veterinario 2 dell'ATS Brescia che aveva negato l'assegnazione del codice stalla alla sua azienda con comunicazione del 18 dicembre 2023. Il codice stalla è l'identificativo amministrativo essenziale per le aziende zootecniche, richiesto dalle normative sulla tracciabilità animale e sulla sicurezza alimentare. Nel procedimento erano coinvolti anche il Comune di Pozzolengo, che aveva espresso una comunicazione il 5 dicembre 2023, e l'ATS che aveva precisato la sua posizione con comunicazione del 7 dicembre 2023, nonché altre persone fisiche, in particolare Emilia Zanoni, presumibilmente proprietarie di fondi confinanti. La controversia ha proceduto fino all'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, dove tutte le parti hanno infine dichiarato di non possedere più interesse a proseguire nella lite.
Il quadro normativo
La disciplina del codice stalla si inserisce nel complesso normativo europeo e nazionale relativo alla registrazione delle aziende zootecniche, alla tracciabilità degli animali e alla sicurezza alimentare, applicato a livello regionale da Regione Lombardia e dagli enti di controllo territoriali come le Agenzie di Tutela della Salute. I comuni esercitano competenza sulla concessione di autorizzazioni amministrative per l'utilizzo agricolo del territorio e sul rilascio di certificazioni aziendali, mentre l'ATS svolge funzioni di vigilanza veterinaria e igienico-sanitaria secondo protocolli stabiliti. Il codice del processo amministrativo disciplina i procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e le fattispecie di improcedibilità del ricorso, tra le quali rientra la sopravvenuta mancanza di interesse ad agire. I provvedimenti amministrativi di diniego devono rispettare i principi di trasparenza procedurale, motivazione adeguata e correttezza nell'esercizio del potere discrezionale.
La questione giuridica
La ricorrente contestava la legittimità del diniego alla attribuzione del codice stalla, facendo valere l'illegittimità del provvedimento per vizi procedimentali, mancata corretta applicazione dei criteri normativi, e violazione dei principi di buona amministrazione. Era necessario accertare se l'amministrazione avesse proceduto secondo le regole imposte dal nostro ordinamento, se i presupposti di fatto fossero stati valutati correttamente, e se la motivazione del diniego fosse sufficientemente articolata e razionale. La questione implicava una verifica complessa della corretta applicazione delle norme sulle aziende zootecniche al caso specifico della ricorrente e della conformità del procedimento ai vincoli procedimentali stabiliti dalla legge. La decisione avrebbe richiesto l'esame dei requisiti che la normativa impone per l'assegnazione del codice stalla e della loro effettiva sussistenza nel caso concreto.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha preso attentamente atto della memoria depositata il 30 ottobre 2025 mediante la quale la parte ricorrente ha dichiarato formalmente di non avere più interesse al proseguimento del ricorso, comunicazione alla quale si sono associati anche gli altri soggetti coinvolti nella controversia. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la sopravvenuta dichiarazione di mancanza di interesse ad agire, pur non essendo originaria ma acquisita nel corso del giudizio, comportasse l'improcedibilità del ricorso secondo le regole del codice del processo amministrativo. Il Tribunale ha osservato che allorché viene meno la qualità soggettiva di interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia giurisdizionale nel merito, il giudice non può proseguire nell'esame della controversia e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso. Data la natura consensuale della estinzione della lite, il collegio ha ritenuto opportuno compensare equitativamente le spese tra i contendenti, non potendosi identificare una parte prevalente nella definizione della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, provvedendo così in via definitiva sulla domanda ricorsoria senza necessità di pronunciamento nel merito circa la legittimità del provvedimento di diniego dell'ATS. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, intendendosi così ripartite in misura paritaria data l'assenza di una parte soccombente in senso tecnico. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa competente e ha assunto carattere definitivo, determinando la chiusura completa del giudizio avanti al TAR.
Massima
Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando sopravvenga, anche nel corso del giudizio, una dichiarazione delle parti di venir meno dell'interesse ad agire, indipendentemente dall'analisi del merito della controversia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario Laura Marchio', Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento trasmesso con pec del 18 dicembre 2023 del direttore del SC Distretto Veterinario 2 che opponeva diniego all'istanza di attribuzione del codice stalla, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare alla comunicazione ATS trasmessa con pec 7 dicembre 2023 ed alla comunicazione del Comune di Pozzolengo del 5 dicembre 2023 n. 11195 prot. sul ricorso numero di registro generale 974 del 2023, proposto da: Carla Borgognoni, nella sua qualità di titolare dell’Azienda Agricola Borgognoni Carla, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia, viale della Stazione n. 37 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ATS Brescia, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia, via Moretto n. 31 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Pozzolengo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Araldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Fausto Zanoni, Mara Zanoni, Laura Zanoni, non costituiti in giudizio; Emilia Zanoni, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Almici, Aldo Coppetti e Luigi Gili, con domicilio fisico nello studio dell’avvocato Almici in Brescia via San Zeno n. 93 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ATS Brescia, del Comune di Pozzolengo e di Emilia Zanoni; Viste le memorie entrambe di data 30 ottobre 2025 e depositate in pari data, con le quali parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per il Comune di Pozzolengo e la sig.ra Emilia Zanoni i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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