Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202600370/2026

Agricoltura - Produzione Primaria - S.c.i.a. - Annullamento In Autotutela - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata davanti a un Comune della Lombardia, probabilmente relativa all'avvio di un'attività commerciale o produttiva. Il Comune, in data non specificata, aveva iniziato un procedimento amministrativo nei confronti della SCIA, comunicando formalmente l'avvio con una nota protocollata il 5 dicembre 2023. Successivamente, il Comune ha comunicato l'annullamento di questo avvio procedimentale e contemporaneamente ha dichiarato di non voler adottare alcun provvedimento di secondo grado per l'annullamento d'ufficio in autotutela della SCIA stessa. I quattro ricorrenti, verosimilmente soggetti portatori di interessi legittimi nella regolarità del procedimento amministrativo, hanno impugnato questa decisione del Comune davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, istituto semplificato introdotto per ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese. La SCIA consente di iniziare un'attività previa comunicazione all'amministrazione, anziché sottoporsi al procedimento tradizionale di richiesta di autorizzazione. L'amministrazione conserva comunque il potere di verifica della conformità dell'attività e può esercitare l'autotutela, cioè revocare o annullare il proprio atto (in questo caso l'accettazione o la non opposizione alla SCIA) qualora riscontri vizi di legittimità o violazioni normative. I ricorrenti hanno contestato sia la legittimità dell'avvio del procedimento sia la scelta di non procedere all'annullamento d'ufficio della SCIA.

La questione giuridica

Il punto centrale è se il Comune avesse effettivamente il potere discrezionale di annullare l'avvio di un procedimento di verifica sulla SCIA e di non esercitare conseguentemente l'autotutela per l'annullamento dell'atto stesso. La questione implica un equilibrio delicato tra il diritto dei ricorrenti a veder rispettati i procedimenti amministrativi corretti e il potere dell'amministrazione di gestire autonomamente i propri procedimenti, eventualmente interrompendoli qualora ritenga non fondati i presupposti per proseguire. In particolare, era controverso se la mancata adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela potesse costituire un'omissione lesiva di diritti soggettivi o interessi legittimi tali da meritare tutela giurisdizionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nella sua valutazione, ha evidentemente ritenuto che la decisione del Comune di annullare l'avvio del procedimento non comportava una lesione sufficientemente qualificata dei diritti o degli interessi legittimi dei ricorrenti. Il collegio giudicante ha probabilmente considerato che l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione nel gestire i propri procedimenti, inclusa la facoltà di interromperli qualora ritenga carente il fondamento delle iniziali verifiche, rientra nelle corrette modalità di esercizio della funzione amministrativa. Inoltre, il TAR ha verosimilmente ritenuto che il mancato esercizio dell'autotutela non costituisce un'omissione illegittima quando l'amministrazione valuta oggettivamente che non sussistono elementi che giustifichino l'annullamento della SCIA. La sentenza ha respinto tutti gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno della non legittimità della condotta comunale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso proposto dai quattro ricorrenti, confermando legittimi i provvedimenti adottati dal Comune, in particolare l'annullamento dell'avvio del procedimento e la scelta di non procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela della SCIA. Le spese processuali sono state compensate, distribuendo l'onere tra le parti in proporzione alle rispettive soccombenze. Il TAR ha altresì disposto l'oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti a tutela della loro privacy, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione esercita legittimamente il proprio potere discrezionale annullando l'avvio di un procedimento di verifica sulla SCIA e asteneendosi dall'esercitare l'autotutela, quando ritenga oggettivamente carenti i presupposti per procedere all'annullamento dell'atto, senza che ciò costituisca violazione dei diritti dei soggetti interessati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-, con cui è stato comunicato “l'annullamento dell'avvio del procedimento amministrativo comunicato con prot.-OMISSIS- e la mancata adozione di provvedimento di secondo grado per l'annullamento d'ufficio in autotutela della SCIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o conseguente, anche se allo stato non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 5.12.2023, nei termini di cui al presente ricorso.
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Almici, Aldo Coppetti, e Luigi Gili, con domicilio fisico nello studio del primo in Brescia, via San Zeno, 93 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Araldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia, viale della Stazione n. 37 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori dei ricorrenti e del Comune resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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